Trib. Ferrara, sentenza 06/11/2024, n. 1084
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
RG 855 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, composto da.
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. PIFFANELLI ELISA Parte_1
ricorrente contro
con il patrocinio dell'Avv. BELTRAME MARTINA CP_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati. La casa coniugale, assegnata alla ricorrente con contratto agevolato di edilizia popolare e canone di locazione ammontante ad €. 85,00# mensili, resterà, al pari degli arredi che la compongono, nella disponibilità esclusiva della Sig.ra anche in quanto genitore collocatario del minore Pt_1 Per_1
Il Sig. nulla avrà a pretendere in relazione a detto immobile e trasferirà la Parte_2 propria dimora, domicilio e residenza in altra abitazione ove porterà con se i soli propri effetti personali;
2) il minore sia pur affidato ad entrambe i genitori responsabili, sia Per_1 congiuntamente che disgiuntamente, dell'educazione, mantenimento, salute ed istruzione del figlio, continuerà a vivere e risiedere unitamente alla propria madre nell'immobile sito in Comacchio (FE) Viale Margherita n. 55.
In considerazione delle problematiche di salute e dell'invalidità che affligge Per_1 nonché del tipo di lavoro svolto dal resistente il quale, operando nell'ambito della ristorazione è impegnato fuori casa massimamente nei fine settimana, durante le festività e, soprattutto, in orario serale/notturno, si precisa che il padre vedrà il minore:
a fine settimana alternati (dal venerdì o dal sabato alla domenica sera ore 19.00);
1
la frequentazione infrasettimanale sarà concordata in funzione degli impegni lavorativi del padre;
Durante le vacanze natalizie e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, in particolare del resistente, il minore trascorrerà con il padre 7 (sette) giorni consecutivi anche con eventuale pernottamento presso la di lui abitazione.
Durante le vacanze pasquali i giorni di frequentazione tra il minore ed il padre ammonteranno a 3 (tre) e verranno regolamentati nel medesimo modo previsto per il periodo natalizio.
Al padre potrà poi il diritto di trascorrere con il proprio figlio e durante le vacanze scolastiche estive, due settimane anche non consecutive con obbligo di comunicare le date prescelte alla coniuge entro e non oltre il giorno 30