Trib. Cassino, sentenza 03/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 56 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2024 e vertente tra tra
MA SI (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Donaggio
-opponente -
e
CONDOMINIO “MEDIEVALE I VIALE AUSTRALIA, n. 3 – GAETA” (C.F.
90031220594), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo
Fontanarosa
- opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza dell'16.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, IA
AS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1187/2020, con il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento di € 13.895,78, oltre interessi di mora e spese del procedimento, in favore del Condominio “Medievale I viale
Australia n.
3 - Gaeta“, a titolo di oneri condominiali relativi ad una porzione immobiliare compresa nell'asse ereditario di IA SC, deceduto il
14.2.1996.
A sostegno dell'opposizione, IA AS eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto di non essere erede di IA
SC e di non aver mai accettato l'eredità del predetto.
Alla luce delle suddette deduzioni, IA AS concludeva chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare per i motivi di cui in premessa il decreto ingiuntivo n. 1187/2020 del 30.11.2020 R.G.3101/2020
G.U. dr. S. Lanzetta. 2) In via del tutto gradata voglia sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio RG
200427/2011 Tribunale di Latina, giudice Canaletti A. Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze professionali”.
Rinnovata la notifica dell'atto di citazione in opposizione, come disposto con
l'ordinanza del 25.1.2022, in data 19.10.22 si costituiva in giudizio il Condominio
“Medievale I viale Australia n. 3 – Gaeta”, contestando la domanda attorea e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto integrale della stessa.
Onerate le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, con le note di trattazione scritta del 15.4.2023 IA AS deduceva
l'intervenuta pubblicazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 755/2023 con la quale era stato accertato che l'immobile in questione apparteneva all'eredità della de cuius IA FE OR, deceduta in data 22.5.2009.
Con le note di trattazione scritta del 29.4.2023 il condominio opposto rappresentava di aver recuperato il credito ingiunto nei confronti di AN
IA e SC IA, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza dell'16.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. IA AS ha proposto opposizione avverso il decreto
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 56 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 16.9.2024 e vertente tra tra
MA SI (C.F. [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Umberto Donaggio
-opponente -
e
CONDOMINIO “MEDIEVALE I VIALE AUSTRALIA, n. 3 – GAETA” (C.F.
90031220594), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo
Fontanarosa
- opposto-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza dell'16.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, IA
AS proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1187/2020, con il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento di € 13.895,78, oltre interessi di mora e spese del procedimento, in favore del Condominio “Medievale I viale
Australia n.
3 - Gaeta“, a titolo di oneri condominiali relativi ad una porzione immobiliare compresa nell'asse ereditario di IA SC, deceduto il
14.2.1996.
A sostegno dell'opposizione, IA AS eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto di non essere erede di IA
SC e di non aver mai accettato l'eredità del predetto.
Alla luce delle suddette deduzioni, IA AS concludeva chiedendo
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare per i motivi di cui in premessa il decreto ingiuntivo n. 1187/2020 del 30.11.2020 R.G.3101/2020
G.U. dr. S. Lanzetta. 2) In via del tutto gradata voglia sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla definizione del giudizio RG
200427/2011 Tribunale di Latina, giudice Canaletti A. Il tutto sempre con vittoria di spese e competenze professionali”.
Rinnovata la notifica dell'atto di citazione in opposizione, come disposto con
l'ordinanza del 25.1.2022, in data 19.10.22 si costituiva in giudizio il Condominio
“Medievale I viale Australia n. 3 – Gaeta”, contestando la domanda attorea e chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto integrale della stessa.
Onerate le parti di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria, con le note di trattazione scritta del 15.4.2023 IA AS deduceva
l'intervenuta pubblicazione della sentenza del Tribunale di Latina n. 755/2023 con la quale era stato accertato che l'immobile in questione apparteneva all'eredità della de cuius IA FE OR, deceduta in data 22.5.2009.
Con le note di trattazione scritta del 29.4.2023 il condominio opposto rappresentava di aver recuperato il credito ingiunto nei confronti di AN
IA e SC IA, con conseguente venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza dell'16.9.2024 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. IA AS ha proposto opposizione avverso il decreto
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