Trib. Bologna, sentenza 19/02/2024, n. 553
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Testo completo
N. R.G. 9681/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Cristina Borgo Presidente rel.
Dott. Emanuela Romano Giudice
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al N. R.G. 9681/2023, promosso da:
, nato in [...] il giorno 8.8.1984 PA_1
con il patrocinio dell'Avv. FABIO LOSCERBO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA
(BO), Via Ermete Zacconi n. 3/A, presso il Difensore
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, Controparte_1
QUESTURA DI BOLOGNA
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 29.1.2024;
la parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2023.
* * *
Con ricorso tempestivamente proposto in data 20.7.2023 nell'interesse del ricorrente IG PA
, , cittadino della Tunisia, nato in Tunisia in [...] PA_1 C.F._1
8.8.1984, avverso il provvedimento del Questore di BOLOGNA emesso in data 27.12.2022, notificato il giorno 29.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 29.4.2022, l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, TUI, come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la di Organizzazione_1
Bologna in data 7.12.2022 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, rilevando di non avere mai potuto esaminare il parere negativo emesso dalla CT in quanto mai consegnatogli, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, Testi comma 1.1., affermando di essere giunto in Italia nell'anno 2009, di parlare italiano, di vivere in autonomia con la moglie regolarmente soggiornante, e la figlia nata a Per_1
Bologna in data 15.1.2013, di non avere avuto il rinnovo del permesso di soggiorno ex art.31
TUI rilasciatogli in data 5.10.2017 che era in scadenza al 6.10.2019, e di avere sempre lavorato, e dal 2023 con un contratto a tempo indeterminato.
Con decreto del 21.7.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio a mezzo
Avvocatura distrettuale dello Stato con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10.11.2023, chiedendo la reiezione dell'istanza per accertata carenza dei presupposti costitutivi.
All'udienza del 29.11.2023, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente e veniva sentito dal Giudice, e confermava le circostanze di cui al ricorso (comprovate dalla produzione documentale), offrendo altresì dimostrazione di parlare e comprendere perfettamente la lingua italiana, senza necessità di avvalersi di un interprete.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Con nota conclusiva del 29.1.2024, autorizzata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in luogo d'udienza, il procuratore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Cristina Borgo Presidente rel.
Dott. Emanuela Romano Giudice
Dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
nel procedimento iscritto al N. R.G. 9681/2023, promosso da:
, nato in [...] il giorno 8.8.1984 PA_1
con il patrocinio dell'Avv. FABIO LOSCERBO, elettivamente domiciliato in BOLOGNA
(BO), Via Ermete Zacconi n. 3/A, presso il Difensore
RICORRENTE
contro
con il patrocinio dell'Avvocatura di Stato, Controparte_1
QUESTURA DI BOLOGNA
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 29.1.2024;
la parte convenuta concludeva come da comparsa di costituzione e risposta del 10.11.2023.
* * *
Con ricorso tempestivamente proposto in data 20.7.2023 nell'interesse del ricorrente IG PA
, , cittadino della Tunisia, nato in Tunisia in [...] PA_1 C.F._1
8.8.1984, avverso il provvedimento del Questore di BOLOGNA emesso in data 27.12.2022, notificato il giorno 29.6.2023, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data 29.4.2022, l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, TUI, come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di rifiuto della Questura si legge che la di Organizzazione_1
Bologna in data 7.12.2022 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, rilevando di non avere mai potuto esaminare il parere negativo emesso dalla CT in quanto mai consegnatogli, chiedendo il riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, Testi comma 1.1., affermando di essere giunto in Italia nell'anno 2009, di parlare italiano, di vivere in autonomia con la moglie regolarmente soggiornante, e la figlia nata a Per_1
Bologna in data 15.1.2013, di non avere avuto il rinnovo del permesso di soggiorno ex art.31
TUI rilasciatogli in data 5.10.2017 che era in scadenza al 6.10.2019, e di avere sempre lavorato, e dal 2023 con un contratto a tempo indeterminato.
Con decreto del 21.7.2023 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con fissazione di udienza di discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio a mezzo
Avvocatura distrettuale dello Stato con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 10.11.2023, chiedendo la reiezione dell'istanza per accertata carenza dei presupposti costitutivi.
All'udienza del 29.11.2023, fissata sia per il merito, che per la discussione sulla sospensiva, il ricorrente compariva personalmente e veniva sentito dal Giudice, e confermava le circostanze di cui al ricorso (comprovate dalla produzione documentale), offrendo altresì dimostrazione di parlare e comprendere perfettamente la lingua italiana, senza necessità di avvalersi di un interprete.
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
Con nota conclusiva del 29.1.2024, autorizzata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in luogo d'udienza, il procuratore
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