Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10674

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10674
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 10674
Data del deposito : 10 dicembre 2024

Testo completo

N. 16283/ 2024 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 06/05/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 20/03/1994 a ECUADOR
Cittadinanza: equadoregna
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]27 20142 MILANO ITALIA con l'avv Elisabetta Lobello presso cui è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 03/08/1987 a ECUADOR
Cittadinanza: equadoregna
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]11/C 22066 MARIANO COMENSE ITALIA
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Controparte_2
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 27 maggio 2024
OGGETTO: MODIFICA DELLE STATUIZIONI CONCERNENTI L'AFFIDAMENTO E IL
MANTENIMENTO DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
Conclusioni rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 221 c.p.c. del 3 dicembre 2024 Per_ 1. Affidare le figlie, e entrambe minori, in via esclusiva alla ricorrente. Per_1

2. Disporre per le minori il collocamento prevalente presso la madre.



3. Regolare i tempi di frequentazione tra il Signor genitore non collocatario, Controparte_1

e le figlie come a seguire previo accordo con la madre affidataria:
- a fine settimana alternati, o il sabato o la domenica, dalle h. 11 alle h. 17, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre;

-un pomeriggio infrasettimanale, nel giorno di martedì dalle ore 18.00 alle ore 21.00, previ accordi con la madre;

- festività alternate, previ accordi tra i genitori e nel rispetto del primario interesse delle figlie minori, senza prevedere il pernotto delle ragazze presso il padre.


3. Conferma a carico di l'obbligo di provvedere nel mantenimento delle figlie, Controparte_1 in via indiretta, mediante versamento alla signora PO Merchan, dell'importo di Euro 500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese sul conto . La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat.



4. Conferma che il Signor continui a provvedere al pagamento del 50% delle Controparte_1 spese straordinarie come individuate dal protocollo del Tribunale di Milano.



5. Condannare la parte resistente alle spese del processo.


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2008 fino al 2021e dalla loro unione sono nate il 23 febbraio 2009 e il 23 maggio 2014. Persona_3 Persona_4
Con decreto del Tribunale di Milano n. 717/2023 del 23 marzo 2023, reso su ricorso congiunto delle parti, è stata regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale e le ricadute economiche della fine della convivenza con previsione dell'affido condiviso e contribuzione paterna nel mantenimento delle figlie versando alla madre l'importo di 500,00 euro.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale ,a Parte_2 parziale modifica delle condizioni stabilite ha chiesto disporsi l'affido esclusivo delle ragazze con conferma delle ulteriori statuizioni.
All'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. del 3 dicembre 2024, il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , Controparte_1 nonostante la rituale notifica del
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi