Trib. Torino, sentenza 14/05/2024, n. 2855
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Testo completo
N. R.G. 14889/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14889/2020 promossa da:
BFF BANK SPA. già BANCA FARMAFACTORING SPA. in persona dei procuratori
speciali pro tempore (c.f. 07960110158), con il patrocinio dell'avv. MARISA OLGA MERONI e dell'avv. PAOLO MARRA, elettivamente domiciliata in Milano in Corso Italia n. 13 presso lo studio dell'avv. Marisa Olga Meroni e dell'avv. Paolo Marra
ATTRICE contro
COMUNE DI CASELLE TORINESE in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SCIOLLA e dell'avv. SERGIO VIALE, elettivamente domiciliato in
Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 92 presso lo studio dell'avv. Alessandro Sciolla e dell'avv.
Sergio Viale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, BFF è creditrice nei confronti del Comune di Caselle Torinese dei seguenti importi: a. € 30,61 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
pagina 1 di 9 c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 7.636,84 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il Comune di Caselle Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che BFF è creditrice nei confronti del Comune di Caselle Torinese delle diverse somme, a titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Comune di Caselle
Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il Comune di Caselle Torinese in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di BFF di tutte le somme che risulteranno dovute dal Comune di Caselle Torinese a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis adversis:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Soc. BANCA FARMAFACTORING S.p.A. a proporre il presente giudizio, per nullità e/o illegittimità e/o inefficacia
e, comunque, inopponibilità al Comune degli atti di cessione di credito prodotti in causa a sostengo delle domande;
2) nel merito: respingere le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornite di prova;
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato BFF Bank Spa. già Banca Farmactoring Spa.
(d'ora in avanti, per brevità, “la Banca”) ha convenuto in giudizio il Comune di Caselle Torinese
(d'ora in avanti, per brevità, “il Comune”) per sentire accertare e condannare il convenuto al pagamento dei crediti vantati da vari fornitori e poi ceduti in capo all'attrice nei confronti dell'ente comunale. Si è costituito in giudizio il Comune eccependo l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il difetto di legittimazione passiva dell'attrice nonché il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. Dalla documentazione in atti si evince che la Banca si è resa cessionaria di alcuni crediti vantati
da alcuni fornitori nei confronti del Comune come di seguito specificati:
i) €30,61 quale importo in linea capitale per la fattura emessa da Eni Gas e Luce Spa. n.
P180012675 del 24/5/2018 (doc. 3 attr.). Tale cessione è stata comunicata dall'attrice al Comune con la pec del 17/7/2018 (doc.
6.01 attr.);
ii) €664,28 a titolo di interessi di mora maturati quale importo residuo della fattura n.
230200003760 del 02/02/2011 emessa da Edison Energia Spa. per l'importo di €1.145,59 (doc. 4 e
5.01 attr.). Tale cessione è stata comunicata dall'attrice al Comune con la pec del 17/7/2015 (doc.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14889/2020 promossa da:
BFF BANK SPA. già BANCA FARMAFACTORING SPA. in persona dei procuratori
speciali pro tempore (c.f. 07960110158), con il patrocinio dell'avv. MARISA OLGA MERONI e dell'avv. PAOLO MARRA, elettivamente domiciliata in Milano in Corso Italia n. 13 presso lo studio dell'avv. Marisa Olga Meroni e dell'avv. Paolo Marra
ATTRICE contro
COMUNE DI CASELLE TORINESE in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO SCIOLLA e dell'avv. SERGIO VIALE, elettivamente domiciliato in
Torino in Corso Vittorio Emanuele II n. 92 presso lo studio dell'avv. Alessandro Sciolla e dell'avv.
Sergio Viale
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: In via principale, nel merito: accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in atti, BFF è creditrice nei confronti del Comune di Caselle Torinese dei seguenti importi: a. € 30,61 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
pagina 1 di 9 c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
d. € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03;
e. € 7.636,84 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04;
f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da al-meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione al saldo;
g. € 400,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.;
e conseguentemente condannare il Comune di Caselle Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;
In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che BFF è creditrice nei confronti del Comune di Caselle Torinese delle diverse somme, a titolo di:
a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.;
f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il Comune di Caselle
Torinese, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BFF;
In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il Comune di Caselle Torinese in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di BFF di tutte le somme che risulteranno dovute dal Comune di Caselle Torinese a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del
15%, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive;
Per parte convenuta
Voglia il Tribunale Ill.mo, rejectis adversis:
1) in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della Soc. BANCA FARMAFACTORING S.p.A. a proporre il presente giudizio, per nullità e/o illegittimità e/o inefficacia
e, comunque, inopponibilità al Comune degli atti di cessione di credito prodotti in causa a sostengo delle domande;
2) nel merito: respingere le domande ex adverso proposte siccome infondate in fatto ed in diritto, oltre che del tutto sfornite di prova;
Con vittoria di spese ed onorari di causa.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato BFF Bank Spa. già Banca Farmactoring Spa.
(d'ora in avanti, per brevità, “la Banca”) ha convenuto in giudizio il Comune di Caselle Torinese
(d'ora in avanti, per brevità, “il Comune”) per sentire accertare e condannare il convenuto al pagamento dei crediti vantati da vari fornitori e poi ceduti in capo all'attrice nei confronti dell'ente comunale. Si è costituito in giudizio il Comune eccependo l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, il difetto di legittimazione passiva dell'attrice nonché il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
2. Dalla documentazione in atti si evince che la Banca si è resa cessionaria di alcuni crediti vantati
da alcuni fornitori nei confronti del Comune come di seguito specificati:
i) €30,61 quale importo in linea capitale per la fattura emessa da Eni Gas e Luce Spa. n.
P180012675 del 24/5/2018 (doc. 3 attr.). Tale cessione è stata comunicata dall'attrice al Comune con la pec del 17/7/2018 (doc.
6.01 attr.);
ii) €664,28 a titolo di interessi di mora maturati quale importo residuo della fattura n.
230200003760 del 02/02/2011 emessa da Edison Energia Spa. per l'importo di €1.145,59 (doc. 4 e
5.01 attr.). Tale cessione è stata comunicata dall'attrice al Comune con la pec del 17/7/2015 (doc.
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