Trib. Palermo, sentenza 28/05/2024, n. 2376
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa M C, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
6/05/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di
note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9401/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, e Pt_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
(AVV. LO BELLO GIOVANNI)
[...]
ricorrenti
CONTRO
(Avv. SCALIA MASSIMO) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della società
resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre
rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 16/10/2021 i ricorrenti – premesso di essere stati
assunti dalla società convenuta, fra il 2006 e il 2015, con mansioni di operatore di
esercizio, parametro 140, e di svolgere la loro attività lavorativa secondo turni
prestabiliti dall'ente datoriale nel circuito urbano – lamentavano la mancata
corresponsione da parte della società resistente dell'indennità codice 3002, ex
indennità agente unico, già soppressa dal CCNL del 27/11/2000 e ripristinata in sede aziendale con l'accordo del 29/7/2005;
deducevano, altresì, di avere diritto a
25 giorni lavorativi di ferie sino al ventesimo anno incluso di anzianità di servizio
e, in aggiunta, dall'1/01/2016, anche a 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per
ex festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Unità
Nazionale) mai godute e mai concesse dalla parte datoriale e relativamente alle
quali, per il pregresso, chiedevano la monetizzazione nei modi e nei termini di
legge;
rappresentavano, altresì, la mancata corresponsione da parte della società
convenuta della “normale retribuzione” durante le giornate di ferie godute, atteso
che la parte datoriale “non include nella retribuzione del periodo feriale
STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod. 3510 3512 3516 3518
3520. PROVVIGIONE VENDITE A COD. 3121 - 3123 – 3039 FESTIVITA' CP_2
COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO INDENNITA' DI GUIDA
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro . GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 Controparte_3
IND. EFF. cod 3147 IND VVICENDATI Controparte_4 Org_1
COD 3019 COD 3001 COD 3020 Org_2 Organizzazione_3
TEMPI ACC.ART1 AA18/10/95 COD 3004 RATEI 13° E 14° MENSILITA'”;
lamentavano, infine, la mancata inclusione nella retribuzione ordinaria delle
indennità previste dall'art. 7/a e 7/b dell'accordo aziendale del 18/10/1995 e
concludevano chiedendo, quindi, al Tribunale adito di volere condannare la
società convenuta al pagamento delle somme dovute per ciascuna delle causali
analiticamente indicate in ricorso.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 4/05/2022, la
società convenuta chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza, e in
subordine eccepiva la prescrizione estintiva del diritto dei ricorrenti al
riconoscimento di tutte le indennità richieste, del diritto ad ottenere la
riliquidazione della retribuzione del periodo feriale, nonché del diritto alla
monetizzazione delle giornate di ferie coincidenti con le ex festività soppresse.
Fissata l'udienza di discussione e decisione, le parti hanno precisato le rispettive
conclusioni mediante il deposito di note scritte entro il termine ex art. 127-ter
c.p.c. del 6/5/2024 e la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento sulla scorta delle
considerazioni che seguono.
1. La richiesta attorea di condanna della parte datoriale alla corresponsione della
ex indennità agente unico è infondata per le ragioni, nuovamente condivise, già
esposte da questo Tribunale in occasione della definizione di fattispecie analoga
alla presente (cfr. Trib. Palermo n. 30/2022).
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Si osserva pertanto: “che nessuna delle parti dubita del fatto – peraltro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa M C, disposta la trattazione scritta
della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
6/05/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che
ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di
note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9401/2021 del Ruolo Generale vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 [...]
, , Parte_12 Parte_13 Parte_14 [...]
, e Pt_15 Parte_16 Parte_17 Pt_18
(AVV. LO BELLO GIOVANNI)
[...]
ricorrenti
CONTRO
(Avv. SCALIA MASSIMO) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente
pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento, in favore della società
resistente, delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00, oltre
rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 16/10/2021 i ricorrenti – premesso di essere stati
assunti dalla società convenuta, fra il 2006 e il 2015, con mansioni di operatore di
esercizio, parametro 140, e di svolgere la loro attività lavorativa secondo turni
prestabiliti dall'ente datoriale nel circuito urbano – lamentavano la mancata
corresponsione da parte della società resistente dell'indennità codice 3002, ex
indennità agente unico, già soppressa dal CCNL del 27/11/2000 e ripristinata in sede aziendale con l'accordo del 29/7/2005;
deducevano, altresì, di avere diritto a
25 giorni lavorativi di ferie sino al ventesimo anno incluso di anzianità di servizio
e, in aggiunta, dall'1/01/2016, anche a 4 giornate di ferie o permessi retribuiti per
ex festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e Unità
Nazionale) mai godute e mai concesse dalla parte datoriale e relativamente alle
quali, per il pregresso, chiedevano la monetizzazione nei modi e nei termini di
legge;
rappresentavano, altresì, la mancata corresponsione da parte della società
convenuta della “normale retribuzione” durante le giornate di ferie godute, atteso
che la parte datoriale “non include nella retribuzione del periodo feriale
STRAORDINARIO FERIALE FESTIVO E NOTTURNO cod. 3510 3512 3516 3518
3520. PROVVIGIONE VENDITE A COD. 3121 - 3123 – 3039 FESTIVITA' CP_2
COINCIDENTE CON LA GIORNATA DI RIPOSO INDENNITA' DI GUIDA
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro . GUIDA BUS/TRAM 2 TURNI COD 3145 Controparte_3
IND. EFF. cod 3147 IND VVICENDATI Controparte_4 Org_1
COD 3019 COD 3001 COD 3020 Org_2 Organizzazione_3
TEMPI ACC.ART1 AA18/10/95 COD 3004 RATEI 13° E 14° MENSILITA'”;
lamentavano, infine, la mancata inclusione nella retribuzione ordinaria delle
indennità previste dall'art. 7/a e 7/b dell'accordo aziendale del 18/10/1995 e
concludevano chiedendo, quindi, al Tribunale adito di volere condannare la
società convenuta al pagamento delle somme dovute per ciascuna delle causali
analiticamente indicate in ricorso.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 4/05/2022, la
società convenuta chiedeva rigettarsi il ricorso, contestandone la fondatezza, e in
subordine eccepiva la prescrizione estintiva del diritto dei ricorrenti al
riconoscimento di tutte le indennità richieste, del diritto ad ottenere la
riliquidazione della retribuzione del periodo feriale, nonché del diritto alla
monetizzazione delle giornate di ferie coincidenti con le ex festività soppresse.
Fissata l'udienza di discussione e decisione, le parti hanno precisato le rispettive
conclusioni mediante il deposito di note scritte entro il termine ex art. 127-ter
c.p.c. del 6/5/2024 e la causa viene decisa con il deposito di questa sentenza.
◊
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento sulla scorta delle
considerazioni che seguono.
1. La richiesta attorea di condanna della parte datoriale alla corresponsione della
ex indennità agente unico è infondata per le ragioni, nuovamente condivise, già
esposte da questo Tribunale in occasione della definizione di fattispecie analoga
alla presente (cfr. Trib. Palermo n. 30/2022).
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Si osserva pertanto: “che nessuna delle parti dubita del fatto – peraltro
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi