Trib. Brindisi, sentenza 13/01/2025, n. 41
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Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in primo grado rubricata al N°2036/2021 R.G.
tra
RE NA (c.f.: [...]), TA UN
(c.f.:[...]), TA RI ER (c.f.:[...]), rappresentate e difese dall'avv. EU Curto;
attori contro
RO EU (c.f.[...]) e TI RI FO (c.f.:
[...]),
rappresentati e difesi dall'avv. ON Andrisano convenuti oggetto: azione di risoluzione contrattuale;
precisazione delle conclusioni: come da verbale di udienza del 26.10.2023.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.
RE NA, TA UN e TA RI ER hanno convenuto in giudizio RO EU e TI RI FO, chiedendo, che il Tribunale voglia
“a) accertare che parte promissaria acquirente ha gravemente violato i termini fissati per la corresponsione a parte promissaria venditrice della residua somma di euro 2.582,28 nonostante fosse stata immessa nel possesso del bene già alla firma del preliminare di vendita;
b)accertare che, di conseguenza, tale grave violazione non ha consentito che fosse effettuato il rogito per il trasferimento del fondo rustico e dell'immobile indicato al
1 punto 1 della premessa;
c) conseguentemente dichiarare risolto il preliminare di compravendita datato 26.2.1987 sottoscritto tra TA ON e RE NA, proprietari, e il sig. RO EU, promittente acquirente;
d) ancor più conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto ai convenuti a seguito di tale risoluzione, compensandosi le somme ricevute da parte attrice con l'uso costante e pieno di detto immobile di parte convenuta per otre trent'anni;
e) ordinare ai convenuti medesimi di lasciare libero da persone e cose detto immobile entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza;
f) nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di risoluzione per inadempimento di parte convenuta, in estremo e gradato subordine, accertare e riconoscere come dovuta a parte attrice la somma di euro
9.968,27 ovverosia la somma originaria dei residui 5 milioni di lire, con interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati alla data del mese di febbraio 2021, nonché euro
10.000,00 quale recupero degli oneri riferiti alle imposte, nazionali, regionali, provinciali e locali sopportate da parte promittente venditrice nel corso degli ultimi trent'anni, a causa del mancato rogito, cui aggiungere euro 3.000,00 relativi ad esborsi sopportati da parte acquirente a seguito del mancato rogito. Tanto per un totale complessivo pari ad euro 22.969,27, ovvero dalla somma maggiore o minore che sarà documentalmente provata ed ammessa sulla base della data dell'effettivo soddisfo. g) spese come per legge”.
Hanno dedotto le attrici, qualificatesi comproprietarie di un fondo rustico con sovrastante fabbricato sito in agro di Francavilla FO alla c.da Tramaluro, censiti rispettivamente al Catasto Terreni al foglio153 p.lla 35 ed al Catasto fabbricati al foglio 153 p.lla 38/5, che detto immobile sarebbe stato venduto agli odierni convenuti con scrittura privata in data 26.2.1987, per il convenuto prezzo di £.30.000.000, di cui £. 20.000.000 versati all'atto della stipula del contratto, £.
5.000.000 da versarsi entro il 31.8.1987 ed £.
5.000.00 da versarsi entro e non oltre il 20 marzo 1989, data in cui sarebbe stato stipulato
l'atto pubblico. Il possesso del bene era stato trasferito contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata.
A seguito di un giudizio instaurato dinanzi a questo Tribunale, con sentenza n.421/2001, aveva rigettato la domanda di un terzo che aveva reclamato la proprietà dell'immobile per intervenuta usucapione e riconosciuto come dovuta ai coniugi RE-TA la residua somma di £. 5.000.000, oltre interessi, subordinando la trascrizione della sentenza al rilascio della quietanza da parte di questi dell'avvenuta ricezione della somma.
2
Gli odierni attori pertanto, deducendo la gravissima inadempienza dei convenuti, i quali solo nell'anno 2021 avevano offerto la somma residua di £.5.000.000, senza interessi e senza considerazione sia delle somme che a vario titolo nelle more erano state pagate dai venditori per imposte ed oneri vari, sia dell'effettivo valore della prefata somma convertita in euro, ed assumendo che la scrittura privata del 26.2.1987 sarebbe un contratto preliminare, ne hanno richiesto la risoluzione, con i conseguenti provvedimento di cui alle conclusioni sopra riportate.
Ritualmente costituitisi, i convenuti hanno precisato che il suddetto giudizio era stato da loro instaurato nei confronti dei venditori TA ON e RE NA e nello stesso, lamentando di essere stati immessi nel possesso del solo terreno e non già del fabbricato, sul quale un terzo accampava diritti di proprietà e la mancata presentazione dei venditori dinanzi al Notaio ove erano stati invitati per la stipula del contratto in forma pubblica, avevano richiesto
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