Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/06/2024, n. 855
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Testo completo
N. 2723/2021 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 19.4.2024;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. A S, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2723 del R.G. dell‟anno 2021, riservato in decisione ex art. 127 ter
c.p.c. e vertente tra (17.7.1956 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso in forza di procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione di nuovo avvocato del 4.4.2023 dall‟avv. del Foro di Controparte_1
Reggio Calabria) e l' in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante p.t. (contumace).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:“condannare l al pagamento, in via contrattuale od in Controparte_2
subordine ex artt. 2126 c.c., 36 Cost., 2041 c.c., dell'importo di € 23.630,72 oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a
1 quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 23.630,72 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo (…)”.
Ai fini dell‟accoglimento di queste ultime, il ricorrente ha dedotto nell‟atto introduttivo Pt_1
di lite: a) di essere dirigente medico alle dipendenze dell di Reggio Calabria;
b) che con CP_2
disposizione di servizio n.192 dell‟1.10.2008 della dell‟azienda, è Organizzazione_1
stato nominato responsabile dell' Organizzazione_2
c) che tale ultima struttura è sempre stata qualificata in termini di struttura semplice
[...]
all'interno dell' ;
d) di aver svolto tale incarico fino al 2.1.2020, data di decorrenza CP_3
delle sue dimissioni rassegnate con nota prot. 5906/19 del 13.11.2019;
e) di avere, nell‟esecuzione di detto incarico: diretto ed organizzato la struttura e il personale ivi operante;
adottato e comunicato ai vertici aziendali ed alle altre strutture le necessità organizzative per il funzionamento della stessa;
vigilato sul personale e sulla attività della struttura, relazionando sul suo andamento e sulle attività da essa compiute sotto la sua direzione;
f) che per tali ragioni è stato sempre indicato quale Responsabile della struttura in tutte le comunicazioni con i vertici aziendali e con il vertice distrettuale;
g) che nel corso del rapporto, nonostante l'espletamento dell'incarico, non ha mai percepito la retribuzione e le indennità previste per i dirigenti di struttura semplice, né alcuna somma aggiuntiva, avendo del tutto obliterato l'incarico in Pt_2
parola;
h) di avere pertanto diritto alle differenze retributive indicate in ricorso e, più esattamente, all'indennità di sostituzione di cui all'art. 18 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 così quantificata: da gennaio 2013 a dicembre 2015, alla somma di € 9.630,72 (€267,52 x 36 mensilità);
da gennaio 2016 a dicembre 2019, alla somma di € 14.400,00 (€300,00 x 48 mensilità), i) che, pertanto, il
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.;
richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 19.4.2024;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. A S, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2723 del R.G. dell‟anno 2021, riservato in decisione ex art. 127 ter
c.p.c. e vertente tra (17.7.1956 - c.f.: - domiciliato Parte_1 C.F._1
come in atti;
rappresentato e difeso in forza di procura su foglio separato allegato alla memoria di costituzione di nuovo avvocato del 4.4.2023 dall‟avv. del Foro di Controparte_1
Reggio Calabria) e l' in persona del Controparte_2
suo legale rappresentante p.t. (contumace).
1. Il ricorso proposto da è fondato e va pertanto accolto per i motivi di seguito Parte_1
esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:“condannare l al pagamento, in via contrattuale od in Controparte_2
subordine ex artt. 2126 c.c., 36 Cost., 2041 c.c., dell'importo di € 23.630,72 oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva, e cioè dal primo giorno del mese successivo a
1 quello in cui avrebbe dovuto corrispondersi la singola retribuzione, alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di € 23.630,72 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo (…)”.
Ai fini dell‟accoglimento di queste ultime, il ricorrente ha dedotto nell‟atto introduttivo Pt_1
di lite: a) di essere dirigente medico alle dipendenze dell di Reggio Calabria;
b) che con CP_2
disposizione di servizio n.192 dell‟1.10.2008 della dell‟azienda, è Organizzazione_1
stato nominato responsabile dell' Organizzazione_2
c) che tale ultima struttura è sempre stata qualificata in termini di struttura semplice
[...]
all'interno dell' ;
d) di aver svolto tale incarico fino al 2.1.2020, data di decorrenza CP_3
delle sue dimissioni rassegnate con nota prot. 5906/19 del 13.11.2019;
e) di avere, nell‟esecuzione di detto incarico: diretto ed organizzato la struttura e il personale ivi operante;
adottato e comunicato ai vertici aziendali ed alle altre strutture le necessità organizzative per il funzionamento della stessa;
vigilato sul personale e sulla attività della struttura, relazionando sul suo andamento e sulle attività da essa compiute sotto la sua direzione;
f) che per tali ragioni è stato sempre indicato quale Responsabile della struttura in tutte le comunicazioni con i vertici aziendali e con il vertice distrettuale;
g) che nel corso del rapporto, nonostante l'espletamento dell'incarico, non ha mai percepito la retribuzione e le indennità previste per i dirigenti di struttura semplice, né alcuna somma aggiuntiva, avendo del tutto obliterato l'incarico in Pt_2
parola;
h) di avere pertanto diritto alle differenze retributive indicate in ricorso e, più esattamente, all'indennità di sostituzione di cui all'art. 18 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 così quantificata: da gennaio 2013 a dicembre 2015, alla somma di € 9.630,72 (€267,52 x 36 mensilità);
da gennaio 2016 a dicembre 2019, alla somma di € 14.400,00 (€300,00 x 48 mensilità), i) che, pertanto, il
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