Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 36

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Frosinone, sentenza 08/01/2025, n. 36
Giurisdizione : Trib. Frosinone
Numero : 36
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

RG n. 3031 del 2023

TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Laura Laureti, nella causa tra:
LU CI, ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. MEI FRANCESCO;

E
INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentato e difeso dall'avv. CAPUTO CI GIUSEPPE
all'esito dell'udienza del 07/01/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
sentenza

Respinge il ricorso;


Dichiara irripetibili le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. cp.c.;


Pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di C.T.U., a favore del Dott. ESPOSITO LEONARDO liquidate nell'importo di euro 580,00, oltre IVA se dovuta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1


Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l'I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per
l'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro e delle Malattie
Professionali, in persona del suo legale rappresentante, ed ha esposto di aver svolto, dal 1980, il lavoro di elettricista per conto di varie ditte. Ha precisato che durante l'attività lavorativa era sottoposto a movimentazione manuale di carichi, a posizione scomode, nonché all'esecuzione di movimenti ripetuti senza adeguato supporto.
Ha lamentato di essere affetto da tendinopatia su base degenerativa cronica bilaterale del svp e clbb, deficit funzionale articolare di circa 1/3 dei movimenti fisiologici, patologia contratta a causa della attività lavorativa svolta.
Attesa l'origine professionale della patologia, ha presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento della malattia professionale e la corresponsione dei benefici previsti dal D.P.R.
n. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000. La sua istanza è stata però respinta dall'Ente convenuto che ha negato la riconducibilità della patologia lamentata alla attività lavorativa svolta.
Il ricorrente ha dunque chiesto al Giudice di dichiarare la natura professionale della malattia descritta e di condannare l'INAIL alla erogazione delle prestazioni previste dalla legge (D.P.R. 1124 del
1965 – D.Lvo n. 38 del 2000) con attribuzione di un grado di inabilità pari almeno al 6% con la decorrenza di legge e, in via subordinata, con attribuzione di un grado di inabilità superiore all'1%.
Si è costituito in giudizio l'INAIL, in persona del suo legale rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Espletata la prova orale
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