Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 18
TRIB Milano
Sentenza
17 gennaio 2025
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Il provvedimento in esame è una sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Seconda Civile e Crisi di Impresa, presieduta dalla dott.ssa Laura De Simone, con relatore il dott. Vincenza Agnese. Il ricorrente ha richiesto l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, sostenendo di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, incapace di far fronte alle obbligazioni contratte, con un debito di circa 255.000 euro e un reddito mensile limitato. Il giudice ha esaminato la documentazione presentata, confermando la sussistenza dei requisiti per l'apertura della procedura, in particolare la qualità di debitore e la condizione di sovraindebitamento, come previsto dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
Nella sua decisione, il giudice ha argomentato che la liquidazione controllata è appropriata, considerando l'assenza di beni immobili e la necessità di gestire il reddito del ricorrente in modo da garantire il sostentamento della sua famiglia. Ha inoltre autorizzato il liquidatore ad accedere a banche dati pubbliche per facilitare la gestione della procedura. Infine, ha stabilito termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e per la cooperazione del debitore, evidenziando l'importanza della trasparenza e della collaborazione nel processo di liquidazione.
Nella sua decisione, il giudice ha argomentato che la liquidazione controllata è appropriata, considerando l'assenza di beni immobili e la necessità di gestire il reddito del ricorrente in modo da garantire il sostentamento della sua famiglia. Ha inoltre autorizzato il liquidatore ad accedere a banche dati pubbliche per facilitare la gestione della procedura. Infine, ha stabilito termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e per la cooperazione del debitore, evidenziando l'importanza della trasparenza e della collaborazione nel processo di liquidazione.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE E CRISI DI IMPRESA
riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati: dott. Laura De Simone Presidente dott. Guendalina Pascale Giudice dott. Vincenza Agnese Giudice rel.
nel procedimento
R.G. N. 1479/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letto il ricorso depositato da ME AS ([...]) residente in [...], con l'Avv. DANIELE RESTORI [...]per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio;
vista la successiva integrazione depositata in atti;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in [...](Mi) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;
rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co.1 CCII in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di euro 255.000 circa;
evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;
considerato che ini atti si rappresenta che ME AS non è proprietario di alcun bene immobile, ma unicamente di un reddito da lavoro dipendente di euro 1290 mensili (cfr. pag. 7 del ricorso)
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dr. Gianluca Nicolini il quale ha rappresentato di aver verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;
ritenuto che
per il combinato disposto degli artt. 49 comma 3 lett.f) e 65 comma 2 CCII, al fine di agevolare il liquidatore nello svolgimento delle attività demandate lo stesso può essere autorizzato ad accedere alle banche dati pubbliche;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata
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