Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 6313
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Testo completo
N. R.G. 18923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18923/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMINA Parte_1 C.F._1
MALASPINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
CARDELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-pronunciare la separazione dei coniugi
- Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora esclusiva
presso la madre, , in Piossasco (TO), Via Colombo n.
2. Parte_1
pagina 1 di 5 - Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con tutti gli arredi ivi presenti che la
compongono.
- Confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il gradimento della minore e Per_1
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi .
- Disporre che il Sig. provveda a versare entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente CP_1
intestato alla Sig.ra mediante bonifico bancario la somma di euro 400,00 o altra maggiore Parte_1
e/o minore ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con Per_1
decorrenza dalla data della domanda, importo che si rivaluterà annualmente secondo la variazione degli
indici ISTAT, oltre le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate
o necessitate e comunque documentate, saranno sostenute nella misura del 50% .
Con vittoria di spese, oltre spese forf., iva e cpa da distarsi in favore dell'antistatario difensore.
Per parte convenuta:
- pronunciare la separazione dei coniugi e ;
Controparte_1 Parte_1
- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
sistemazione prevalente presso l'abitazione della madre
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre possa
incontrare e tenere la figlia con sé secondo accordi che interverranno direttamente con la minore;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla RA ;
Parte_1
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre contribuisca
al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla RA un assegno Per_1 Parte_1
periodico di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- a parziale modifica dell'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024 ed in considerazione del fatto che
il signor ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18923/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMINA Parte_1 C.F._1
MALASPINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
CARDELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-pronunciare la separazione dei coniugi
- Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora esclusiva
presso la madre, , in Piossasco (TO), Via Colombo n.
2. Parte_1
pagina 1 di 5 - Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con tutti gli arredi ivi presenti che la
compongono.
- Confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il gradimento della minore e Per_1
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi .
- Disporre che il Sig. provveda a versare entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente CP_1
intestato alla Sig.ra mediante bonifico bancario la somma di euro 400,00 o altra maggiore Parte_1
e/o minore ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con Per_1
decorrenza dalla data della domanda, importo che si rivaluterà annualmente secondo la variazione degli
indici ISTAT, oltre le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate
o necessitate e comunque documentate, saranno sostenute nella misura del 50% .
Con vittoria di spese, oltre spese forf., iva e cpa da distarsi in favore dell'antistatario difensore.
Per parte convenuta:
- pronunciare la separazione dei coniugi e ;
Controparte_1 Parte_1
- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
sistemazione prevalente presso l'abitazione della madre
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre possa
incontrare e tenere la figlia con sé secondo accordi che interverranno direttamente con la minore;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla RA ;
Parte_1
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre contribuisca
al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla RA un assegno Per_1 Parte_1
periodico di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- a parziale modifica dell'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024 ed in considerazione del fatto che
il signor ha
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