Trib. Modena, sentenza 02/12/2024, n. 637
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 341/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI STEFANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del
matrimonio depositata il 30/01/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
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- considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo
scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del
provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito
dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta
nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di
confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di
comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nella
presente procedura, in cui è stata pronunciata in data 6/03/2024 sentenza di separazione
consensuale n. 42/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa
dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) i coniugi si esonerano reciprocamente dall'obbligo della convivenza con l'impegno al
mutuo rispetto, liberi di fissare la residenza ove lo riterranno più opportuno. Le parti
danno atto che in comune accordo e con il consenso della moglie, Parte_2
lascerà la casa coniugale entro il 31.03.2024.
2) I figli minor (di anni 11) (di anni 7) rimarranno affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione
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ed alla salute saranno assunte dai coniugi di comune accordo, tenuto conto delle capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni dei medesimi.
3) A motivo della disabilità di cui purtroppo sono affetti entrambi i figli minori le parti
convengono che, fino a quando i terapeuti che li hanno in cura non consiglino
diversamente, i figli rimangano a dormire presso la casa coniugale. Il padre avrà diritto di
vedere e tenere con sé i figli e , compatibilmente con i loro impegni e Per_1 Per_2
interessi: il lunedì pomeriggio, prelevandoli da scuola (rispettivamente alle ore 14 e 16.30)
e riportandoli a casa dalla madre dopo la cena entro le