Trib. Potenza, sentenza 23/01/2024, n. 65
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITIA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 23 gennaio 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2352/2018 R.G. e 3169/2019 riunito, vertente
fra
IA TO c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Iacoviello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. TO
Cimmino e Vito Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio P. Castellini in Roma,
come in atti, e domiciliata in Potenza via Pretoria 23;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 20.7.2018, cui è stato riunito in corso di causa il n. 3169/2019 RG, e ritualmente notificato, il sig. LI TO adiva il giudice del lavoro in relazione al provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro bracciantile rese dal ricorrente per la cooperativa agricola EVFER GREEN negli anni dal 2004 al 2013 e, al precedente verbale ispettivo n. 2017000182 del 26.1.2017 con il quale l'INPS comunicava di averlo iscritto d'ufficio nella gestione commercianti, premessi errori di valutazione commessi dagli ispettori dell'INPS nel ritenere detto ricorrente titolare
della cooperativa e non lavoratore, contestava l'operato dell'INPS che aveva provveduto alla revoca delle giornate lavorative svolte dall'LI in quegli anni per conto della cooperativa. Con successivo ricorso ex art. 24 DLgs n. 46/1999, parte ricorrente impugnava l'avviso di addebito n.
39220180001864139000 prodromico al preavviso di fermo amministrativo notificato in data
4.10.2019, avviso emesso per mancato versamento contributi IVS per la gestione commercianti cui è stato iscritto d'ufficio a seguito del verbale ispettivo di cui sopra, impugnazione motivata come in precedenza. Le due procedure venivano pertanto riunite in corso di causa. Deduceva quindi di svolgere lavoro bracciantile per conto della Cooperativa, che la stessa non è una impresa con finalità di lucro, né il ricorrente ne è il titolare, e di aver svolto effettivamente oltre 150 giornate lavorative per conto della Cooperativa come bracciante agricolo, di non aver mai svolto attività di commercio e che a fronte del lavoro svolto la cooperativa ha sempre versato i contributi di legge.
Deduceva in diritto: la illegittimità della richiesta di restituzione degli importi, peraltro non corrispondenti a quelli effettivamente corrisposti, per assenza di riscontro rispetto a quanto rilevato;
la mancanza di prova che in caso di ripetizione di indebito grava sull'Ente;
Tanto premesso il ricorrente, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, e ammissione di prova testimoniale, domandava di annullare i provvedimenti impugnati e, dichiarare il diritto del ricorrente
a percepire la disoccupazione agricola sussistendo i requisiti in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa;
Si costituiva l'I.N.P.S. in persona del legale rappresentante p.t., eccependo il difetto di giurisdizione, sostenendo la legittimità dell'operato, e che la prova nei casi di indebito in esame, grava sul ricorrente ex art. 2697 cc e 2033 c.c., trattandosi di indebito oggettivo;
concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e onorari di lite, evidenziando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, e ammessa la prova testimoniale (in effetti la stessa non veniva espletata per la mancata reiterata assenza dei testi) poi revocata/rigettata dal giudice di nuova assegnazione, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni dell'INPS unica parte presente, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, e di risalente iscrizione con diverse riassegnazione a giudici e rinvii, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
3. il ricorso non merita accoglimento..
Parte ricorrente con il presente giudizio domanda di accertare la illegittimità della iscrizione d'ufficio nella gestione commercianti con cancellazione delle giornate di lavoro prestate alle dipendenze della
Cooperativa agricola EVER GREEN, allegando l'assenza di motivazione e di prova, e in ogni caso, la illegittimità dell'operato dell'Istituto.
L'eccezione dell'INPS di improcedibilità ex art. 443 c.p.c., per difetto della domanda amministrativa, appare infondata in quanto nel caso in esame si verte in materia di ricorso avverso il provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative, avendo peraltro parte ricorrente azionato il ricorso amministrativo, per come indicato nel provvedimento di disconoscimento, prima della