Trib. Catania, sentenza 14/12/2024, n. 6036
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2385/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Carmela
Filo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Giovanni Rosario Patti, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato, nulla ha opposto;
1
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.5.2024, i coniugi premesso di Parte_3
essersi separati consensualmente, giusta decreto di omologa n. 502/2022, emesso dal
Tribunale di Catania il 03/03/2022, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto
concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a
Trecastagni il 22.5.2014, alle condizioni di cui al ricorso e confermate con dichiarazioni
sottoscritte ed allegate alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024,
precisando che dalla loro unione era nata, il 12.10.2015, la figlia Per_1
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta
copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il
tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi