Trib. Paola, sentenza 05/11/2024, n. 69
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. F L -Presidente rel.
2) Dott.ssa S S -Giudice
3) Dott.ssa F L -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 698 R.G. V.G. dell'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto
da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.02.1975, residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A V (C.F.: ) sito in Santa C.F._2
Maria Del Cedro (CS), Via Matisse, n. 1, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni e notifiche ai sensi dell' art. 176 c.p.c. al seguente n. di fax: n. od al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_1
Email_1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Santa Maria del Cedro (CS) Via Cicerone 11 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Patrizia ALBOREO, del Foro di Trani, (C.F.: ) sito in Trani, Via Bebio 86, C.F._4 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche ai sensi dell' art. 176 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 4/07/2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Ostia (ROMA) il 20.12.2014 con rito civile ed in regime di separazione dei beni ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ostia (ROMA), Anno 2014, atto 00258, parte 1, serie 30, precisando che in costanza del medesimo è nato dalla loro unione in Roma in data 27.12.2014 il figlio ( C.F. ). Persona_1 C.F._5
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il figlio frequentante presso l'Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino”, via Per_1
Lavinium snc, Santa Maria del Cedro (CS), la quarta elementare e promosso alla quinta, è affetto da grave patologia (“disturbo dello spettro autistico”) e percepisce per tale ragione l'assegno dell'importo mensile di euro 520,00, quale indennità di accompagnamento, CP_2 somma che viene interamente impiegata per le cure e terapie di cui necessita;
- che la sig.ra attualmente disoccupata, non dispone di redditi propri da Parte_1 lavoro per causa alla stessa non addebitabile, essendo dedita alla cura del figlio h 24 per la patologia di cui risulta affetto, mentre il sig. militare di professione, Controparte_1 lavora a tempo indeterminato e percepisce un reddito annuo pari ad euro 32.182,00;
- che i coniugi vivono già separati, ed in particolare la sig.ra , casalinga, continua ad Pt_1 abitare presso la casa coniugale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. F L -Presidente rel.
2) Dott.ssa S S -Giudice
3) Dott.ssa F L -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 698 R.G. V.G. dell'anno 2024 riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare dell'8.10.2024 e promosso con ricorso congiunto
da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.02.1975, residente in [...] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A V (C.F.: ) sito in Santa C.F._2
Maria Del Cedro (CS), Via Matisse, n. 1, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere tutte le notifiche e le comunicazioni e notifiche ai sensi dell' art. 176 c.p.c. al seguente n. di fax: n. od al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_1
Email_1
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._3
Santa Maria del Cedro (CS) Via Cicerone 11 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Patrizia ALBOREO, del Foro di Trani, (C.F.: ) sito in Trani, Via Bebio 86, C.F._4 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti, e dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche ai sensi dell' art. 176 c.p.c. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
Oggetto: Domanda di separazione personale dei coniugi
Conclusioni: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato il 4/07/2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio contratto in Ostia (ROMA) il 20.12.2014 con rito civile ed in regime di separazione dei beni ed annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ostia (ROMA), Anno 2014, atto 00258, parte 1, serie 30, precisando che in costanza del medesimo è nato dalla loro unione in Roma in data 27.12.2014 il figlio ( C.F. ). Persona_1 C.F._5
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il figlio frequentante presso l'Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino”, via Per_1
Lavinium snc, Santa Maria del Cedro (CS), la quarta elementare e promosso alla quinta, è affetto da grave patologia (“disturbo dello spettro autistico”) e percepisce per tale ragione l'assegno dell'importo mensile di euro 520,00, quale indennità di accompagnamento, CP_2 somma che viene interamente impiegata per le cure e terapie di cui necessita;
- che la sig.ra attualmente disoccupata, non dispone di redditi propri da Parte_1 lavoro per causa alla stessa non addebitabile, essendo dedita alla cura del figlio h 24 per la patologia di cui risulta affetto, mentre il sig. militare di professione, Controparte_1 lavora a tempo indeterminato e percepisce un reddito annuo pari ad euro 32.182,00;
- che i coniugi vivono già separati, ed in particolare la sig.ra , casalinga, continua ad Pt_1 abitare presso la casa coniugale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi