Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 02/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 7
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona DE dott. Luca Venditto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2524 R.G. cont. 2020
TRA
EL LL - C.F. [...], elettivamente domiciliata in
Via IV Novembre, n. 28 - LATINA presso lo studio degli avv.ti Isabel
EVANGELISTI e Patrizio PANINI, che la rappresentano e difendono in forza di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;

PARTE ATTRICE
E
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. - P.IVA 00411140585, elettivamente domiciliata in Via CLEMENTE IX, n. 10 - ROMA, presso lo studio DEl'avv. Lucia FELICIOTTI che la rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti per atto DE notaio Tuccari di Roma, rep. n. 89200, racc. 25782 DE 2/7/2019:
OGGETTO: contratto di assicurazione - inadempimento.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte DE 13/5/2024, che richiamano la prima memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis:


1. In via principale, accertato e dichiarato l'avveramento DE rischio dedotto

1

nella polizza “Incendio Rischi Ordinari” stipulata dalla sig.ra AD EL in proprio e nella qualità di titolare DEla omonima ditta individuale in data 23.03.2015, nonché accertato e dichiarato che nel contratto di polizza medesimo, non sussistono alcuna esclusione e/o scoperto contrattuale specifici circa il rischio verificatosi e che per converso risultano integrate tutte le condizioni di operatività DEla polizza stessa in relazione al sinistro per cui è causa, condannare la GROUPAMA
ASSICURAZIONI S.P.A., in persona DE Legale Rappresentante pro tempore, all'adempimento DE contratto di polizza predetto mediante condanna DEla stessa al pagamento – nei confronti DEla Sig.ra AD EL anche nella qualità di titolare DEl'omonima ditta individuale e nel domicilio eletto, DEla garanzia di incendio e scoppio pari ad € 76.154,00 o alla diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.


2. In ogni caso, con vittoria di spese (incluse le spese di mediazione obbligatoria come da fattura presente in atti), competenze, onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari
”;
per parte convenuta (note scritte DE 10/5/2024): “Precisa le proprie conclusioni:

1. Ribadite le contestazioni già svolte anche dal CTP alla relazione DE

CTU con ogni conseguenza circa l'erroneità/eccessività anche nel quantum DEle relative conclusioni e salva dunque la convocazione a chiarimenti DE perito e/o il rinnovo DEla consulenza, si insiste previamente -senza inversione DEl'onere DEla prova per l'ammissione DEle istanze istruttorie tutte già formulate e non ammesse che si riportano in nota 2 salva la prova contraria;



2. Dichiarare comunque il difetto di legittimatio ad causam in ragione DEl'esistenza DE vincolo a favore DEla CA PO DE IO con conseguente rigetto DEle domande DEl'attrice e/o quantomeno subordinare il pagamento a favore DEl'attrice alla previa produzione da parte sua DE benestare DEla CA beneficiaria DE vincolo;



3. Rigettare in ogni caso le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, per le ragioni tutte esposte nella comparsa di costituzione ed in ogni successivo atto e/o difesa;

2

4. Nella non creduta ipotesi di accoglimento DEle avverse domande, ridurre comunque l'eventuale condanna in considerazione di quanto in concreto accertato ed indennizzabile ai sensi di polizza, escludendo i danni dovuti all'aggravamento DE rischio non comunicato e fatta salva l'applicazione dei massimali, DEle franchigie, degli scoperti e dei limiti di indennizzo in qualsiasi modo previsti in polizza;



5. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre iva e cap e rimborso DEle spese generali come per legge
”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 29/5/2020 EL AD, titolare di impresa agricola sita il Pontinia (LT), Via G. Ungaretti, n. 252 ha evocato in giudizio la Groupama Assicurazioni S.p.A. per sentirla condannare al pagamento DEl'indennizzo contrattualmente previsto da polizza 'Incendio Rischi ordinari 2013' stipulata con l'Agenzia Teodonno Assicurazioni in data 23/3/2015 a copertura DE rischio derivante da incendio e scoppio sulla proprietà di essa attrice, segnatamente sull'abitazione per uso civile, sulla stalla e siti annessi.
Ha dedotto in particolare l'attrice:
- di aver sempre provveduto al pagamento dei premi assicurativi afferenti la polizza predetta;

- che, in data 23/8/2018 si è verificato un incendio che ha danneggiato gravemente gli immobili di sua proprietà, assicurati Groupama e facenti parte DEl'azienda agricola di Pontinia, Via Ungaretti;

- che tutti i danni causati dall'incendio sono stati accertati sia dai VV.FF. che sono intervenuti nell'immediatezza dei fatti, nonché dai Carabinieri che DE pari si sono recati presso i suddetti luoghi subito dopo l'evento;

- che essa attrice ha prontamente sporto denuncia presso gli stessi Carabinieri
e ha provveduto alla d3enuncia DE sinistro alla compagnia in virtù DEla copertura garantita dal contratto;

- che la Groupama Assicurazioni S.p.A. ha proceduto, conseguentemente, all'apertura DE sinistro n. 2018NB383000281 e ha incaricato lo Studio Tecnico
ON S.a.s. di ON NC in Roma di eseguire la perizia di stima dei danni subiti dall'impresa EL, nonché di eseguire ogni altro accertamento prodromico
3
alla liquidazione DE sinistro;

- che, in data 3/9/2018 il perito incaricato dalla Groupama Assicurazioni S.p.a. ha effettuato un sopralluogo redigendo specifico verbale DEl'ispezione dei luoghi;

- che i danni subiti ammonterebbero ad € 76.154,00 così distinti: € 2.200,00 per n. 56 balle di fieno;
€ 46.970,00 per la realizzazione di una nuova struttura in ferro zincata a caldo di ml 17,00 x 18,00;
€ 15.860,00 per escavatore Benfra 410E;

5.124,00 per trasporto e smaltimento nylon e fieno bruciato;
€ 6.000,00 per fornitura paglia mese maggio 2018;

- che la compagnia assicuratrice, nonostante l'accertamento DEl'effettività DE sinistro e DE danno e malgrado i ripetuti solleciti ad opera DElo studio dei periti di parte incaricati, non ha provveduto alla liquidazione DE sinistro pur essendo vigente ed attiva la copertura assicurativa per il regolare pagamento dei premi, coperto il rischio assicurativo, accertato il danno dallo stesso studio incaricato dalla compagnia.
Sulla scorta di tali premesse e deduzioni, l'attrice ha formulato le domande riportate in epigrafe.

1.1 Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 25/9/2020, si è costituta in giudizio la Groupama Assicurazioni S.p.A., che ha in primo luogo eccepito il difetto di legittimatio ad causam DEl'attrice per l'esistenza, a termini di polizza, di un vincolo a favore DEla CA PO DE IO, creditrice ipotecaria e privilegiata sui beni oggetto di garanzia assicurativa, e perciò unica legittimata a ricevere il pagamento DEl'indennizzo eventualmente dovuto.
Ha altresì rilevato la convenuta che la copertura assicurativa per cui l'attrice ha corrisposto il premio avrebbe riguardato il solo fabbricato per un massimale complessivo di € 485.000,00;
che la definizione di 'fabbricato' risulterebbe pacificamente nella sua specifica portata a pag. 3 DEle Condizioni generali di assicurazione, laddove, nella definizione, sarebbero chiaramente esclusi i macchinari, le attrezzature e l'arredamento.
Ha dunque contestato l'eccessività DEla richiesta relativamente ai danni subiti dalla struttura in ferro zincato il cui valore è stato commisurato alla abnorme somma di € 46.970,00 sulla scorta di un preventivo privo di valore probatorio. Sarebbero in ogni caso non dovuti gli importi richiesti a titolo di IVA e di rivalutazione monetaria.

1.2 Con ordinanza DE 25/2/2022, il g.i. ha provveduto sulle istanze istruttorie
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rilevando che “le prove costituende dedotte da entrambe le parti sono superflue ai fini DEla decisione;
esse infatti sono relative a circostanze documentate e pacifiche e riscontrate da entrambe le parti con produzioni anche fotografiche;
la formulazione dei capitoli non aggiungerebbe elementi di conoscenza ulteriori e più affidabili DEla documentazione in atti
”;
ha quindi disposto la seguente CTU:
1) Esaminati gli atti di causa e compiuti tutti gli accertamenti necessari, anche accedendo presso enti ed amministrazioni pubbliche, descriva il c.t.u. lo stato dei luoghi in cui si è verificato l'incendio DE 23/8/2018 presso l'azienda agricola
EL in Pontinia, via G. Ungaretti;

2) avuto riguardo al rapporto dei VV.FF. in atti (doc. 9 allegato all'atto di citazione) e alla ulteriore documentazione in atti (segnatamente quella fotografica allegata dalle parti), quantifichi i danni subiti dalle strutture DEl'azienda agricola e dai beni mobili DEla stessa, tenendo separate le valutazioni;

3)
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