Trib. Messina, sentenza 20/12/2024, n. 2871
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
_________________
VERBALE di UDIENZA (art. 429 c.p.c.)
Il giorno 20/12/2024, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000021/2013 R.G..
È comparso, per gli opponenti, l'avv. CUZARI FRANCESCO il quale si riporta ed insiste nelle proprie difese.
È comparsa, per l'opposto, l'avv. Letizia ANASTASI per delega degli avv.ti
Fabrizio GUERRERA, Saro ROBERTI e NN RUSSO la quale si riporta alle difese già svolte ed insiste nelle relative domande.
IL G.U.
invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
decide come da sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90000021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2013
TRA
SE CO, nata a [...] il [...], c.f.
[...], UR OR, nato a [...] il [...], c.f.
[...], UR SE, nato a [...] il
29.12.1991, c.f. [...], e UR OR, nata a [...]
(ME) il 31.12.1993, c.f. [...], residenti in [...], elettivamente domiciliati in Gaggi (ME), Via E.
Berlinguer, n. 72, presso lo studio dell'avv. Francesco CUZARI dal quale sono rappresentati e difesi OPPONENTI
CONTRO
SE NN, nato a [...] il [...], c.f. [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via G. Venezian, n. 23, presso lo studio dell'avv. Fabrizio GUERRERA che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Saro ROBERTI e NN RUSSO OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Con ricorso, depositato in data 11 gennaio 2013, SE CO,
UR OR, UR SE e UR OR hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 187, emesso dal Tribunale di
Messina – Sezione Distaccata di Taormina in data 15 ottobre 2012, depositato in data
19 ottobre 2012 e notificato in data 4 dicembre 2012, con il quale SE
NN aveva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 9.000,00, oltre interessi, nonché delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi
€ 741,00, più iva e c.p.a..
Al riguardo hanno esposto che l'ex locatore SE NN, premettendo di aver stipulato con UR TI in data 2 gennaio 2006 un contratto di locazione di un immobile sito in Taormina, Via Ex Comunale, n. 9, per l'esercizio di un'attività commerciale di bar-tabacchi al quale, a seguito del decesso del conduttore, avvenuto in data 23 dicembre 2009, erano subentrati, in qualità di eredi, gli odierni opponenti, aveva lamentato di avere, a seguito di disdetta dal contratto, chiesto il rilascio dell'immobile in data 2 gennaio 2012 ma che, tuttavia, questo non era stato restituito e, pertanto, gli era dovuta la somma complessiva di € 9.000,00 di cui €
6.000,00 a titolo di canoni ancora dovuti e di € 3.000,00 a titolo di penale.
Ad avviso degli opponenti l'ingiunzione di pagamento ottenuta dal creditore opposto era inammissibile nei confronti di UR OR, UR
SE e UR OR per difetto di legittimazione passiva in quanto solo
SE CO, a seguito del decesso del coniuge UR TI, aveva comunicato con lettera raccomandata del 23 dicembre 2009 al locatore
SE NN di voler subentrare nel contratto di locazione.
La domanda era anche infondata in quanto, sebbene il locatore avesse comunicato la disdetta dal contratto in data 11 dicembre 2010 e avesse chiesto che il rilascio avvenisse in data 2 gennaio 2012, la conduttrice aveva trasferito già dal mese di dicembre 2011 il proprio esercizio commerciale in altro immobile e, successivamente, in data 30 aprile 2012, in risposta a nota del locatore del 16 aprile
2012, aveva comunicato che l'immobile era stato rilasciato entro il termine indicato
3 TRIBUNALE di MESSINA facendo presente che, nonostante i reiterati inviti, il locatore non aveva provveduto a ritirarne le chiavi ed a riprenderlo formalmente in consegna.
La riconsegna delle chiavi dell'immobile locato, quindi, avveniva in data 17 luglio 2012 esclusivamente per fatto e colpa del locatore il quale, nonostante l'invito della conduttrice, in più occasioni si era, senza giustificato motivo, rifiutato di ricevere le chiavi;
conseguentemente, in assenza di qualsivoglia forma di inadempimento contrattuale, nessuna somma era dovuta al locatore a titolo di canone o di penale.
L'opponente SE CO ha proposto diverse domande riconvenzionali: innanzitutto, dopo aver rappresentato di avere in pendenza del contratto, impartito alla propria banca un ordine di bonifico permanente in favore del locatore per il pagamento dei canoni di locazione, ha lamentato che i canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2012 per l'importo complessivo di € 3.000,00 erano stati erroneamente corrisposti al locatore e, sul presupposto della non debenza di tali somme, ne ha invocato la restituzione.
Dopo aver rappresentato che la disdetta dal contratto di locazione era stata effettuata dal locatore ai sensi dell'art. 29, lett. a), della L. n. 392/78, nel rilevare che a distanza di oltre un anno dalla liberazione dell'immobile avvenuta nel dicembre 2011,
e di sei mesi dalla riconsegna avvenuta il 17 luglio 2012, il locatore non aveva adibito
l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 31 della L. n. 392/78 nella misura di € 72.000,00, pari a 48 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
infine, invocando l'art. 34 della L. n. 392/78, ha chiesto la condanna del locatore alla corresponsione di € 27.000,00, pari a 18 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento.
Tutti gli opponenti, infine, rilevando la pendenza di diversi giudizi nei confronti dell'opposto per crediti certi, liquidi ed esigibili di importo pari a € 1.000.000,00, hanno eccepito gli stessi in compensazione.
Con memoria difensiva, depositata in data 24 maggio 2013, si è costituito in giudizio SE NN il quale ha eccepito, in base al disposto dell'art. 37,
4 TRIBUNALE di MESSINA comma 1 e 3, della L. n. 392/78, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti in quanto, a seguito della morte dell'originario conduttore UR TI, erano subentrati nel contratto di locazione, di diritto e senza bisogno di alcuna comunicazione, tutti i suoi eredi e, quindi, anche i germani UR OR, UR SE e UR
OR, i quali esercitavano già in data anteriore all'apertura della successione
l'attività commerciale insieme al de cuius.
L'opposto ha, poi, rilevato che, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, non aveva ricevuto alcun invito o sollecitazione a ricevere le chiavi dell'immobile e, solamente con lettera del 30 aprile 2012, in risposta ad una propria richiesta, gli opponenti, senza fare alcuna offerta formale di riconsegna idonea a liberarli dal relativo obbligo, comunicavano che le chiavi potevano essere ritirate dal locatore presso lo studio del proprio avvocato;
pertanto, non essendo stato l'immobile liberato e rilasciato nel termine indicato del 2 gennaio 2012 ma soltanto in data 17 luglio 2012, così come dimostrato dal verbale di consegna redatto dalle parti, per un verso risultava dovuta la somma di € 3.000,00, pari ai canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2012 di cui l'opponente SE CO aveva chiesto la restituzione e, per altro verso, risultava dovuta anche la somma ingiunta di € 9.000,00, di cui € 6.000,00 pari ai canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2012 ed € 3.000,00 corrispondente alla penale prevista nel contratto.
Ha affermato che la domanda di risarcimento del danno ex art. 31 della L. n.
392/78 era infondata atteso che il locatore aveva negato la rinnovazione del contratto alla prima scadenza non per destinare l'immobile locato ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta bensì per avviare all'interno dello stesso una propria attività commerciale di bar-tabacchi la quale, tuttavia, non era stata avviata nel termine di sei mesi previsto dalla norma per fatto e colpa esclusiva degli opponenti i quali non solo avevano riconsegnato l'immobile solamente in data 17 luglio 2012 ma, soprattutto, lo avevano riconsegnato privo di tutte le attrezzature ed
5 TRIBUNALE di MESSINA arredi presenti all'interno ed essenziali per lo svolgimento della suddetta attività commerciale.
A suo avviso, anche la domanda di corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 della L. n. 392/78 era infondata in quanto, sebbene il locatore avesse negato la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, il contratto di locazione prevedeva espressamente la possibilità per il locatore di impedire la rinnovazione del contratto alla prima scadenza e, quindi, questa non poteva essere ricondotta alla sola iniziativa del locatore bensì ad un esplicito e preventivo accordo delle parti.
Inoltre la funzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento sarebbe quella di riequilibrare la posizione delle parti e di evitare che il locatore possa arricchirsi per
l'incremento di valore dell'immobile per l'attività del conduttore ma in questo caso alla riconsegna l'immobile era risultato inutilizzabile per l'attività commerciale;
infine, gli opponenti hanno dichiarato di aver trasferito l'attività commerciale in altro immobile e, quindi, alcuna perdita di avviamento sarebbe stata concretamente da questi subita.
L'opposto, poi, dopo aver lamentato che al momento della riconsegna, così come documentato dal relativo verbale, l'immobile risultava privo delle attrezzature e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale di bar-tabacchi presenti al suo interno al momento dell'inizio della locazione e di sua proprietà esclusiva e che,
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
_________________
VERBALE di UDIENZA (art. 429 c.p.c.)
Il giorno 20/12/2024, all'udienza tenuta dal G.U., dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 90000021/2013 R.G..
È comparso, per gli opponenti, l'avv. CUZARI FRANCESCO il quale si riporta ed insiste nelle proprie difese.
È comparsa, per l'opposto, l'avv. Letizia ANASTASI per delega degli avv.ti
Fabrizio GUERRERA, Saro ROBERTI e NN RUSSO la quale si riporta alle difese già svolte ed insiste nelle relative domande.
IL G.U.
invita le parti a discutere oralmente la causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U.
decide come da sentenza resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di Messina, prima sezione civile, dott. Francesco
Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 90000021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi 2013
TRA
SE CO, nata a [...] il [...], c.f.
[...], UR OR, nato a [...] il [...], c.f.
[...], UR SE, nato a [...] il
29.12.1991, c.f. [...], e UR OR, nata a [...]
(ME) il 31.12.1993, c.f. [...], residenti in [...], elettivamente domiciliati in Gaggi (ME), Via E.
Berlinguer, n. 72, presso lo studio dell'avv. Francesco CUZARI dal quale sono rappresentati e difesi OPPONENTI
CONTRO
SE NN, nato a [...] il [...], c.f. [...], elettivamente domiciliato in Messina, Via G. Venezian, n. 23, presso lo studio dell'avv. Fabrizio GUERRERA che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente agli avv.ti Saro ROBERTI e NN RUSSO OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 TRIBUNALE di MESSINA Con ricorso, depositato in data 11 gennaio 2013, SE CO,
UR OR, UR SE e UR OR hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 187, emesso dal Tribunale di
Messina – Sezione Distaccata di Taormina in data 15 ottobre 2012, depositato in data
19 ottobre 2012 e notificato in data 4 dicembre 2012, con il quale SE
NN aveva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 9.000,00, oltre interessi, nonché delle spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi
€ 741,00, più iva e c.p.a..
Al riguardo hanno esposto che l'ex locatore SE NN, premettendo di aver stipulato con UR TI in data 2 gennaio 2006 un contratto di locazione di un immobile sito in Taormina, Via Ex Comunale, n. 9, per l'esercizio di un'attività commerciale di bar-tabacchi al quale, a seguito del decesso del conduttore, avvenuto in data 23 dicembre 2009, erano subentrati, in qualità di eredi, gli odierni opponenti, aveva lamentato di avere, a seguito di disdetta dal contratto, chiesto il rilascio dell'immobile in data 2 gennaio 2012 ma che, tuttavia, questo non era stato restituito e, pertanto, gli era dovuta la somma complessiva di € 9.000,00 di cui €
6.000,00 a titolo di canoni ancora dovuti e di € 3.000,00 a titolo di penale.
Ad avviso degli opponenti l'ingiunzione di pagamento ottenuta dal creditore opposto era inammissibile nei confronti di UR OR, UR
SE e UR OR per difetto di legittimazione passiva in quanto solo
SE CO, a seguito del decesso del coniuge UR TI, aveva comunicato con lettera raccomandata del 23 dicembre 2009 al locatore
SE NN di voler subentrare nel contratto di locazione.
La domanda era anche infondata in quanto, sebbene il locatore avesse comunicato la disdetta dal contratto in data 11 dicembre 2010 e avesse chiesto che il rilascio avvenisse in data 2 gennaio 2012, la conduttrice aveva trasferito già dal mese di dicembre 2011 il proprio esercizio commerciale in altro immobile e, successivamente, in data 30 aprile 2012, in risposta a nota del locatore del 16 aprile
2012, aveva comunicato che l'immobile era stato rilasciato entro il termine indicato
3 TRIBUNALE di MESSINA facendo presente che, nonostante i reiterati inviti, il locatore non aveva provveduto a ritirarne le chiavi ed a riprenderlo formalmente in consegna.
La riconsegna delle chiavi dell'immobile locato, quindi, avveniva in data 17 luglio 2012 esclusivamente per fatto e colpa del locatore il quale, nonostante l'invito della conduttrice, in più occasioni si era, senza giustificato motivo, rifiutato di ricevere le chiavi;
conseguentemente, in assenza di qualsivoglia forma di inadempimento contrattuale, nessuna somma era dovuta al locatore a titolo di canone o di penale.
L'opponente SE CO ha proposto diverse domande riconvenzionali: innanzitutto, dopo aver rappresentato di avere in pendenza del contratto, impartito alla propria banca un ordine di bonifico permanente in favore del locatore per il pagamento dei canoni di locazione, ha lamentato che i canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2012 per l'importo complessivo di € 3.000,00 erano stati erroneamente corrisposti al locatore e, sul presupposto della non debenza di tali somme, ne ha invocato la restituzione.
Dopo aver rappresentato che la disdetta dal contratto di locazione era stata effettuata dal locatore ai sensi dell'art. 29, lett. a), della L. n. 392/78, nel rilevare che a distanza di oltre un anno dalla liberazione dell'immobile avvenuta nel dicembre 2011,
e di sei mesi dalla riconsegna avvenuta il 17 luglio 2012, il locatore non aveva adibito
l'immobile ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta, ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 31 della L. n. 392/78 nella misura di € 72.000,00, pari a 48 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
infine, invocando l'art. 34 della L. n. 392/78, ha chiesto la condanna del locatore alla corresponsione di € 27.000,00, pari a 18 mensilità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di indennità per la perdita dell'avviamento.
Tutti gli opponenti, infine, rilevando la pendenza di diversi giudizi nei confronti dell'opposto per crediti certi, liquidi ed esigibili di importo pari a € 1.000.000,00, hanno eccepito gli stessi in compensazione.
Con memoria difensiva, depositata in data 24 maggio 2013, si è costituito in giudizio SE NN il quale ha eccepito, in base al disposto dell'art. 37,
4 TRIBUNALE di MESSINA comma 1 e 3, della L. n. 392/78, l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dagli opponenti in quanto, a seguito della morte dell'originario conduttore UR TI, erano subentrati nel contratto di locazione, di diritto e senza bisogno di alcuna comunicazione, tutti i suoi eredi e, quindi, anche i germani UR OR, UR SE e UR
OR, i quali esercitavano già in data anteriore all'apertura della successione
l'attività commerciale insieme al de cuius.
L'opposto ha, poi, rilevato che, contrariamente a quanto affermato dagli opponenti, non aveva ricevuto alcun invito o sollecitazione a ricevere le chiavi dell'immobile e, solamente con lettera del 30 aprile 2012, in risposta ad una propria richiesta, gli opponenti, senza fare alcuna offerta formale di riconsegna idonea a liberarli dal relativo obbligo, comunicavano che le chiavi potevano essere ritirate dal locatore presso lo studio del proprio avvocato;
pertanto, non essendo stato l'immobile liberato e rilasciato nel termine indicato del 2 gennaio 2012 ma soltanto in data 17 luglio 2012, così come dimostrato dal verbale di consegna redatto dalle parti, per un verso risultava dovuta la somma di € 3.000,00, pari ai canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2012 di cui l'opponente SE CO aveva chiesto la restituzione e, per altro verso, risultava dovuta anche la somma ingiunta di € 9.000,00, di cui € 6.000,00 pari ai canoni relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2012 ed € 3.000,00 corrispondente alla penale prevista nel contratto.
Ha affermato che la domanda di risarcimento del danno ex art. 31 della L. n.
392/78 era infondata atteso che il locatore aveva negato la rinnovazione del contratto alla prima scadenza non per destinare l'immobile locato ad abitazione propria o del coniuge o dei parenti entro il secondo grado in linea retta bensì per avviare all'interno dello stesso una propria attività commerciale di bar-tabacchi la quale, tuttavia, non era stata avviata nel termine di sei mesi previsto dalla norma per fatto e colpa esclusiva degli opponenti i quali non solo avevano riconsegnato l'immobile solamente in data 17 luglio 2012 ma, soprattutto, lo avevano riconsegnato privo di tutte le attrezzature ed
5 TRIBUNALE di MESSINA arredi presenti all'interno ed essenziali per lo svolgimento della suddetta attività commerciale.
A suo avviso, anche la domanda di corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento ex art. 34 della L. n. 392/78 era infondata in quanto, sebbene il locatore avesse negato la rinnovazione del contratto alla prima scadenza, il contratto di locazione prevedeva espressamente la possibilità per il locatore di impedire la rinnovazione del contratto alla prima scadenza e, quindi, questa non poteva essere ricondotta alla sola iniziativa del locatore bensì ad un esplicito e preventivo accordo delle parti.
Inoltre la funzione dell'indennità per la perdita dell'avviamento sarebbe quella di riequilibrare la posizione delle parti e di evitare che il locatore possa arricchirsi per
l'incremento di valore dell'immobile per l'attività del conduttore ma in questo caso alla riconsegna l'immobile era risultato inutilizzabile per l'attività commerciale;
infine, gli opponenti hanno dichiarato di aver trasferito l'attività commerciale in altro immobile e, quindi, alcuna perdita di avviamento sarebbe stata concretamente da questi subita.
L'opposto, poi, dopo aver lamentato che al momento della riconsegna, così come documentato dal relativo verbale, l'immobile risultava privo delle attrezzature e degli arredi necessari per lo svolgimento dell'attività commerciale di bar-tabacchi presenti al suo interno al momento dell'inizio della locazione e di sua proprietà esclusiva e che,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi