Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 64

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 64
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 64
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2845/2022 R.G., chiamata all'udienza del 13/1/2025, promossa da:
-PE ST, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. G. Fumarola
e dall'avv. D. D'Arcangelo
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C. La
Gatta
Resistente
Oggetto: Trattamento di malattia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15/3/2022, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente della AZ s.r.l. corrente in Ostuni e di aver comunicato alla società datrice di lavoro di voler fruire di un periodo di riposo per malattia dall'1/7/2021 al
31/7/2021 e di aver indicato, quale indirizzo di reperibilità durante la malattia, diverso dall'indirizzo di residenza, quello di “S.da Statale Putignano-Alberobello n. 27, comune di Castellana Grotte” - esponeva che, con note del 25/11/2021, pervenute al ricorrente in data 15/12/2021, l'INPS comunicava di non ritenere giustificabile l'assenza del ricorrente alle visite di controllo del 5/7/2021 e del 30/7/2021, avvenute in costanza dello stato di malattia.
Ritenuta l'illegittimità della determinazione dell'Istituto previdenziale, atteso che il ricorrente non aveva avuto notizia né della visita di controllo né aveva ricevuto avviso di invito, proponeva ricorsi amministrativi che venivano respinti.
Adiva il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo, pertanto, accertarsi il proprio diritto alla liquidazione dell'indennità di malattia per il periodo dal 5/7/2021 sino al termine della malattia, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l'Istituto che chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
La causa, di taglio documentale, giunta sul ruolo della scrivente Giudicante, all'odierna udienza, previa discussione, è stata definita con sentenza con motivazione contestuale.
*
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 2 D.L. 633/1979, nel testo ratione temporis applicabile, “A decorrere dal 1 giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all'INPS il certificato di diagnosi sull'inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall'INPS medesimo”. In particolare, ai sensi dell'art. 8 D.P.C.M., la trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico “comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori: a) dati anagrafici del lavoratore;
b) codice fiscale del lavoratore;
c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;
d) diagnosi e codice nosologico;
e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
f) visita ambulatoriale o domiciliare.

2. Il medico curante rilascia, al momento della visita, al lavoratore copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia, ai sensi dell'art. 23 del codice dell'amministrazione digitale (..)
”.
In ragione della necessaria indicazione nel certificato di malattia, oltre che dell'indirizzo di residenza o domicilio abituale, del “domicilio di reperibilità durante la malattia”, sussiste in capo al lavoratore un obbligo di comunicazione del proprio indirizzo di reperibilità, in caso di visita di controllo.
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Alla luce del principio di buona fede e della ratio della disposizione, volta a permettere il tempestivo controllo della malattia che verrebbe compromesso ove la conoscenza dell'indirizzo non fosse contestuale alla recezione del certificato (cfr. Cass. 7909/1997), sussiste in capo al lavoratore anche l'onere di verificare se, nel relativo certificato medico sia stato esattamente indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, di indicarlo egli stesso, come risulta anche dal rilascio di una copia cartacea del certificato medico al momento dell'inoltro all'Inps ed al fine di trasmetterlo al datore di lavoro ex art. 8
D.P.C.M. cit. ovvero di fornire indicazioni utili al suo reperimento, in caso di difficoltà oggettiva.
Tant'è che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità che si ritiene di condividere anche alla luce della vigente disciplina, analoga a quella precedente sul punto
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