Trib. Livorno, sentenza 14/12/2024, n. 1253

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 14/12/2024, n. 1253
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 1253
Data del deposito : 14 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1796/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-quinquies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1796/2021 con OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, ma- rittimo..) promossa da:
COSCO SHIPPING LINES (EUROPE) GMBH (C.F. 00000000000), con il patrocinio dell'avv. SERINO ALBERTO e dell'avv. PORZIO VITTORIO

ATTRICE contro
BASE S.P.A. (C.F. 00786350496), con il patrocinio dell'avv. VAUDO DAMIANO

CONVENUTA
e srl NT SB, già snc ER NT col patrocinio dell'avv. C. Olivetti e dell'avv. Luisa Gobbato
CONVENUTA

GREENSLEY LIMITED (c.f. 622698), con il patrocinio di avv. CRISCUOLI ROBERTO
,
TERZO CHIAMATO

Svolgimento del processo

1


1. Con atto di citazione rispettivamente notificato il 27 e il 25 maggio 2021, la SC
Shipping Lines (Europe) GmbH ha evocato in giudizio la SP AS e la società
“ER di NT Bruno snc di RI ZI § C.”, esponendo: a) di essere stata incaricata dalla SP AS di effettuare un trasporto di rifiuti spe- ciali da Venezia a Izmir (in Turchia);

b) che a sua volta la SP AS era stata incaricata dalla snc ER di NT;
c) che la SC aveva regolarmente effettuato il trasporto, mettendo i container a disposizione del consegnatario e ricevitore IR il 6 settembre 2019;
d) che costui non aveva preso in consegna i container;

e) che, per ovviare a tale omissione del consegnatario IR, la snc ER Santa- rosa aveva individuato nella NS la società a cui affidare l'incarico di riti- rare e smaltire i rifiuti, in sostituzione di IR;
f) che la snc ER NT e la SC avevano convenuto che i contenitori sa- rebbero stati lasciati alla NS e che la prima avrebbe pagato le spese gene- rali a destino, espletato le formalità doganali e procurato la sollecita restituzione dei vuoti entro 10 giorni, riconoscendo alla SC l'importo di 90 dollari, per ciascuna unità di carico e per ogni giorno di ritardo, successivo cioè al 10^;
g) che i 5 contenitori vuoti furono restituiti alla SC il 29 maggio 2020;
h) che l'importo a cui ha diritto (a titolo di controstallia) per il prolungato utilizzo dei 5 containers è di 112.650,00 dollari statunitensi, pari a 90 dollari per ciascun contenitore e per ciascun giorno trascorso tra la data dello sbarco a Izmir (6 set- tembre 2019) e quello della loro restituzione (29.05.2020);
i) che questa somma è dovuta sia dalla SP AS (quale controparte contrattuale della SC) sia della snc ER di NT nella qualità di “produtto- re/proprietario/esportatore del carico di rifiuti”. 2. Con comparsa di costituzione depositata il 20.09.2021, la SP AS si è costituita deducendo: a) di aver svolto solo compiti di spedizioniere, su incarico della snc ER Santaro- sa;
b) che, ai sensi dell'art. 1737 c.c., il suo compito era stato eseguito concludendo il contratto di trasporto con la SC;
c) che nella polizza di carico la SC ha riconosciuto come propria contraente la snc ER NT;
d) che il pagamento delle demurrage e/o storage è a carico del “caricatore” (ship- per) e, quindi, della snc ER NT;

e) che la giurisprudenza afferma che la messa a disposizione di un container da parte del vettore da vita a un contratto di locazione;
f) che, comunque, il delivery order dei 5 contenitori era stato rilasciato da SC alla TRN recycling l'8 maggio 2020, ma la TRN li aveva ritirati il 27 maggio e restituiti il 29 maggio 2020 e, quindi, tale ritardo era addebitabile a TRN;

g) che la SC avrebbe dovuto far ricorso alle facoltà che il codice di navigazione
(artt. 450
e 454) mette a disposizione per fronteggiare il rifiuto del destinatario di prendere in consegna la merce (e cioè: richiedere istruzioni a chi ha commis- sionato il trasporto;
depositare la merce;
venderla;
consegnarla ad una impresa di sbarco autorizzata);

2
h) che, ad ogni modo, il risarcimento del danno preteso in 112.650,00 dollari era eccessivo e doveva essere sensibilmente ridotto, ai sensi dell'art. 1384 cc, per- ché il costo di un contenitore nuovo è pari a 4.000,00 euro, e il costo di un con- tenitore usato non superava i 2.000 euro.
3. Con comparsa di costituzione depositata il 22.09.2021, la snc ER NT (nel corso del processo, trasformata nella srl NT SB) si è costituita deducendo: a) che tra la SC e la sc ER NT non è mai sorto alcun rapporto contrattuale;

b) che il contratto di trasporto è stato stipulato tra SC e la SP AS;

c) che la pretesa della SC era eccessiva e abnorme, se raffrontata al valore dei con- tainer;

d) che SC aveva comunicato alla SP AS con un ritardo di 50 giorni il fatto che i container non erano stati caricati al terminal di Izmir;
e) che lo spedizioniere AS SP avrebbe dovuto adoperarsi per consentire il sollecito sblocco dei container;

f) che né SP AS né la snc ER NT avevano contrattualmente pattuito con la
SC le rate D§D (demurrage e detention);
g) che “nelle more, NT ha comunque provveduto a versare l'importo di USD 4.500,00”;
h) che, comunque, la responsabilità del danno arrecato a SC era della NS
Limited, il cui mancato ritiro ha cagionato il fermo dei container. La snc ER NT ha quindi rappresentato l'intendimento di chiamare in causa la NS, e vi provvedeva con citazione regolarmente notificata. 4. Il 17.03.2022 si è costituita la NS Lmited, deducendo:
a) la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa, perché la snc ER NT non aveva spiegato alcuna domanda nei suoi confronti;

b) che, contrariamente a quanto ritenuto dalla snc ER NT, la NS non ha mai svolto attività di intermediario, avendo invece rivestito il ruolo di agente della società di recupero IR, di cui era mandataria con rappresentante;
c) che nella polizza di carico la NS non è indicata come ricevitore della merce
(consignee);

d) nella polizza la NS risulta semplice notify, cioè soggetto da avvisare dell'arrivo della merce;
e) che l'art. 18 del Regolamento CE n. 1013/2006 prevede “l'obbligo ….. qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto
o qualora sta stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione (nel caso specifico ER NT), di a) riprendere i rifiuti o assi- curarne il recupero in modo alternativo e, b) provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo”;
f)
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi