Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 6313

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 11/12/2024, n. 6313
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 6313
Data del deposito : 11 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 18923/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18923/2023 promossa da:
, (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARMINA Parte_1 C.F._1
MALASPINA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente-
contro
), con il patrocinio dell'avv. ANGELA Controparte_1 CodiceFiscale_2
CARDELLA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-resistente-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-pronunciare la separazione dei coniugi
- Confermare l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e dimora esclusiva
presso la madre, , in Piossasco (TO), Via Colombo n.

2. Parte_1

pagina 1 di 5 - Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente con tutti gli arredi ivi presenti che la
compongono.
- Confermare che il padre potrà vedere e tenere con sé secondo il gradimento della minore e Per_1
compatibilmente con i suoi impegni scolastici e sportivi .
- Disporre che il Sig. provveda a versare entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente CP_1
intestato alla Sig.ra mediante bonifico bancario la somma di euro 400,00 o altra maggiore Parte_1
e/o minore ritenuta di giustizia a titolo di contributo al mantenimento della figlia , con Per_1
decorrenza dalla data della domanda, importo che si rivaluterà annualmente secondo la variazione degli
indici ISTAT, oltre le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate
o necessitate e comunque documentate, saranno sostenute nella misura del 50% .
Con vittoria di spese, oltre spese forf., iva e cpa da distarsi in favore dell'antistatario difensore.
Per parte convenuta:
- pronunciare la separazione dei coniugi e ;
Controparte_1 Parte_1

- confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con Per_1
sistemazione prevalente presso l'abitazione della madre
- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre possa
incontrare e tenere la figlia con sé secondo accordi che interverranno direttamente con la minore;

- confermare l'assegnazione della casa coniugale alla RA ;
Parte_1

- confermare l'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024, laddove dispone che il padre contribuisca
al mantenimento della figlia corrispondendo mensilmente alla RA un assegno Per_1 Parte_1
periodico di Euro 300,00 (trecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;

- a parziale modifica dell'ordinanza del Giudice delegato del 3.6.2024 ed in considerazione del fatto che
il signor ha
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