Trib. Nola, sentenza 15/05/2024, n. 1513
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Testo completo
N. 8789/2013 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 14 maggio 2024, trattata
nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate
dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto
l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 8789/2013
r.g.a.c.
TRA
DI RO IC, elett.te dom.to alla VIA NAPOLI 28 VAIRANO SCALO
presso lo studio dell'Avv. SCORPIO LUIGI, dal quale è rappr.to e difeso in virtù
di procura a margine dell'atto di citazione
- opponente
E
AN MARIA, AN GILDA, AN ADRIANA, AN SILVANA,
AN ANNA DORA, AN MARCELLA, AN ROMINA, elett.te
dom.to alla via RISORGIMENTO PARCO LISA n.77 VAIRANO SCALO
presso lo studio dell'Avv. ZARONE FABRIZIO, dal quale sono rappr.te e difese
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in virtù di procura in atti
- opposti
avente ad oggetto: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento
del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art.
45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
L'opposizione è fondata e va accolta per quanto di seguito si espone.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di op-
posizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa
alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più
ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si
atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'ac-
certamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della
pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emis-
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sione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazio-
ne" (cfr. Cass. SS.UU. n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, per-
tanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come
un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire
sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate
dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002, 15378/2000,
15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente con-
forme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004, 1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo
di