Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 1217
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle
parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa di lavoro n. 1189/2019 R.G. promossa
da
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Fiorellini Parte_1
contro
con il patrocinio dell'avv. Antonino Longo CP_1
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Antonino Longo
nonché
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_3
avente ad oggetto: trasferimento;
retribuzione
1 Motivi della decisione
Con ricorso cautelare e di merito, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze della Controparte_4
benché formalmente assunto da altra società facente capo alla medesima
figura imprenditoriale - la - ha impugnato il provvedimento CP_1
con cui quest'ultima ha disposto il suo trasferimento dalla sede di CP_2
a quella di Caltanissetta.
Il ricorrente ha dedotto: di avere lavorato per la , Controparte_2
società addetta al trasporto pubblico di passeggeri su gomma, ad
intermittenza nel periodo compreso tra il 14.4.2003 ed il 22.7.2005, in virtù
di contratti di lavoro interinale e a tempo determinato;
che, a far data dal
23.7.2005, egli ha seguitato a lavorare per tale società, con identiche
mansioni e presso la medesima sede operativa aziendale di , CP_2
sebbene alle formali dipendenze di società addetta al lavaggio CP_1
degli automezzi;
che, in particolare, egli ha prestato la propria attività non
soltanto quale operaio lavaggista, nell'ambito dell'appalto in essere tra la
e la , ma ha assolto a mansioni ulteriori in favore di CP_1 CP_2
tale ultima società;
segnatamente, egli è stato addetto al piazzale ed al
rabbocco automezzi, allo scarico del gasolio presso le cisterne della
, ad eventuali riparazioni meccaniche, a predisporre la CP_2
turnazione dei conducenti di linea ed a tutte le incombenze di natura
amministrativa;
che, con provvedimento del 26.9.2018, la formale datrice
lo ha trasferito adducendo la chiusura della sede di originaria assegnazione;
che, tuttavia, presso l'autoparco di si svolge ancora CP_2
l'attività aziendale;
che il trasferimento è illegittimo per violazione dell'articolo 52 del CCNL Autorimesse, in quanto non supportato da
comprovate ragioni tecniche e comunicato senza il dovuto preavviso;
che,
2
peraltro, il provvedimento impugnato viola l'articolo 33, commi 3 e 5, della
Legge n. 104/1992, atteso che egli ricorrente assiste un familiare portatore di handicap e, in quanto tale, non può essere trasferito d'ufficio ad altra
sede, pure se vicina a quella di provenienza.
Tanto esposto, il lavoratore ha chiesto l'annullamento del provvedimento
di trasferimento e la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla
, presso la sede operativa di , previo Controparte_2 CP_2
riconoscimento di un unico centro di imputazione datoriale tra detta
società e la CP_1
Il ricorrente, poi, ribadendo di avere espletato, oltre alle mansioni di
lavaggista, proprie del livello C4 attribuito, svariate incombenze
amministrative nell'interesse della co-datrice , ha rivendicato CP_2
un inquadramento superiore ed il pagamento, a carico delle convenute in
solido, delle correlate differenze retributive. Ha affermato, in particolare, di
avere svolto, dall'assunzione a tutto il 2011, mansioni di “operaio qualificato” afferenti al livello C3 e, a partire dal 2012, mansioni di “addetto amministrativo/operaio specializzato” meritevoli del livello C1, e perciò di
vantare differenze per superiore inquadramento complessivamente
ammontanti a € 42.869,00.
Ha dedotto, inoltre, di avere prestato un cospicuo monte ore di lavoro straordinario non retribuito, osservando i seguenti orari: dall'assunzione a
tutto il 2011, dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 23.00 (per 54 ore
settimanali);
dal 2012 al 2015, dalle 5.30 alle 8.00 e dalle 14.00 alle 18.30
(per 42 ore settimanali);
dal 2016 in poi, alternando, sempre per sei giorni
a settimana, il turno mattutino delle 5.30/7.30 e 9.30/14.00 a quello
pomeridiano delle 14.00/21.00 (per 40,5 ore settimanali). Ha richiesto,
dunque, il pagamento della retribuzione per tali ore di lavoro straordinario,
3
con le maggiorazioni da CCNL per il lavoro in turni e quello notturno, nonché per le ulteriori ore impiegate per “commesse varie”, come
quantificate nel libello introduttivo, oltre regolarizzazione contributiva.
Il lavoratore ha reclamato ulteriori emolumenti non pagati (congedo
matrimoniale;
indennità per vestiario non fornito;
indennità maneggio
denaro;
indennità mensa;
indennità infortunio;
indennità di trasferta;
rimborso chilometrico;
ente bilaterale ex art. 10 CCNL), come quantificati
in ricorso.
Ha lamentato, infine, danni da usura psicofisica per l'attività lavorativa
prestata oltre il limite massimo esigibile per contratto collettivo - pari a 200
ore di straordinario - nonché un danno da demansionamento per non
essere stato più assegnato, a partire dal luglio 2018, alle mansioni di
addetto al piazzale sino a quel momento espletate a far data dal 2012,
invocando il risarcimento in misura equitativa.
Le società convenute, costituitesi in giudizio con un'unica memoria, preliminarmente hanno eccepito la decadenza dall'impugnativa del
trasferimento ex articolo 32 L. 183/2010, non essendo la lettera
d'impugnativa prodotta dal ricorrente riferibile allo stesso per mancanza di sottoscrizione;
nel merito, hanno escluso l'unicità dell'entità datoriale,
distinguendosi le due realtà imprenditoriali per assetto societario, struttura
organizzativa e produttiva, sedi operative, personale dipendente ed attività
economica svolta.
Hanno esposto che, in data 23.7.2005, il è stato assunto dalla Pt_1
e subito impiegato nell'ambito dell'appalto di servizi di pulizia in CP_1
essere tra detta società e la (quale addetto al Controparte_2
lavaggio degli automezzi di tale ultima ditta presso l'autoparco di di CP_2
4
pertinenza della stessa);
che, in data 1.6.2018, la committente
ha comunicato alla la disdetta del servizio di pulizia a CP_2 CP_1
far data dal 1.9.2018 (in seguito differita al 15.9.2018);
che, a causa della cessazione dell'appalto, la ha soppresso la posizione lavorativa CP_1
ricoperta dal ricorrente presso l'unità operativa di , comunicandogli CP_2
il trasferimento oggetto di gravame.
In punto di retribuzione, le resistenti hanno contestato tutti gli assunti di
controparte, obiettando che il ha ordinariamente lavorato, alle Pt_1
dipendenze di come semplice lavaggista di livello C4, per 40 ore a CP_1
settimana, ricevendo le maggiorazioni per il lavoro straordinario notturno
eccezionalmente prestato. In ogni caso, hanno eccepito la maturata
prescrizione di tutti i crediti maturati sino al 3.5.2014 (cinque anni prima
della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio), essendo il
rapporto di lavoro - ove considerato alle dipendenze di un unico centro
datoriale, il quale così assomma oltre 15 dipendenti - comunque assistito
da garanzia di stabilità.
Attesa la domanda accessoria di regolarizzazione contributiva, il
CP_ contraddittorio è stato da ultimo integrato nei confronti dell' . L' CP_5
ha rilevato la prescrizione ex L. 335/1995 di tutti i contributi anteriori di
oltre cinque anni rispetto alla data (15.10.2024) di notifica del ricorso per
chiamata di terzo e, nel resto, si è associato alla domanda di
regolarizzazione contributiva nel caso di accertata debenza di retribuzione
non denunciata.
***
5
La domanda cautelare intesa ad ottenere in via urgente l'annullamento del
provvedimento di trasferimento, in origine accolta - con ordinanza del
10.7.2020, annullata in sede di reclamo il 13.11.2020 - e riproposta dal
lavoratore con secondo ricorso del 12.4.2021, è da ultimo andata incontro
a rigetto (ordinanza del 13.7.2021), essendo il quadro probatorio sino ad allora acquisito insufficiente ad affermare l'asserita unicità del centro datoriale e, con essa, la disponibilità nell'organizzazione aziendale della
- società alle cui dipendenze figura il - del posto di CP_1 Pt_1
originaria assegnazione presso la sede di . CP_2
Esperito invano il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita
mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante delle società resistenti, , e l'audizione di sei testimoni, , CP_6 Testimone_1
, per parte ricorrente (ud. del Testimone_2 Testimone_3
22.2.2021), (ud. del 24.5.2021), e Testimone_4 Testimone_5
(ud. del 3.2.2022) per parte resistente. Testimone_6
***
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esplicati.
1. Unicità del centro d'imputazione datoriale.
Le considerazioni sul punto espresse in seno alla seconda ordinanza
cautelare vanno qui confermate, atteso che le testimonianze
successivamente acquisite hanno in sostanza confermato il quadro
probatorio già delineatosi.
Invero, dal tenore complessivo delle deposizioni raccolte si evince che le
due società resistenti - la e la - così come Controparte_2 CP_1
altra società avente analogo assetto proprietario - la - CP_7
6
costituiscono realtà imprenditoriali distinte tra loro, aventi ad oggetto
differenti - per quanto complementari - segmenti di una stessa attività produttiva. Segnatamente, l si occupa del Controparte_2
trasporto pubblico di passeggeri su gomma, mentre la e la CP_1 CP_7
curano, in virtù di contratto di appalto, rispettivamente la pulizia e la
manutenzione meccanica degli automezzi di linea.
Ciascuna di esse dispone di personale proprio, addetto a differenti
mansioni (rispettivamente: autisti, lavaggisti e meccanici/carrozzieri),
ancorché unica sia la sede operativa di lavoro - l'autoparco di , di CP_2
pertinenza della - per l'ovvia ragione che ivi sostano gli CP_2
autobus con cui la offre il servizio di linea e sui i quali i CP_2
lavaggisti della ed i meccanici della intervengono per le CP_1 CP_7
attività accessorie di pulizia e riparazione.
Il fatto che ciascuna società si avvale di proprio personale dipendente,
addetto a mansioni specifiche e coerenti con
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