Trib. Forli, sentenza 09/01/2025, n. 2
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Testo completo
N. R.G. 661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di RL, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 1 comma 57 l. 92/2012 la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. R.G. 661/2023 promossa da: SI SPA (C.F. 05833770729), con il patrocinio dell'avv. CHIADINI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA DEI FILERGITI 10 FORLI' presso il difensore avv. CHIADINI CARLO
RICORRENTE contro HI DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARIOLI IVAN, elettivamente domiciliato in GALLERIA URTOLLER, N.6 47521 CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IT s.p.a. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del rito ex lege n. 92/2012 con la quale il Giudice del lavoro, ritenuto illegittimo il licenziamento, ha accolto le domande formulate dal lavoratore, ritenendo insussistente la giusta causa di licenziamento.
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In particolare, all'esito della fase sommaria il licenziamento intimato al sig. CH è stato ritenuto illegittimo in quanto la condotta contestata al ricorrente non può essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 2119 c.c. Segnatamente, il contenuto della mail inviata dal sig. CH in data 07.09.2022 non è stato ritenuto di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, avendo il lavoratore espresso una critica nei confronti della datrice di lavoro ché – seppur in termini pungenti – non ha superato i limiti della pertinenza e della continenza formale e non ha leso l'impresa in modo tale da provocarle un danno economico o all'immagine.
Parte opponente ha censurato tale decisione ribadendo la legittimità del licenziamento comminato e la gravità dei fatti addebitati al lavoratore. Ha ribadito che il sig. CH era dipendente di IT dal 13.07.2009, inquadrato nel livello b2 del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e dell'istallazione di impianti, con funzione di “responsabile di strumentazione e area meccanica” della sede di RL. Quanto al fatto da cui è derivato il licenziamento, ha esposto che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza opposta, il contenuto della mail inviata dal sig. CH
07.09.022 (“Carissimi colleghi, welcome to the middle Ages…come passare da lavorare 9 ore al giorno per il piacere di farlo a 7 ore e 40 guardando l'orologio infastidito (col pranzo sullo stomaco).
Buona giornata UD PS: Ci manderete anche i grembiuli blu e rosa oltre al badge (corredato di laccetto)?”) in risposta ad una mail ricevuta dalla HR manager Dott.ssa SP relativa a modifiche dell'orario di lavoro sarebbe di gravità tale da integrare la giusta causa di licenziamento indicata dall'art. 2119 c.c.
Ha esposto che nell'opposta ordinanza il decidente non avrebbe valutato correttamente la condotta realizzata e non contestata dal ricorrente, il quale avrebbe violato le direttive in tema di policy aziendale sull'utilizzo degli strumenti informatici per inviare a tutti i dipendenti di IT e a svariati consulenti esterni e/o dipendenti di consulenti esterni la comunicazione sopra citata. Quanto all'oggetto della mail, l'opponente ha contestato la valutazione del precedente decidente, rimarcando la natura offensiva del contenuto dell'e-mail e la precisa volontà del sig. CH di screditare l'operato dell'HR aziendale.
Per tali motivi, ha dedotto che la condotta tenuta dal sig. CH integrerebbe una
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violazione dei doveri di diligenza e correttezza da parte del lavoratore, anche in considerazione del livello di inquadramento del sig. CH e dalla posizione da lui ricoperta, tale da minare il rapporto di fiducia alla base del rapporto di lavoro e quindi da giustificare il provvedimento espulsivo.
Ribadendo la legittimità del licenziamento comminato al sig. CH per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., l'opponente ha chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria e la restituzione dell'importo di €
61.921,36 a lui corrisposti in ragione della precedente decisione emessa dal Tribunale di
RL. In subordine, ha chiesto che – qualora non venisse considerata sussistente la giusta causa del recesso, venga accertata comunque la sussistenza del giustificato motivo soggettivo alla base del licenziamento ai sensi dell'art. 3 l. n. 604/66, con conseguente obbligo di restituzione della somma di € 61.921,36 corrisposta al lavoratore. In ulteriore subordine, ha chiesto – qualora venisse confermata l'illegittimità del licenziamento – l'applicazione dell'art. 18 c. V l. 300/70, dedotto in ogni caso
l'aliunde perceptum.
Si è costituito il lavoratore opposto, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata in ragione dell'illegittimità del licenziamento a lui comminato.
Ha ribadito, come già esposto nella lettera di giustificazione presentata all'azienda a seguito della contestazione disciplinare, che la risposta alla mail ricevuta dalla HR
Manager voleva esprimere una critica alle innovazioni disposte dalla Responsabile del personale in termini di modifiche di orario, pause giornaliere e cessazione del regime di smart working, anche in ragione del comportamento da costei assunto specificamente nei suoi confronti, essendogli stata rigettata, con e – mail del 31/8/2022, la richiesta di poter continuare a mantenere il regime di smart working formulata in considerazione dei gravi problemi di salute del padre ricoverato.
Ha ribadito la correttezza della decisione adottata al termine della fase sommaria del giudizio ribadendo l'insussistenza del fatto contestato in quanto il fatto a lui addebitato non avrebbe alcuna natura illecita e la mail inviata non avrebbe alcun contenuto di discredito o di denigrazione, essendosi egli limitato a rappresentare il proprio disagio e
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malessere, quindi nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto di critica nel rispetto dei limiti stabiliti. Ha evidenziato di non essere stato a conoscenza del fatto che solo alcuni dipendenti erano autorizzate ad utilizzare la mailing list aziendale e, sul punto, ha evidenziato che la società non aveva installato metodi informatici per impedire l'utilizzo della funzione “rispondi a tutti” e che per espandere le distribution list era sufficiente cliccare sul carattere “+”. In ogni caso, ha ribadito che il licenziamento è da considerarsi nullo anche per mancata coincidenza tra quanto a lui addebitato nella contestazione disciplinare e quanto posto alla base della sanzione disciplinare nonché per la genericità dell'addebito, evidenziando altresì che i fatti contestati potevano essere puniti con una
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di RL, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 1 comma 57 l. 92/2012 la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di primo grado iscritta al n. R.G. 661/2023 promossa da: SI SPA (C.F. 05833770729), con il patrocinio dell'avv. CHIADINI CARLO, elettivamente domiciliato in VIA DEI FILERGITI 10 FORLI' presso il difensore avv. CHIADINI CARLO
RICORRENTE contro HI DI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. CARIOLI IVAN, elettivamente domiciliato in GALLERIA URTOLLER, N.6 47521 CESENA presso il difensore avv. CARIOLI IVAN
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IT s.p.a. ha proposto opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del rito ex lege n. 92/2012 con la quale il Giudice del lavoro, ritenuto illegittimo il licenziamento, ha accolto le domande formulate dal lavoratore, ritenendo insussistente la giusta causa di licenziamento.
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In particolare, all'esito della fase sommaria il licenziamento intimato al sig. CH è stato ritenuto illegittimo in quanto la condotta contestata al ricorrente non può essere ricondotta al paradigma di cui all'art. 2119 c.c. Segnatamente, il contenuto della mail inviata dal sig. CH in data 07.09.2022 non è stato ritenuto di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, avendo il lavoratore espresso una critica nei confronti della datrice di lavoro ché – seppur in termini pungenti – non ha superato i limiti della pertinenza e della continenza formale e non ha leso l'impresa in modo tale da provocarle un danno economico o all'immagine.
Parte opponente ha censurato tale decisione ribadendo la legittimità del licenziamento comminato e la gravità dei fatti addebitati al lavoratore. Ha ribadito che il sig. CH era dipendente di IT dal 13.07.2009, inquadrato nel livello b2 del CCNL per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e dell'istallazione di impianti, con funzione di “responsabile di strumentazione e area meccanica” della sede di RL. Quanto al fatto da cui è derivato il licenziamento, ha esposto che, contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza opposta, il contenuto della mail inviata dal sig. CH
07.09.022 (“Carissimi colleghi, welcome to the middle Ages…come passare da lavorare 9 ore al giorno per il piacere di farlo a 7 ore e 40 guardando l'orologio infastidito (col pranzo sullo stomaco).
Buona giornata UD PS: Ci manderete anche i grembiuli blu e rosa oltre al badge (corredato di laccetto)?”) in risposta ad una mail ricevuta dalla HR manager Dott.ssa SP relativa a modifiche dell'orario di lavoro sarebbe di gravità tale da integrare la giusta causa di licenziamento indicata dall'art. 2119 c.c.
Ha esposto che nell'opposta ordinanza il decidente non avrebbe valutato correttamente la condotta realizzata e non contestata dal ricorrente, il quale avrebbe violato le direttive in tema di policy aziendale sull'utilizzo degli strumenti informatici per inviare a tutti i dipendenti di IT e a svariati consulenti esterni e/o dipendenti di consulenti esterni la comunicazione sopra citata. Quanto all'oggetto della mail, l'opponente ha contestato la valutazione del precedente decidente, rimarcando la natura offensiva del contenuto dell'e-mail e la precisa volontà del sig. CH di screditare l'operato dell'HR aziendale.
Per tali motivi, ha dedotto che la condotta tenuta dal sig. CH integrerebbe una
pagina 2 di 10
violazione dei doveri di diligenza e correttezza da parte del lavoratore, anche in considerazione del livello di inquadramento del sig. CH e dalla posizione da lui ricoperta, tale da minare il rapporto di fiducia alla base del rapporto di lavoro e quindi da giustificare il provvedimento espulsivo.
Ribadendo la legittimità del licenziamento comminato al sig. CH per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., l'opponente ha chiesto l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza emessa all'esito della fase sommaria e la restituzione dell'importo di €
61.921,36 a lui corrisposti in ragione della precedente decisione emessa dal Tribunale di
RL. In subordine, ha chiesto che – qualora non venisse considerata sussistente la giusta causa del recesso, venga accertata comunque la sussistenza del giustificato motivo soggettivo alla base del licenziamento ai sensi dell'art. 3 l. n. 604/66, con conseguente obbligo di restituzione della somma di € 61.921,36 corrisposta al lavoratore. In ulteriore subordine, ha chiesto – qualora venisse confermata l'illegittimità del licenziamento – l'applicazione dell'art. 18 c. V l. 300/70, dedotto in ogni caso
l'aliunde perceptum.
Si è costituito il lavoratore opposto, chiedendo la conferma dell'ordinanza impugnata in ragione dell'illegittimità del licenziamento a lui comminato.
Ha ribadito, come già esposto nella lettera di giustificazione presentata all'azienda a seguito della contestazione disciplinare, che la risposta alla mail ricevuta dalla HR
Manager voleva esprimere una critica alle innovazioni disposte dalla Responsabile del personale in termini di modifiche di orario, pause giornaliere e cessazione del regime di smart working, anche in ragione del comportamento da costei assunto specificamente nei suoi confronti, essendogli stata rigettata, con e – mail del 31/8/2022, la richiesta di poter continuare a mantenere il regime di smart working formulata in considerazione dei gravi problemi di salute del padre ricoverato.
Ha ribadito la correttezza della decisione adottata al termine della fase sommaria del giudizio ribadendo l'insussistenza del fatto contestato in quanto il fatto a lui addebitato non avrebbe alcuna natura illecita e la mail inviata non avrebbe alcun contenuto di discredito o di denigrazione, essendosi egli limitato a rappresentare il proprio disagio e
pagina 3 di 10
malessere, quindi nell'ambito dell'esercizio del proprio diritto di critica nel rispetto dei limiti stabiliti. Ha evidenziato di non essere stato a conoscenza del fatto che solo alcuni dipendenti erano autorizzate ad utilizzare la mailing list aziendale e, sul punto, ha evidenziato che la società non aveva installato metodi informatici per impedire l'utilizzo della funzione “rispondi a tutti” e che per espandere le distribution list era sufficiente cliccare sul carattere “+”. In ogni caso, ha ribadito che il licenziamento è da considerarsi nullo anche per mancata coincidenza tra quanto a lui addebitato nella contestazione disciplinare e quanto posto alla base della sanzione disciplinare nonché per la genericità dell'addebito, evidenziando altresì che i fatti contestati potevano essere puniti con una
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