Trib. Roma, sentenza 13/02/2024, n. 1796

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 13/02/2024, n. 1796
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1796
Data del deposito : 13 febbraio 2024

Testo completo




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice A T, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 13/2/2024, la seguente
SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 18231/2020 r.g.l., vertente
TRA

, e , con gli avv.ti Parte_1 Parte_2 Parte_3
PANICI PIER LUIGI, GUGLIELMI CARLO, CINGOLO GABRIELE e PANICI MATTEO
RICORRENTE

E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli CP_1 avv.ti NARDULLI GIOVANNI e PARLATORE STEFANO
RESISTENTE

OGGETTO: appalto e responsabilità solidale del committente

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 25.6.2020, , Parte_1
, e , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di erede di , hanno adito questo Tribunale, in Persona_1 funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- previo accertamento della sussistenza di un contratto di appalto tra e e/o tra e CP_1 Controparte_2 CP_1
accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale Controparte_3 della committente per i “crediti di natura retributiva e CP_1 contributiva maturati… nel periodo dal 1.02.2017 al 31.12.2018” o nel diverso periodo che dovesse risultare di giustizia;

1
- condannarsi, per l'effetto, al versamento dei contributi CP_1 previdenziali omessi nonché al pagamento delle somme meglio specificate, per ognuno, in ricorso a titolo di trattamento di fine rapporto ed oltre agli accessori come per legge. In fatto si è esposto in fatto quanto segue;

- è la “ del Gruppo che CP_1 Org_1 CP_4 offre servizi di gestione documentale e di comunicazione a supporto di aziende pubbliche e private”:
- i sig.ri , e Parte_3 Parte_1 Parte_2 Per_1
hanno lavorato per oltre un decennio all'interno del centro
[...] stampa di in Pomezia (RM), v. Campobello n. 43;
CP_1
- il sig. è deceduto in data 16.2.2020 ed agisce per Persona_1 lui il coniuge , sua unica erede a Parte_4 seguito della rinuncia all'eredità da parte del figlio , come da Per_2 documentazione che si allega;

- la prestazione lavorativa è stata svolta alle formali dipendenze di diversi consorzi e società intermediarie, fra le quali il
[...]
e in forza di contratti Controparte_2 CP_3 CP_3 di appalto;
si evidenzia che sulla legittimità di tali contratti pende giudizio innanzi al Tribunale di Roma;

- a decorrere dal febbraio 2017, la commessa relativa ai servizi ausiliari alla produzione di è stata aggiudicata al CP_1
che, a sua volta, ne ha affidato l'esecuzione a Controparte_2 varie società cooperative, fra le quali la Controparte_3
- i sig.ri , e sono stati assunti da Pt_3 Pt_1 Pt_2 Per_1 quest'ultima in data 1.2.2017 con contratti a tempo indeterminato full time, con inquadramento nel VI livello del CCNL “
[...]
e con qualifica di operai;
Organizzazione_2
- atteso il mancato pagamento, in loro favore, delle retribuzioni di ottobre, novembre e dicembre 2018 nonché della tredicesima mensilità relativa all'anno 2018, in qualità di obbligato CP_1 solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003, ha corrisposto direttamente le predette retribuzioni omettendo, tuttavia, di versare i relativi contributi previdenziali;

- ha, altresì, omesso di pagare il TFR “stante la CP_1 cessazione dell'appalto avvenuta il 31.12.2018… e la cessazione del rapporto di lavoro a seguito delle dimissioni per giusta causa rassegnate… in data 02.01.2019”. Ciò premesso e considerati l'esistenza di un contratto di appalto tra e il o, in subordine, tra e CP_1 Controparte_2 CP_1
2
il fatto che i crediti rimasti insoddisfatti sono Controparte_3 maturati durante l'esecuzione dell'appalto, che essi sono documentati dai modelli C.U. allegati e che sussiste la responsabilità solidale della committente i ricorrenti hanno rassegnato le conclusioni CP_1 prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in CP_1 giudizio chiedendo, in via preliminare, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. “in ragione della pendenza di un parallelo giudizio tra le medesime parti (dinanzi a questo stesso Ill.mo Giudice) vertente su una questione avente natura pregiudiziale rispetto a quella de qua” (giudizio iscritto al n. 12624/2020 R.G.). Ha, poi, nel merito resistito alla domanda facendo rilevare quanto segue:
- essa non è a conoscenza dei dettagli relativi all'attività lavorativa dei ricorrenti;

- contesta che i ricorrenti siano stati coinvolti nell'esecuzione del contratto di appalto intercorso con il , peraltro Controparte_2 attualmente sottoposto a procedura di fallimento;

- la domanda oggi avanzata di accertamento dell'esistenza di un contratto di appalto con il ovvero con la Controparte_2 [...] costituisce una “esplicita ammissione giudiziale del CP_3 fatto che NON è mai esistita tra e alcuna CP_1 CP_2 interposizione illecita di manodopera”, con ciò risultando smentito quanto affermato nell'altro procedimento pendente, iscritto al n. 12624/2020 R.G.;

- il regime di responsabilità solidale di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003 non si applica in quanto esso opera nei soli casi di appalto e subappalto mentre nella fattispecie in discussione “è pacifico che l'impresa datrice di lavoro dei Ricorrenti ( ) non CP_3 sia stata né un'appaltatrice, né una subappaltatrice di ;
CP_1
- del resto, la tutela assicurata dal citato art. 29 è “speciale ed eccezionale” sicché non può estendersi al di fuori dei casi previsti;

- è sfornita di prova e comunque irrilevante l'asserzione circa gli eventuali pagamenti già effettuati da CP_1
- in ogni caso, i ricorrenti non si sono offerti di provare di aver lavorato, e in via continuativa, per il compimento di quel particolare servizio commissionato da CP_1
- quanto al TFR, in ossequio alla previsione dell'art. 8 del D.Lgs. 252/2005, se entro 6 mesi dalla data di assunzione il lavoratore non comunica per iscritto al proprio datore di lavoro di voler mantenere
3
il suo TFR in azienda, “le quote di TFR pro rata temporis maturate devono essere obbligatoriamente versate dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare (e non al dipendente)”;
si aggiunge che nel silenzio il TFR deve essere comunque devoluto alla previdenza complementare;

- non essendovi la prova del fatto che i ricorrenti hanno optato espressamente per il mantenimento del TFR in azienda, il TFR quand'anche dovuto sarà esigibile dal solo fondo di previdenza complementare;

- i ricorrenti sono carenti, dunque, di legittimazione attiva e così anche in relazione ai contributi previdenziali per i quali legittimato è l'ente previdenziale. In subordine, la società ha formulato istanza ex art. 106 c.p.c. di chiamata in garanzia di obbligata in via di regresso nei Controparte_3 propri confronti. Con ordinanza del 18.5.2021, il G.I. assegnatario del procedimento, dott.ssa V C, ha disposto separarsi la domanda di
per riunirla al procedimento iscritto al n. Parte_4
12619/2020 R.G., sussistendone ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. All'udienza del 19.9.2023, il G.I., richiamata, tra le altre pronunce, Cass., Sez. 6, 14853/2019, Cass. 19679/2020 e Cass. ord. 29637/2021, ha disposto integrarsi il contraddittorio nei confronti dell' avendo i CP_5 ricorrenti chiesto anche la condanna di al “versamento dei CP_1 contributi previdenziali omessi” (così, al punto 2 delle “CONCLUSIONI”, a pg. 5 dell'atto introduttivo). L' , ritualmente intimato, si è costituito in giudizio ed ha chiesto CP_5
“ove venga accolta la domanda dei ricorrenti ovvero venga appurata la responsabilità solidale della società con la CP_1 Org_3
la condanna del resistente in favore dell' al versamento dei
[...] CP_5 contributi che dovessero essere accertati…”.
Quindi, la causa, riassegnata al sottoscritto con provvedimento del Presidente delegato del Tribunale depositato in data 25.6.2021, ed istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto per i motivi di seguito specificati. Nella fattispecie, come si è visto, i ricorrenti hanno invocato la responsabilità solidale della committente per il pagamento CP_1 del TFR nonché per i contributi previdenziali omessi, nell'ambito di una
4
commessa relativa a servizi ausiliari alla produzione di presso CP_1
l'unità produttiva di Pomezia (RM), v. Campobello n. 43, aggiudicata al
“a partire dal febbraio 2017”, nella quale sono Controparte_2 stati impiegati fino al 2.1.2019, alle formali dipendenze di CP_3
..
[...]

1. Ora, sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da CP_1 in ragione della pregiudizialità rispetto al procedimento iscritto al
[...]
n. 12624/2020 R.G., si osserva quanto segue. Ciò che si fa valere nell'odierno giudizio – si legge nella memoria di parte resistente – è diametralmente opposto a quanto dedotto nell'altro procedimento, instaurato con il rito previsto dall'art. 1, commi 47 e sgg., L. 92/2012, nel quale si chiede di accertare un perdurante rapporto di lavoro con la committente il presupposto è l'accertamento CP_1 della illiceità dell'appalto. In effetti, soltanto se risultasse che CP_1 non è il reale datore di lavoro, avrebbe senso invocare la
[...] responsabilità solidale della stessa quale committente per i crediti retributivi non soddisfatti dal datore di lavoro
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