Trib. Rovigo, sentenza 22/03/2024, n. 266

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rovigo, sentenza 22/03/2024, n. 266
Giurisdizione : Trib. Rovigo
Numero : 266
Data del deposito : 22 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 1392/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente relatore dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1392/2021 R.G. promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Parte_1 C.F._1
Giacomin presso la quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;

-ricorrente-
nei confronti di
(c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Controparte_1 C.F._2
Ortoman presso il quale ha eletto domicilio digitale in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;

-resistente-
Avv. CRISTINA VETTORELLO, in qualità di curatore speciale del minore ;
Persona_1
-intervenuta-
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
-interveniente ex lege-
Oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente precisate congiuntamente:
pagina 1 di 9 “Il minore sarà affidato ai servizi sociali del Comune di Borgo Veneto, con Persona_1
collocamento presso la residenza del padre, sita in via Roma 109 a Borgo Veneto;
la ripresa dei rapporti tra madre e figlio è rimessa all'autonomia di valutazione e gestione del minore;
l'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito al 100% dal padre del minore;
la madre del minore verserà al padre entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2024, assegno per il mantenimento di di euro 100,00 mensili, annualmente rivalutabile sulla base degli indici Per_1

Org_
la madre contribuirà anche nella misura del 30% delle spese straordinarie (il restante 70% resta
a carico del padre del minore), secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal

[...]
;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo Organizzazione_2

accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal ;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche Organizzazione_2

(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter);
c) viaggi e vacanze, campi estivi. Spese di lite compensate”
.
Conclusioni del Pubblico Ministero: rinuncia alla domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre del minore, inizialmente proposta dalla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni.
Conclusioni del Curatore speciale del minore: come da note del 13.02.2024, con adesione alle conclusioni congiunte delle parti, chiedendo di disporre l'affidamento del minore ai servizi sociali, e aderendo alla rinuncia da parte della alla domanda di decadenza dalla Controparte_2
responsabilità genitoriale della madre del minore;

MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 9
Con ricorso depositato in data 23-6-2021 aveva chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con CP_1
il 18-5-2002 a TO (PD), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio di quel
[...]
Per_ comune al n.2, parte II, serie A, anno 2002 esponendo che: dal matrimonio erano nati i figli (14-
9-2004) e (10-10-2008);
in data 13-12-2017 il Tribunale di Rovigo aveva omologato la Per_1 separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza presidenziale del 6-
11-2017, le quali prevedevano l'affidamento congiunto dei figli con collocamento prevalente presso la madre e la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento di € 850,00. Tali Per_1
condizioni erano state modificate con decreto del 18-11-2020 il quale aveva disposto l'affidamento esclusivo dei figli alla resistente . Il ricorrente aveva allegato che la stessa aveva Controparte_1
sempre ostacolato il rapporto padre-figli e da aprile 2021, egli era riuscito a riallacciare i rapporti con i propri figli, con la suocera e la cognata ed era venuto a conoscenza Persona_3 Persona_4
del fatto che la resistente non si occupasse adeguatamente dei figli poiché rincasava la sera tardi, non faceva la spesa, non cucinava, non acquistava abiti e calzature per i ragazzi e non si occupava della loro salute. Ha dedotto infine che la era dedita all'uso di alcool e farmaci antidepressivi e in CP_1
plurime occasioni era stata vista dai figli in condizioni di ebbrezza. In ragione di quanto esposto, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il aveva chiesto la revoca dell'affidamento Per_1 esclusivo dei figli alla madre e il loro affidamento esclusivo al padre, nonché la revoca dell'assegno di mantenimento e la corresponsione da parte della resistente di un assegno di mantenimento in favore dei figli.
Con comparsa di risposta dell'8-8-2021 si era costituita in giudizio , la quale pur Controparte_1
associandosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva contestato quanto dedotto dal ricorrente in merito alle ulteriori domande dallo stesso formulate, esponendo che ella per anni aveva subito le violenze del marito e che nel 2017 era stato avviato il procedimento penale a carico del per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ex artt. 572 e 582, 585-577 c.p., Per_1
conclusosi con la con la sentenza condanna dell'imputato a 2 anni e 3 mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno non patrimoniale. La resistente aveva allegato altresì che il era quasi Per_1
sempre stato inadempiente agli obblighi di mantenimento disposti nel decreto di omologa della separazione, in particolare non aveva mai contribuito alla quota di spese straordinarie per i figli. La resistente aveva contestato quanto dedotto dal ricorrente in ordine allo scarso interesse nei confronti della cura dei figli ed aveva allegato in particolare che gli stessi avevano problemi psicologici, infatti, Per_
era stata seguita prima da uno psicologo dell'età evolutiva, su indicazione del medico curante
Dott. Giacomini, successivamente
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