Trib. Varese, sentenza 15/01/2024, n. 36

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 15/01/2024, n. 36
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 36
Data del deposito : 15 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Federica Cattaneo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia N.R.G. 2841/2022 promossa da
TR US, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to BARASSI ALEX che lo rappresenta e difende come da procura in atti
appellante contro
COMUNE DI CASTELVECCANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to VAGLIO MASSIMO appellato
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
Accogliere per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 12/2022 del Giudice di Pace di Luino, dott. Fabio Eugenio
Maria Iacopini, pubblicata in data 11 aprile 2022, non notificata, ad esito della causa civile n. 15/2022 R.G., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“-Nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o annullamento e/o inefficacia dell'ingiunzione di pagamento n. 165 resa in data 26/10/2021 dal Comune di
Castelveccana, Servizio Polizia Locale, notificata in data 09/11/2021, per le causali esplicate in narrativa;
conseguentemente, dichiarare che nulla è dovuto dall'attore in favore dell'Amministrazione convenuta, in relazione ai verbali di accertamento di infrazione al C.d.S. richiamati dal predetto atto.

-In subordine, qualificata la presente domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., dichiarare che l'opponente, PA BU, nulla deve in favore del Comune di
Castelveccana per le ragioni dedotte in narrativa, e conseguentemente dichiarare
l'inefficacia dell'intimazione di pagamento n. 165 del 26/20/2021.
-In ulteriore subordine, accertare e dichiarare la parziale nullità dell'ingiunzione di pagamento in oggetto, limitatamente ai verbali di contestazione per i quali
l'Amministrazione convenuta non sarà in grado di fornirela prova dell'avvenuta notifica all'attore, nonché dell'ottemperanza ai termini decadenziali di cui all'art. 210 C.d.S., tra data di accertamento e notifica”. Con vittoria di spese e compensi per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) e C.P.A. (4%) come per legge.
Conclusioni di parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.mo Sig. Giudice del Tribunale di Varese, contrariis reiectis, così giudicare:
NEL MERITO:
Respingere l'appello proposto da BU PA poiché infondato, confermando pertanto l'appellata sentenza del Giudice di Pace di Luino – n. 12/2022 pubblicata l'11.04.2022. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio di impugnazione”.
FATTO E DIRITTO
1.Con atto di citazione in appello regolarmente notificato, PA BU ha impugnato la sentenza n. 12/2022 del Giudice di Pace di Luino (pubblicata in data
11.04.2022), convenendo in giudizio il Comune di Castelveccana.
Parte appellante ha dedotto di aver proposto opposizione dinanzi al Giudice di Pace avverso l'ingiunzione di pagamento n. 165 del 26 ottobre 2021, notificatagli il 9 novembre 2021 dal Comune di Castelveccana, per la somma complessiva di €1.215,50, per l'omesso pagamento di sanzioni amministrative relative a sei verbali di contestazione di infrazione al Codice della Strada (2461/16P del 23/03/2016, 2489/16P del 19/06/2016, 2464/16P del 30/03/2016, 2445/16P del 28/01/2016, 283/16V del
30/04/2016, e 2466/16 P del 28/04/2016);
il Comune si era costituito dando atto di aver notificato tardivamente tre dei sei verbali e chiedendo l'annullamento parziale dell'ingiunzione di pagamento, con condanna di PA BU al pagamento degli importi di cui ai tre verbali residui regolarmente notificati, sostenendo l'applicabilità della sospensione del termine di prescrizione di cui alla normativa emergenziale.
Il Giudice di prime cure, ad esito del giudizio, così disponeva: “accoglie parzialmente il ricorso. Dichiara la nullità dei verbali di contestazione n. V.2461/16P, n. V.2463/16P e
n. V.2445/16P. Condanna l'opponente al pagamento della minor somma di € 644,50. Dichiara l'integrale
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