Trib. Isernia, sentenza 03/01/2025, n. 2
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 570/'21 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo”
TRA
BLUEMEC S.r.l, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.
Cristian CENTENARO ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in
Campodarsego alla Via Roma n. 16/2;
-opponente-
E
DEC 2001 S.r.l., rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. Davide DE VIVO
ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Isernia alla Via Dante ALIGHIERI
n°13;
-opposta-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile
intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della
sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del
processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo
grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la
motivazione.
Con ricorso per ingiunzione di pagamento del 30.03.2021, contraddistinta con
n° R. G. 340/2021, la DEC 2001 srl chiedeva emanarsi decreto ingiuntivo nei confronti
della BLUEMEC srl, per la somma complessiva di € 92.573,10. A motivare tale importo,
esponeva di avere fornito merce negli anni 2010/2013, di cui non risultava pagato
l'importo di € 92.573,10 e produceva le relative fatture e le scritture contabili
autenticate dal proprio commercialista.
Il decreto ingiuntivo del 06.04.2021 così ottenuto veniva notificato alla
BLUEMEC S.r.l. in data 07.04.2021 e da questa opposto nei termini di legge.
A fondamento della opposizione, la BLUEMEC srl sosteneva l'inidoneità delle
scritture contabili autenticate dal commercialista poste a sostegno del
In nome del popolo italiano
Il Tribunale civile di Isernia
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Avv. Giovanna ZARONE, ha pronunciato
la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 570/'21 R. G. A. C. C., avente ad oggetto “opposizione
a decreto ingiuntivo”
TRA
BLUEMEC S.r.l, rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.
Cristian CENTENARO ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in
Campodarsego alla Via Roma n. 16/2;
-opponente-
E
DEC 2001 S.r.l., rappresentata e difesa come in atti dall' Avv. Davide DE VIVO
ed elettivamente domiciliata presso il Suo studio in Isernia alla Via Dante ALIGHIERI
n°13;
-opposta-
Conclusioni: come da rispettivi atti.
* * * * * MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi in rito che in seguito alla recente riforma del processo civile
intervenuta con la legge del 18 giugno 2009 n° 69 è stato modificato tra le altre cose,
l'art. 132 c. p. c. e l'art 118 disp. att. c. p. c., disponendo in relazione al contenuto della
sentenza che la motivazione della stessa deve esprimere una conscia esposizione delle
ragioni di fatto e di diritto della decisione non prevedendo più lo svolgimento del
processo. Quindi, essendo applicabile la suddetta legge ai giudizi pendenti in primo
grado alla data di entrata in vigore della presente legge, si enuncia direttamente la
motivazione.
Con ricorso per ingiunzione di pagamento del 30.03.2021, contraddistinta con
n° R. G. 340/2021, la DEC 2001 srl chiedeva emanarsi decreto ingiuntivo nei confronti
della BLUEMEC srl, per la somma complessiva di € 92.573,10. A motivare tale importo,
esponeva di avere fornito merce negli anni 2010/2013, di cui non risultava pagato
l'importo di € 92.573,10 e produceva le relative fatture e le scritture contabili
autenticate dal proprio commercialista.
Il decreto ingiuntivo del 06.04.2021 così ottenuto veniva notificato alla
BLUEMEC S.r.l. in data 07.04.2021 e da questa opposto nei termini di legge.
A fondamento della opposizione, la BLUEMEC srl sosteneva l'inidoneità delle
scritture contabili autenticate dal commercialista poste a sostegno del
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