Trib. Torino, sentenza 15/11/2024, n. 5747
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N. R.G. 9443/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. A T Presidente
dott. I M Giudice Relatore
dott. D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9443/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. S S, presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. S A e G E presso il cui studio ha CP_1
eletto domicilio
RESISTENTE
nonché
A S A in qualità di curatore speciale delle minori e Persona_1
Persona_2
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 17
1. In via principale
- Accertate le condotte pregiudizievoli alle minori poste in essere dalla madre disporne l'immediato allontanamento ai sensi dell'art. 333 cc adottandosi i necessari ed adeguati provvedimenti come indicati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio
- Conseguentemente disporsi l'affido delle minori in via esclusiva e rafforzata al padre Signor Pt_1
;
[...]
- Collocarsi le minori temporaneamente secondo le indicazioni della CTU in comunità famiglia adeguata all'età o in ulteriore subordine presso la casa paterna con regime
di affido diurno ai servizi con successivo e definitivo rientro e collocamento presso la casa paterna;
- Disporsi a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento da quantificarsi in €
350,00 per ciascuna figlia da versarsi al Signor entro il giorno 5 di ogni mese oltre Pt_1
rivalutazione Istat annuale come per legge;
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della Signora CP_1
- Avviarsi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
In subordine
- Affidarsi le minori e ai Servizi Sociali competenti affinchè esercitino in via esclusiva la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sulle stesse predisponendo un percorso di sostegno al nucleo familiare
finalizzato al recupero di un corretto esercizio condiviso della bigenitoralità;
- In ogni caso collocarsi le minori presso il padre con affido diurno ai servizi e disponendosi che le
visite con la madre avvengano sotto lo stretto controllo dei servizi sociali competenti;
- Disporsi a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento da
quantificarsi in € 350,00 per ciascuna figlia da versarsi al Signor entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat annuale come per legge;
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della Signora CP_1
- Avviarsi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di conferma del collocamento presso la casa materna
pagina 2 di 17 a. Affidarsi la responsabilità genitoriale sulle minori e ai servizi sociali con regime di Per_1 Per_2
affido diurno ai medesimi servizi, proseguimento del monitoraggio sul nucleo e calendarizzazione di
incontri con il padre in presenza del personale educativo;
b. In ogni caso confermarsi il diritto del padre, una volta risanata la relazione con le figlie, a tenerle
con sé con le seguenti modalità:
a) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola e sino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna.
b) durante le vacanze natalizie un anno dal termine della scuola fino al 30 dicembre e l'anno
successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio e così di seguito alternativamente restando inteso che il
genitore che avrà con sé le figlie nel primo periodo sopra individuato dovrà riaccompagnarle presso
l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 17:00 del giorno 30 dicembre;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni
d) le minori trascorreranno poi eventuali ponti alle ulteriori festività infrasettimanali alternativamente
con l'uno o l'altro genitore, precisando che, rispetto ai ponti, dovrà in ogni caso essere rispettata la
pertoccanza del fine settimana di ciascun genitore;
e) i compleanni delle figlie dovranno essere trascorsi ad anni alterni con la figura paterna o materna;
f) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno un periodo di due settimane consecutive (dalle
08:00 del 1 agosto sino alle 12:00 del 16 agosto o dalle 12:00 del 16 agosto sino alle 21:00 del 31
agosto) ed una separata con ciascun genitore, in epoca da concordare entro il 20 maggio di ogni anno,
con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito telefonico;
in difetto di accordo
le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due
settimane di agosto negli anni dispari e un'ulteriore settimana a luglio o settembre;
g) In caso di indisposizione fisica delle figlie il genitore con cui le stesse si trovano si impegna a darne
pronta comunicazione all'altro così da consentirne la visita previo accordo telefonico.
c. Ciascun genitore avrà diritto a mantenere i rapporti con le figlie durante la permanenza presso
l'altro genitore, a tal fine impegnandosi, reciprocamente, a garantire una chiamata telefonica al
giorno, a mezzo telefono o video chiamata, nella fascia oraria dalle 20 alle 21.30;
Provvedimenti economici:
pagina 3 di 17 d. Porsi a carico del signor un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per Parte_1
ciascuna figlia) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori da versarsi a favore della
Signora entro il giorno 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente
giudizio e condanna alla restituzione delle maggiori somme versate;
e. Ripartirsi tra i signori e nella misura del 50% ciascuno, le spese CP_1 Parte_1
straordinarie medico sanitarie e scolastiche ed extra scolastiche per le figlie spese da individuare,
concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati
del Tribunale di Torino a data 15/03/2016;
f. Limitarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Chieri via Lazzaretti numero 35 alla signora
solo nella porzione di detto immobile di proprietà esclusiva della stessa;
CP_1 CP_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, spese di CTU a carico della Signora CP_1
SUI RICORSI INCIDENTALI PROPOSTI Controparte_2
- Confermarsi il rigetto del ricorso proposto dalla Signora in data 1/08/2023 in quanto CP_1
infondato in fatto alla luce delle risultanze della Ctu medico legale, con condanna della Signora
alla rifusione delle spese di lite e delle spese di CTU CP_1
- Respingersi il ricorso proposto dalla Signora in data 26/10/2023 per i motivi in fatto ed in CP_1
diritto ivi esposti e che qui si richiamano ad ogni effetto, con condanna della Signora alla CP_1
rifusione delle spese di lite attesa la manifesta infondatezza dello stesso
- Dichiararsi cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dalla Signora in data CP_1
14/11/23 alla luce di quanto precisato dalle parti all'udienza del 5/02/24
Per parte convenuta
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre con collocamento principale
delle stesse presso detto genitore;
2. disporre che il sig. possa tenere le figlie con sé tenuto conto delle disponibilità e volontà Pt_1
delle stesse
pagina 4 di 17 3. assegnare alla sig.ra con cui convivono le minori, l'abitazione già costituente la CP_1
casa coniugale, comprensiva di mobili ed arredi, sita in Chieri via Lazzaretti n.35, respingendo perché
infondata ogni avversa domanda sul punto,
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra quale contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
delle figlie e la somma di €.1.500,00 (€.750,00 per ciascuna figlia) od altra veriore Per_1 Per_2
determinanda, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi
annualmente secondo indici ISTAT;
5. porre a carico dei genitori l'obbligo di ripartire tra loro, nella misura del 50% ciascuno le spese
mediche, specialistiche, scolastiche e per le attività ludico – ricreative delle figlie spese da individuare,
concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati
ed avvocati del Tribunale di Torino a data 15.03.2016.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Per il curatore speciale
disporre che le minori siano affidate provvisoriamente al Servizio Sociale con collocazione presso la
madre e che le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, la salute e il tempo libero, siano
prese dal servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni delle
minori, solo dopo aver sentito e nonchè i genitori, e se del caso, aver acquisito il parere Per_1 Per_2
delle insegnanti, degli specialisti e dei medici di fiducia delle minori;
confermare la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di dell'età evolutiva per la continuazione degli interventi di supporto ritenuti CP_3
necessari e finalizzati a favorire il superamento della conflittualità genitoriale, la ripresa degli incontri
padre-figlie, e soprattutto a scongiurare l'emissione di provvedimenti maggiormente incisivi.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
CHIERI, il 02/07/2009.
pagina 5 di 17
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 44 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 07/09/2009 e , il 20/05/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 05/12/2019.
Con ricorso depositato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. A T Presidente
dott. I M Giudice Relatore
dott. D C Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9443/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. S S, presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'avv. S A e G E presso il cui studio ha CP_1
eletto domicilio
RESISTENTE
nonché
A S A in qualità di curatore speciale delle minori e Persona_1
Persona_2
TERZO INTERVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
pagina 1 di 17
1. In via principale
- Accertate le condotte pregiudizievoli alle minori poste in essere dalla madre disporne l'immediato allontanamento ai sensi dell'art. 333 cc adottandosi i necessari ed adeguati provvedimenti come indicati nella Consulenza Tecnica d'Ufficio
- Conseguentemente disporsi l'affido delle minori in via esclusiva e rafforzata al padre Signor Pt_1
;
[...]
- Collocarsi le minori temporaneamente secondo le indicazioni della CTU in comunità famiglia adeguata all'età o in ulteriore subordine presso la casa paterna con regime
di affido diurno ai servizi con successivo e definitivo rientro e collocamento presso la casa paterna;
- Disporsi a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento da quantificarsi in €
350,00 per ciascuna figlia da versarsi al Signor entro il giorno 5 di ogni mese oltre Pt_1
rivalutazione Istat annuale come per legge;
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della Signora CP_1
- Avviarsi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
In subordine
- Affidarsi le minori e ai Servizi Sociali competenti affinchè esercitino in via esclusiva la Per_1 Per_2
responsabilità genitoriale sulle stesse predisponendo un percorso di sostegno al nucleo familiare
finalizzato al recupero di un corretto esercizio condiviso della bigenitoralità;
- In ogni caso collocarsi le minori presso il padre con affido diurno ai servizi e disponendosi che le
visite con la madre avvengano sotto lo stretto controllo dei servizi sociali competenti;
- Disporsi a carico della madre il pagamento di un assegno di mantenimento da
quantificarsi in € 350,00 per ciascuna figlia da versarsi al Signor entro il Pt_1
giorno 5 di ogni mese oltre rivalutazione Istat annuale come per legge;
- Revocarsi l'assegnazione della casa coniugale a favore della Signora CP_1
- Avviarsi un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori;
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di conferma del collocamento presso la casa materna
pagina 2 di 17 a. Affidarsi la responsabilità genitoriale sulle minori e ai servizi sociali con regime di Per_1 Per_2
affido diurno ai medesimi servizi, proseguimento del monitoraggio sul nucleo e calendarizzazione di
incontri con il padre in presenza del personale educativo;
b. In ogni caso confermarsi il diritto del padre, una volta risanata la relazione con le figlie, a tenerle
con sé con le seguenti modalità:
a) a settimane alterne dal venerdì all'uscita da scuola e sino al giovedì mattina quando le accompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna.
b) durante le vacanze natalizie un anno dal termine della scuola fino al 30 dicembre e l'anno
successivo dal 31 dicembre al 7 gennaio e così di seguito alternativamente restando inteso che il
genitore che avrà con sé le figlie nel primo periodo sopra individuato dovrà riaccompagnarle presso
l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 17:00 del giorno 30 dicembre;
c) durante le vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni
d) le minori trascorreranno poi eventuali ponti alle ulteriori festività infrasettimanali alternativamente
con l'uno o l'altro genitore, precisando che, rispetto ai ponti, dovrà in ogni caso essere rispettata la
pertoccanza del fine settimana di ciascun genitore;
e) i compleanni delle figlie dovranno essere trascorsi ad anni alterni con la figura paterna o materna;
f) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno un periodo di due settimane consecutive (dalle
08:00 del 1 agosto sino alle 12:00 del 16 agosto o dalle 12:00 del 16 agosto sino alle 21:00 del 31
agosto) ed una separata con ciascun genitore, in epoca da concordare entro il 20 maggio di ogni anno,
con comunicazione reciproca della località di soggiorno e del recapito telefonico;
in difetto di accordo
le minori trascorreranno con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due
settimane di agosto negli anni dispari e un'ulteriore settimana a luglio o settembre;
g) In caso di indisposizione fisica delle figlie il genitore con cui le stesse si trovano si impegna a darne
pronta comunicazione all'altro così da consentirne la visita previo accordo telefonico.
c. Ciascun genitore avrà diritto a mantenere i rapporti con le figlie durante la permanenza presso
l'altro genitore, a tal fine impegnandosi, reciprocamente, a garantire una chiamata telefonica al
giorno, a mezzo telefono o video chiamata, nella fascia oraria dalle 20 alle 21.30;
Provvedimenti economici:
pagina 3 di 17 d. Porsi a carico del signor un assegno mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per Parte_1
ciascuna figlia) a titolo di concorso al mantenimento delle figlie minori da versarsi a favore della
Signora entro il giorno 5 di ciascun mese attraverso bonifico bancario e da rivalutarsi CP_1
annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente
giudizio e condanna alla restituzione delle maggiori somme versate;
e. Ripartirsi tra i signori e nella misura del 50% ciascuno, le spese CP_1 Parte_1
straordinarie medico sanitarie e scolastiche ed extra scolastiche per le figlie spese da individuare,
concordare e documentare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati ed avvocati
del Tribunale di Torino a data 15/03/2016;
f. Limitarsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Chieri via Lazzaretti numero 35 alla signora
solo nella porzione di detto immobile di proprietà esclusiva della stessa;
CP_1 CP_1
In ogni caso con vittoria delle spese di lite, spese di CTU a carico della Signora CP_1
SUI RICORSI INCIDENTALI PROPOSTI Controparte_2
- Confermarsi il rigetto del ricorso proposto dalla Signora in data 1/08/2023 in quanto CP_1
infondato in fatto alla luce delle risultanze della Ctu medico legale, con condanna della Signora
alla rifusione delle spese di lite e delle spese di CTU CP_1
- Respingersi il ricorso proposto dalla Signora in data 26/10/2023 per i motivi in fatto ed in CP_1
diritto ivi esposti e che qui si richiamano ad ogni effetto, con condanna della Signora alla CP_1
rifusione delle spese di lite attesa la manifesta infondatezza dello stesso
- Dichiararsi cessata la materia del contendere sul ricorso proposto dalla Signora in data CP_1
14/11/23 alla luce di quanto precisato dalle parti all'udienza del 5/02/24
Per parte convenuta
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato delle minori alla madre con collocamento principale
delle stesse presso detto genitore;
2. disporre che il sig. possa tenere le figlie con sé tenuto conto delle disponibilità e volontà Pt_1
delle stesse
pagina 4 di 17 3. assegnare alla sig.ra con cui convivono le minori, l'abitazione già costituente la CP_1
casa coniugale, comprensiva di mobili ed arredi, sita in Chieri via Lazzaretti n.35, respingendo perché
infondata ogni avversa domanda sul punto,
4. disporre che il sig. versi alla sig.ra quale contributo al mantenimento Parte_1 CP_1
delle figlie e la somma di €.1.500,00 (€.750,00 per ciascuna figlia) od altra veriore Per_1 Per_2
determinanda, da corrispondere entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi
annualmente secondo indici ISTAT;
5. porre a carico dei genitori l'obbligo di ripartire tra loro, nella misura del 50% ciascuno le spese
mediche, specialistiche, scolastiche e per le attività ludico – ricreative delle figlie spese da individuare,
concordare, documentare e rimborsare secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa fra magistrati
ed avvocati del Tribunale di Torino a data 15.03.2016.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio.
Per il curatore speciale
disporre che le minori siano affidate provvisoriamente al Servizio Sociale con collocazione presso la
madre e che le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, la salute e il tempo libero, siano
prese dal servizio affidatario tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni delle
minori, solo dopo aver sentito e nonchè i genitori, e se del caso, aver acquisito il parere Per_1 Per_2
delle insegnanti, degli specialisti e dei medici di fiducia delle minori;
confermare la prosecuzione della presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di dell'età evolutiva per la continuazione degli interventi di supporto ritenuti CP_3
necessari e finalizzati a favorire il superamento della conflittualità genitoriale, la ripresa degli incontri
padre-figlie, e soprattutto a scongiurare l'emissione di provvedimenti maggiormente incisivi.
Per il Pubblico Ministero
Accogliersi la domanda con rinuncia alla conclusionale e replica
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
CHIERI, il 02/07/2009.
pagina 5 di 17
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CHIERI (atto n. 44 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio sono nate le figlie: , il 07/09/2009 e , il 20/05/2011. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale
di Torino in data 05/12/2019.
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