Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. 4031/24 V.G. proposta
da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Anna Lucia Roselli
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Anna Lucia Roselli
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 3.12.24 depositate il 29.11.24;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) le minori e restano affidate ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori;
3) la ex casa coniugale, sita in Roma alla via Macedonia n.54, di proprietà esclusiva della moglie, resta assegnata alla stessa, presso cui vengono collocate le minori;
4) Il padre ha facoltà di vedere e tenere con sé le figlie, secondo quanto stabilito e concordato nel piano genitoriale, redatto nel pieno rispetto delle minori e del principio dell'alternanza dei genitori, le cui condizioni vengono di seguito così riassunte: - a fine settimana alternati, dalle ore 18 del venerdì alle ore 21 della domenica dopo la cena ;
- nel corso della settimana: durante l'anno scolastico, due (2) sere
infrasettimanali, martedì e giovedì circa dalle ore 18 alle ore 21 e ove sorgessero impossibilità, in orario da concordare volta per volta;
- nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo),