Trib. Terni, sentenza 11/02/2025, n. 125
TRIB Terni
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 1980/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1980 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
IE SP (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Tofanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Primo
Maggio n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
DREAM S.R.L.S. (C.F. 14354531007), in persona del legale rappresentante pro tempore
AN NI, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Natali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n. 101, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
DR CA (C.F. [...]) e IL MI (C.F.
[...])
- convenuti contumaci
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Alessandro Tofanelli, per l'attore: “In via principale, condannare: 1) CA
DR, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.184,12, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, in ragione delle rate di canone e delle spese locatizie non corrisposte;
2) CA DR, MI IL e Media –
Re DREAMS S.R.L.S., in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 35.368,88, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in ragione delle loro rispettive, concorrenti e concausali responsabilità nella determinazione della gravissima situazione di pregiudizio e danno da questi subita, relativamente all'appartamento di Via Luigi Natta, n. 14, di sua proprietà; 3) CA
DR, MI IL e Media – Re DREAMS S.R.L.S., in solido tra di loro, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'attore della somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata, doverosamente comprensiva del rimborso dei compensi professionali e delle spese tutte da questi sostenute nella fase stragiudiziale e nel procedimento di mediazione che hanno preceduto il presente giudizio. In via subordinata, condannare CA DR, MI IL e Media – Re
DREAMS S.R.L.S., disgiuntamente tra di loro, per le rispettive quote di soccombenza, al pagamento in favore dell'attore delle somme ut supra (n. 1, 2 e 3). In ogni caso, con condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore dei compensi e delle spese tutte di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
- L'avv. Pierluigi Natali, per la convenuta DREAM S.R.L.S.: “Voglia il Tribunale di
Terni oggi adito: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione del
09/09/2021 ex art. 164, comma IV, c.p.c.; nel merito, premessa ogni e più ampia opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto
e miglior pronuncia, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro la odierna società. Con vittoria di spese di causa, Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IE SP conveniva in giudizio
DR CA, IL MI e la DREAM S.R.L.S., invocando la responsabilità solidale dei convenuti per i danni arrecati dalla MI all'appartamento di sua proprietà sito in Terni, Via Giulio Natta n. 14, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 103, part. 1040, sub.
1. L'attore, premesso che il suddetto immobile era stato da lui concesso in locazione ad uso abitativo al CA con la mediazione dell'Agenzia immobiliare Media-re gestita dalla DREAM S.R.L.S., deduceva che nel corso del rapporto contrattuale al CA era subentrata nella conduzione dell'appartamento la sua compagna dell'epoca IL MI, alla quale poi, successivamente, lo stesso CA aveva lasciato l'esclusiva disponibilità dell'immobile una volta cessata la loro relazione sentimentale, e che di tale subentro, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
31/07/2017 per il tramite dell'Agenzia Media-re, egli era stato tenuto totalmente all'oscuro sino a quando non era stato di ciò informato dal CA nel 2019, ottenendo poi la riconsegna dell'immobile da parte della MI in data 29/02/2020, con sottoscrizione congiunta di un verbale nel quale erano indicati i danni riscontrati nell'appartamento. L'attore sosteneva che per i danni in questione – stimati nel complessivo importo di € 35.368,88 – vi fosse una responsabilità concorrente della MI (quale autore dei danneggiamenti nel
corso dell'occupazione sine titulo dell'immobile), del CA (per aver ceduto il contratto alla MI senza il consenso del locatore, in violazione delle clausole contrattuali pattuite sul punto) e della DREAM S.R.L.S. (per aver favorito, all'insaputa del locatore,
l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte della MI), e chiedeva quindi la condanna dei convenuti in solido al pagamento del suddetto importo maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, oltre che di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.. L'attore chiedeva inoltre la condanna del solo CA al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.184,12 oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di spese locatizie (TARI, spese di manutenzione idraulica, bollette ENEL) e canoni insoluti.
Con comparsa depositata in data 04/01/2022 si costituiva in giudizio la DREAM S.R.L.S., la quale eccepiva in via pregiudiziale la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1980 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
IE SP (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Tofanelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, Via Primo
Maggio n. 40, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore
E
DREAM S.R.L.S. (C.F. 14354531007), in persona del legale rappresentante pro tempore
AN NI, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Natali ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso Tacito n. 101, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuta
NONCHÉ
DR CA (C.F. [...]) e IL MI (C.F.
[...])
- convenuti contumaci
Oggetto: solo danni a cose
Conclusioni delle parti:
- L'avv. Alessandro Tofanelli, per l'attore: “In via principale, condannare: 1) CA
DR, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 4.184,12, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sino al soddisfo, in ragione delle rate di canone e delle spese locatizie non corrisposte;
2) CA DR, MI IL e Media –
Re DREAMS S.R.L.S., in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 35.368,88, ovvero della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in ragione delle loro rispettive, concorrenti e concausali responsabilità nella determinazione della gravissima situazione di pregiudizio e danno da questi subita, relativamente all'appartamento di Via Luigi Natta, n. 14, di sua proprietà; 3) CA
DR, MI IL e Media – Re DREAMS S.R.L.S., in solido tra di loro, ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3 c.p.c., al pagamento in favore dell'attore della somma che sarà ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento per responsabilità aggravata, doverosamente comprensiva del rimborso dei compensi professionali e delle spese tutte da questi sostenute nella fase stragiudiziale e nel procedimento di mediazione che hanno preceduto il presente giudizio. In via subordinata, condannare CA DR, MI IL e Media – Re
DREAMS S.R.L.S., disgiuntamente tra di loro, per le rispettive quote di soccombenza, al pagamento in favore dell'attore delle somme ut supra (n. 1, 2 e 3). In ogni caso, con condanna dei convenuti, in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore dei compensi e delle spese tutte di lite, da distrarsi al sottoscritto procuratore dichiaratosi antistatario”.
- L'avv. Pierluigi Natali, per la convenuta DREAM S.R.L.S.: “Voglia il Tribunale di
Terni oggi adito: in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione del
09/09/2021 ex art. 164, comma IV, c.p.c.; nel merito, premessa ogni e più ampia opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto
e miglior pronuncia, respingere siccome del tutto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, non provate o come meglio, tutte le domande proposte contro la odierna società. Con vittoria di spese di causa, Iva e Cpa come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, IE SP conveniva in giudizio
DR CA, IL MI e la DREAM S.R.L.S., invocando la responsabilità solidale dei convenuti per i danni arrecati dalla MI all'appartamento di sua proprietà sito in Terni, Via Giulio Natta n. 14, distinto al NCEU del predetto Comune al foglio 103, part. 1040, sub.
1. L'attore, premesso che il suddetto immobile era stato da lui concesso in locazione ad uso abitativo al CA con la mediazione dell'Agenzia immobiliare Media-re gestita dalla DREAM S.R.L.S., deduceva che nel corso del rapporto contrattuale al CA era subentrata nella conduzione dell'appartamento la sua compagna dell'epoca IL MI, alla quale poi, successivamente, lo stesso CA aveva lasciato l'esclusiva disponibilità dell'immobile una volta cessata la loro relazione sentimentale, e che di tale subentro, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data
31/07/2017 per il tramite dell'Agenzia Media-re, egli era stato tenuto totalmente all'oscuro sino a quando non era stato di ciò informato dal CA nel 2019, ottenendo poi la riconsegna dell'immobile da parte della MI in data 29/02/2020, con sottoscrizione congiunta di un verbale nel quale erano indicati i danni riscontrati nell'appartamento. L'attore sosteneva che per i danni in questione – stimati nel complessivo importo di € 35.368,88 – vi fosse una responsabilità concorrente della MI (quale autore dei danneggiamenti nel
corso dell'occupazione sine titulo dell'immobile), del CA (per aver ceduto il contratto alla MI senza il consenso del locatore, in violazione delle clausole contrattuali pattuite sul punto) e della DREAM S.R.L.S. (per aver favorito, all'insaputa del locatore,
l'occupazione abusiva dell'appartamento da parte della MI), e chiedeva quindi la condanna dei convenuti in solido al pagamento del suddetto importo maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo, oltre che di un'ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e 3, c.p.c.. L'attore chiedeva inoltre la condanna del solo CA al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.184,12 oltre interessi sino al soddisfo, a titolo di spese locatizie (TARI, spese di manutenzione idraulica, bollette ENEL) e canoni insoluti.
Con comparsa depositata in data 04/01/2022 si costituiva in giudizio la DREAM S.R.L.S., la quale eccepiva in via pregiudiziale la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, e, nel merito, l'infondatezza dell'avversa
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