Trib. Reggio Emilia, sentenza 03/01/2025, n. 8
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Testo completo
Nella procedura n. 2660/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2660/2023 tra
CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI S.R.L. (avv. ROSSA MARCO)
RICORRENTE
e
CE AL (avv. )
RESISTENTE
Oggi 03/01/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Ersilia Carlucci,
a seguito di udienza cartolare del 26 novembre 2024 fissata mediante scambio di note scritte ex art.
127 ter c.p.c., lette le note conclusive e le note di udienza, contenenti la discussione e le conclusioni spiegate dalle parti, depositate per CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI S.R.L., dall'avv. ROSSA MARCO.
Nessuno è comparso o si è costituito per AL CE.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
dott.ssa Ersilia Carlucci
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Ersilia Carlucci ha pronunciato ex art.
281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2660/2023 promossa da:
CENTRO MEDICO PRIVATO LAZZARO SPALLANZANI S.R.L. (Codice fiscale
01969190352) con sede legale in Reggio Emilia (RE) Via F.lli Cervi n. 75/B, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Roberto Gallosti, assistito e difeso dall'Avv. Marco Rossa del Foro di Reggio Emilia (codice fiscale [...]– Fax 0522.516273 – PEC marco.rossa@ordineavvocatireggioemilia.it) e domiciliato presso la sua persona e il suo studio in Reggio Emilia (RE) Via Alberto Pansa n. 1
PARTE ATTRICE - RICORRENTE contro
AL CE ([...]))
PARTE CONVENUTA - RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da atti introduttivi:
Piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis reiectis,
In via principale
− Accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto, l'esclusiva responsabilità del Dott. VA EL nella causazione del danno patito dalla Sig.ra NT EF in occasione dell'intervento da questa effettuato in data 28.05.2014 presso la struttura privata Centro Medico Lazzaro Spallanzani, e l'effettivo esborso da parte della Casa di Cura della somma di € 39.189,79 in dipendenza di tale evento e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228, 1298 e 2055 c.c., il Dott. VA EL al pagamento, in favore del Centro Medico Lazzaro Spallanzani Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di € 39.189,79, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In via subordinata
− Accertare e dichiarare per i motivi di cui al presente atto, la responsabilità paritaria del Dott. VA EL e del Centro Medico Lazzaro Spallanzani Srl nella causazione del danno patito dalla Sig.ra NT EF in occasione dell'intervento da questa effettuato in data 28.05.2014 presso la struttura privata Centro Medico Lazzaro Spallanzani, e l'effettivo esborso da parte della Casa di Cura della somma di € 39.189,79 in dipendenza di tale evento e, per l'effetto, condannare ai sensi e per gli effetti degli artt. 1228, 1298 e 2055 c.c., il Dott. VA EL al pagamento, in favore del Centro Medico Lazzaro Spallanzani Srl, in persona del legale rappresentante pro
2 tempore, della somma di € 19.594,90, ovvero quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
In ogni caso con vittoria delle spese e compensi di causa”.
FATTO E DIRITTO
1. – Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il Centro Medico Privato Lazzaro Spallanzani s.r.l. si è rivolto all'intestato Tribunale agendo in rivalsa nei confronti del dott. VA EL, per ottenere la condanna del medico al pagamento di quanto pagato dalla struttura medica alla Sig.ra NT EF a causa dei danni subiti dalla paziente in occasione dell'intervento effettuato in data 28.05.2014 presso la struttura privata Centro Medico Lazzaro Spallanzani.
La ricorrente deduce la responsabilità esclusiva del medico chirurgo dott. EL, medico chirurgo operante presso la struttura in forza di contratto di collaborazione, in regime libero professionale, intercorrente tra il 30.05.2011 sino al settembre 2016, dovuta ad un errore nella progettazione dell'operazione di “mastoplastica additiva” eseguita presso la struttura;
in particolare la colpa medica consisterebbe nel “non aver effettuato una mastopessi prima dell'inserimento protesico, con lo scopo di ridurre il “contenente”, nell'aver concluso l'intervento in un tempo insufficiente di soli 35 minuti e nell'aver violato le linee guida laddove contemplano l'uso di drenaggi in aspirazione quando si trattano tessuti muscolari, come nel caso di specie, nonostante si trattasse di intervento di ordinaria difficoltà e routinarietà.
A sostegno della sua pretesa la ricorrente riporta i passaggi salienti della consulenza medico-legale licenziata dai Dott.ri Carlo Rava e Federica Portunato nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. n. 11079/19 R.G. incardinato dalla paziente danneggiata NT innanzi al Tribunale di Genova avverso la società e il Dott. EL (doc. 3).
A seguito del procedimento di istruzione preventiva, nel procedimento di merito n. 4616/2020 R.G. del Tribunale di Genova, è stata pronunciata Sentenza n.