Trib. Torino, sentenza 18/06/2024, n. 3533
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Testo completo
R.G. N. 19632/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 19632/2023 promossa da:
GA NE IB nata in [...] il [...], IZ RL ND NE nato in [...] il
3.12.1958 in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto della figlia minore: UL Do NT ND NE nata in [...] l'[...];
EV CA De
UZ NE nata in [...] il [...], AG De UZ NE nata in [...] il [...],
AN IZa Do NT UN nata in [...] l'[...] e RO NE IB nato in
Brasile il 2.08.2004, tutti con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Rosalba ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Paola, Via Salita Castello n. 1
Ricorrenti Contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori GA NE IB, IZ
RL ND NE in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto della figlia minore UL Do NT ND NE;
EV CA De UZ NE,
AG De UZ NE, AN IZa Do NT UN e RO NE IB, convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di PP OS, cittadina italiana, nata in
Italia il 13.10.1884 ed emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana.
Il Ministero dell'Interno non si costituiva e non compariva in giudizio.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio il 30.11.2023 nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 12.06.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, per le causali innanzi esposte;
Nel Merito. -
Accertare e dichiarare lo “Status” di cittadini italiani dei ricorrenti I sig.ri GA NE IB nata il
22.01.1980 in Brasile C.F. [...], IZ RL ND NE nato il [...] in
Brasile C.F. [...], EV CA De UZ NE nata in [...] il [...] C.F.
[...], AG De UZ NE nata in [...] il [...] C.F. [...],
AN IZa Do NT NE nata in [...] il [...] C.F. [...], RO NE
IB nato in [...] il [...] C.F[...], IZ RL ND NE nato il
03.12.1980 in Brasile C.F. [...]nella qualità di genitore della figlia UL Do
NT ND NE nata in [...] il [...] C.F. [...]e per l'effetto, ordinare al Ministero dell‟Interno, in persona del Ministro p.t. e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate e provvedere alle comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, e Cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratorie anticipatario.”
*****
I ricorrenti deducono che la signora PP OS, nata il [...] a [...], emigrava in
Brasile dove, contraeva matrimonio, in data 9.03.1903, con il sig. SC ND, cittadino italiano, e dove, dalla predetta unione, nasceva LI ND il 5.06.1915;
- LI ND, contraeva matrimonio in Brasile, in data 6.01.1940, con la sig.ra MA
ME e dall'unione nasceva, in Brasile, IA IZa ND il 20.07.1941;
- IA IZa ND contraeva matrimonio in Brasile, in data 12.06.1958, con il sig. LI
NE e dall'unione nasceva, in Brasile, IZ RL ND NE il 3.12.1958;
- IZ RL ND NE contraeva matrimonio in Brasile, in data 11.07.1983, con la sig.ra
LA IA LV De UZ e dall'unione nascevano, in Brasile, AT De UZ UN il
22.01.1980, AG De UZ NE il 28.02.1985 ed EV CA De UZ NE il 5.11.1988;
- dall'unione tra IZ RL ND NE e la sig.ra EA IZa Do NT nascevano, in Brasile, AN IZa Do AS NE l'11.01.2005 e UL Do NT ND
NE l'11.07.2006;
- AT De UZ NE contraeva matrimonio, in Brasile, in data 30.04.2004, con il sig. LI
GO IB, acquisendo la denominazione di AT NE IB, e dall'unione nascevano, in
Brasile, RO NE IB il 2.08.2004 e UE NE IB il 6.12.2007.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912, era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva che la donna sposata non poteva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Sara Perlo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 19632/2023 promossa da:
GA NE IB nata in [...] il [...], IZ RL ND NE nato in [...] il
3.12.1958 in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto della figlia minore: UL Do NT ND NE nata in [...] l'[...];
EV CA De
UZ NE nata in [...] il [...], AG De UZ NE nata in [...] il [...],
AN IZa Do NT UN nata in [...] l'[...] e RO NE IB nato in
Brasile il 2.08.2004, tutti con il patrocinio dell'avvocato Giovanni Rosalba ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Paola, Via Salita Castello n. 1
Ricorrenti Contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Concisa esposizione dei motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i signori GA NE IB, IZ
RL ND NE in proprio e quale genitore legale rappresentante, anche in nome e per conto della figlia minore UL Do NT ND NE;
EV CA De UZ NE,
AG De UZ NE, AN IZa Do NT UN e RO NE IB, convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare, il proprio status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto tutti discendenti di PP OS, cittadina italiana, nata in
Italia il 13.10.1884 ed emigrata in Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadina brasiliana.
Il Ministero dell'Interno non si costituiva e non compariva in giudizio.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio il 30.11.2023 nulla opponendo per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai ricorrenti.
All'udienza del 12.06.2024 le parti precisavano le conclusioni come segue:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti
“Voglia l‟Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del ricorso, per le causali innanzi esposte;
Nel Merito. -
Accertare e dichiarare lo “Status” di cittadini italiani dei ricorrenti I sig.ri GA NE IB nata il
22.01.1980 in Brasile C.F. [...], IZ RL ND NE nato il [...] in
Brasile C.F. [...], EV CA De UZ NE nata in [...] il [...] C.F.
[...], AG De UZ NE nata in [...] il [...] C.F. [...],
AN IZa Do NT NE nata in [...] il [...] C.F. [...], RO NE
IB nato in [...] il [...] C.F[...], IZ RL ND NE nato il
03.12.1980 in Brasile C.F. [...]nella qualità di genitore della figlia UL Do
NT ND NE nata in [...] il [...] C.F. [...]e per l'effetto, ordinare al Ministero dell‟Interno, in persona del Ministro p.t. e/o ad ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni Pubblico Ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone indicate e provvedere alle comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
Con vittoria delle spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15%, e Cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratorie anticipatario.”
*****
I ricorrenti deducono che la signora PP OS, nata il [...] a [...], emigrava in
Brasile dove, contraeva matrimonio, in data 9.03.1903, con il sig. SC ND, cittadino italiano, e dove, dalla predetta unione, nasceva LI ND il 5.06.1915;
- LI ND, contraeva matrimonio in Brasile, in data 6.01.1940, con la sig.ra MA
ME e dall'unione nasceva, in Brasile, IA IZa ND il 20.07.1941;
- IA IZa ND contraeva matrimonio in Brasile, in data 12.06.1958, con il sig. LI
NE e dall'unione nasceva, in Brasile, IZ RL ND NE il 3.12.1958;
- IZ RL ND NE contraeva matrimonio in Brasile, in data 11.07.1983, con la sig.ra
LA IA LV De UZ e dall'unione nascevano, in Brasile, AT De UZ UN il
22.01.1980, AG De UZ NE il 28.02.1985 ed EV CA De UZ NE il 5.11.1988;
- dall'unione tra IZ RL ND NE e la sig.ra EA IZa Do NT nascevano, in Brasile, AN IZa Do AS NE l'11.01.2005 e UL Do NT ND
NE l'11.07.2006;
- AT De UZ NE contraeva matrimonio, in Brasile, in data 30.04.2004, con il sig. LI
GO IB, acquisendo la denominazione di AT NE IB, e dall'unione nascevano, in
Brasile, RO NE IB il 2.08.2004 e UE NE IB il 6.12.2007.
Sulla base di queste premesse e poiché il passaggio della cittadinanza italiana sarebbe avvenuto iure sanguinis in linea materna in epoca pre-costituzionale, i ricorrenti insistono e concludono per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonché la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
In diritto, si osserva che, ai sensi dell'art. 1 della previgente L. n. 555 del 1912, era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino, ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano.
Inoltre la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva che la donna sposata non poteva
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