Trib. Roma, sentenza 04/02/2024, n. 1319

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/02/2024, n. 1319
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 1319
Data del deposito : 4 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 4375/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice, Dott. LI IG ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4375/2023, trattenuta in decisione all'udienza del
21.12.2023, vertente:
TRA
SO.GI.N. SP – SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via della
Conciliazione 10, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele De LU Tamajo e Andrea De
Vivo, che la rappresentano e difendono giusta procura in allegato al ricorso.
Ricorrente in opposizione
e
DI LU, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Chinotto 1, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Minucci e Livia Vitali, che lo rappresenta e difende procura in allegato alla memoria di costituzione.
Resistente
Oggetto: ricorso ex art.1, comma 51, L. n. 92/2012 avverso l'ordinanza ex art. 1, comma 48, L. n. 92/2012.
Conclusioni: come da ricorso in opposizione e da memoria di costituzione.

pagina 1 di 19 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.2.2023, la SO.GI.N. SP – Società Gestione Impianti
Nucleari per Azioni (di seguito GI), ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ex art. 1, commi 48 e ss., L. 92/2012, n. 1061/2023 del 7.1.2023, con cui il Tribunale di
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento della domanda subordinata formulata da IN LU, in sede di impugnativa del licenziamento intimatogli il
25.2.2022, aveva così disposto: “accerta l'ingiustificatezza del licenziamento intimato il
25.2.2022 e condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità supplementare ex art. 19 CCNL cat. nella misura di 24 mensilità pari ad euro 418.178,00, nonché dell'indennità di mancato preavviso ex art. 13 del CCNL cat. nella misura di 12 mensilità pari ad euro 209.089,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del recesso al saldo”.
A fondamento dell'opposizione, ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'ordinanza impugnata perché contraria all'art. 1, comma 47, L. 92/2012, stante l'erroneità del rito cd. Fornero, artificiosamente prescelto dal lavoratore e poi applicato dal primo giudice.
Nel merito, ricostruiti i fatti di causa, ha contestato l'ordinanza opposta, nella parte in cui ha ritenuto l'intempestività dell'esercizio del potere disciplinare e comunque
l'insussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti (esaminando uno per uno gli addebiti mossi al lavoratore). Ha contestato infine la quantificazione, operata nella misura massima, dell'indennità supplementare.
Si è costituito IN LU, instando per la riforma parziale dell'ordinanza opposta e chiedendo l'accoglimento della domanda già proposta in via principale, volta alla declaratoria della nullità del licenziamento, sull'assunto del carattere ritorsivo.
La causa, trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti, viene decisa con la presente sentenza.
*****
Sul rito prescelto.
pagina 2 di 19
Il rito speciale previsto dall'art. 1, commi 48 e seguenti, L. 92/2012 non costituisce uno strumento finalizzato alla tutela delle ragioni del dipendente, bensì una tecnica di tutela volta (nell'interesse di entrambe le parti) ad abbreviare i tempi necessari per ottenere una decisione definitiva, ogni qual volta la domanda abbia ad oggetto l'impugnativa di un licenziamento ascrivibile ad una delle ipotesi regolate dall'art. 18 L. 300/1970. Il lavoratore, dunque, non può rinunciare al procedimento speciale, in quanto la specialità non è prevista nel suo esclusivo interesse, ma risponde a finalità di carattere pubblicistico, ossia da un lato accelerare le controversie e dall'altro ridurre i costi indiretti derivanti dalla durata del processo.
Dall'obbligatorietà del rito scaturisce, come logica conseguenza, l'attribuzione, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria secondo il principio iura novit curia, del potere di qualificare la domanda in base al petitum sostanziale e di individuare così il rito concretamente applicabile (Cass. n. 23073/2015).
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. 5420/2020), “ad incidere sulla applicazione del rito cd. 'Fornero' è la istanza di applicazione delle tutele previste dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, a prescindere dalla fondatezza delle allegazioni che possono riguardare la effettiva titolarità del rapporto … restando pur sempre salva la successiva verifica dell'applicabilità della tutela sostanziale ai fini del merito.
L'unico limite è quello delle 'prospettazioni artificiose' adoperate al solo scopo di percorrere la corsia preferenziale del rito speciale, ma – in tal caso – la prospettazione attorea deve risultare, in modo evidente, pretestuosa ed artificiosamente allegata, proprio al fine di operare una non consentita scelta del rito e del giudice (Cass. n. 8189 del 2012;
Cass. n. 7182 del 2014)”.

Ebbene, nella specie, il ricorrente allegata la ritorsività del licenziamento intimatogli, sulla base di plurime circostanze (la contiguità cronologica tra il suo rifiuto al rinnovo del contratto di appalto CO-Javys e il procedimento disciplinare da cui è scaturito il licenziamento, il ritardo 'pilotato' del nulla osta per la sua nomina ad a.d. della CO, la disparità di trattamento riservata ad altri dirigenti della società e non da ultimo
pagina 3 di 19
l'assenza di giustificatezza del provvedimento sanzionatorio), ha domandato, in via principale, applicarsi la tutela di cui al comma 1 dell'art. 18 St. Lav.. Né tale prospettazione appare, in modo evidente, pretestuosa e artificiosamente allegata al fine di operare una non consentita scelta del rito, non potendosi certo desumere la pretestuosità e l'artificiosità delle allegazioni dal rigetto della predetta domanda disposto dal primo giudice, dovendosi piuttosto considerare la gravosità e complessità dell'onere probatorio incombente sul lavoratore che deduce il motivo illecito determinante (v.
Cass. 17087/2011 e Cass. 24648/2015).
Risulta, poi, infondata la considerazione operata dalla difesa dell'opponente, secondo la quale dal mancato mutamento del rito da sommario in ordinario da parte del primo giudice sia derivata una compromissione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.: sul punto, infatti, non è apprezzabile una concreta lesione del diritto di difesa, dal momento che, da un lato, GI non ha indicato le attività difensive che avrebbe potuto compiere nella forma ordinaria (considerato peraltro che il primo giudice ha anche istruito la causa, con l'esame di informatori, al fine di verificare la fondatezza nel merito degli addebiti disciplinari), e, dall'altro, neppure la lamentata impossibilità di chiedere la sospensione dell'ordinanza opposta (diversamente da quanto previsto per la sentenza in sede di appello ex art. 283 c.p.c.), è stata accompagnata dall'indicazione di circostanze idonee a sostanziare il periculum in mora, connesso all'immediata esecuzione dell'ordinanza, periculum costituente presupposto necessario per la sospensione ex art.
283 c.p.c., nel testo ratione temporis vigente.
Per tutto quanto sin qui osservato, l'eccezione preliminare della società opponente non può trovare accoglimento, apparendo correttamente operata dall'opposto, sulla base delle prospettazioni svolte, la scelta del rito di cui all'art. 1, commi 48 e ss., L. 92/2012.
L'esame nel merito delle domande proposte da entrambe le parti.
Il licenziamento del IN si inserisce in una cornice assai complessa. Giova quindi preliminarmente ricostruire l'attività svolta dalla società e i fatti che hanno preceduto il licenziamento.
pagina 4 di 19 L'attività della società.
La GI SP è il soggetto individuato dal d.lgs.
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