Trib. Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 8770

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 15/10/2024, n. 8770
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 8770
Data del deposito : 15 ottobre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di LI, IV sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone di: dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente dott. Ettore Pastore Alinante Giudice dott.ssa Barbara Tango Giudice est ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa iscritta al n. 2771/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione collegiale all'udienza del 7/6/2024
TRA

AV AR quale socia accomandataria e socio unico della cessata società F.LI AN e IT LL di IA LL & C. s.a.s., elett dom in
LI Parco Grifeo 38 presso l'avv.to Barbara Cremona dal quale è rapp e dif come da procura in atti
ATTRICE

E
COMUNE DI POZZUOLI (c.f.: 00508900636) in persona del Sindaco P.T. rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Romano (C.F. [...]) presso cui elettivamente domicilia in Pozzuoli (NA) alla Via I traversa Montenuovo
Licola Patria 2, giusta Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 651 del 31/03/2021 ed in virtù di procura alle liti rilasciata dalla dott.ssa Anna Sannino - c.f.:
pagina 1 di 11
[...]- nella qualità di Dirigente dell'Avvocatura del Comune di
Pozzuoli, NA, in forza di Decreto Sindacale n. 12 del 18/02/2020
CONVENUTO
NONCHÉ

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, quale subentrante (ai sensi dell'art. 1 dlgs del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del 01.12.2016 in G.U. 282 del 02.12.2016) a titolo universale nei rapporti di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
- A.d.R. per la Regione Campania, in p.l.r.p.t., con sede in Roma alla Via Giuseppe
Grezar n.14, iscritta al Registro delle Imprese di Roma con c.f. n. 13756881002, quale società incorporante per fusione di Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A. ed
Equitalia Sud S.p.A., con atto per NO CO De LU di Roma del 17 giugno 2016
(Rep. 41564 ;
Racc. 23400), in persona del proprio procuratore Dott. AN Cristofaro
(c.f. [...]), in virtù dei poteri conferiti con atto per NO CO De
LU del 05 luglio 2017 (Rep. 42907;
Racc. 24405)., rappresentata e difesa dall'Avv.
Carlo La Forza (c.f. [...]) - pec : c.laforza@pec.it;
telefax :
081/5921158- e presso il suo studio in LI, al Viale Farnese n.41, el.te domiciliata, in virtù di procura in atti - nella qualità di ente esattore locale
CONVENUTA

NONCHÉ
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE AGENZIA DELLE
ENTRATE RISCOSSIONE EPE, già Equitalia Sud S.p.a. (subentrante a titolo universale ex art.1, d. l. 193/2016, conv. in l. 225/2016), c.f. 11210661002 - GE.SE.T.
Italia S.p.a.,p.i. 05946940631 - Ottogas S.r.l., p.i. 03408010639 (di seguito, per brevità, anche solo “RTI”), con sede in Cercola, Corso Domenico Riccardi Villa Villari, in qualità di concessionario, ex artt. 52 e 53, d. lgs. 446/1997, del servizio di gestione ordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU e TIA per
pagina 2 di 11
LI e Provincia, in virtù di contratto Rep. S.A.P.NA. 00-095-2011, in persona del responsabile della gestione e legale rappresentante della GE.SE.T. Italia S.p.a.,dott.
Francesco Carrese, a ciò autorizzato con procura speciale rilasciata dall'avv. Ernesto
Maria Ruffini, legale rappresentante p.t. della mandataria Equitalia Servizi di
Riscossione S.p.a., già Equitalia Sud S.p.a. ora Agenzia delle Entrate -Riscossione, con atto per NO CO De LU con studio in Roma, rep. 43.250raccolta 24.654 del
9.11.2017 - ricorrendone i presupposti in considerazione della peculiarità dell'appalto e della circostanza che, nell'ambito del RTI, GE.SE.T. ItaliaS.p.a. è deputata alla gestione del correlato contenzioso, rappresentato e difeso, in virtù del mandato in atti e su foglio separato, dall' avv. Maria Voccia De Felice (c.f. [...]), unitamente alla quale elettivamente domicilia in LI alla Via Monteoliveto n. 37, presso lo studio del prof. Avv. Nicola Rascio CONVENUTI
NONCHÈ
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI, subentrata alla Provincia di LI ai sensi dell'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014 n.56 P.I. 01263370635, in persona del
Sindaco Metropolitano rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Benvenuto Capaldi
(CF: [...]) e Monica Cicala, (CF: [...]), giusta procura generale per notar Roberto Dante Cogliandro del 17/11/21 rep. n. 3026 racc.

2.411 depositata e contestuale elezione di domicilio in LI Piazza Matteotti 1
CONVENUTA

E
PUBBLICO MINISTERO, dom.to presso la Procura della Repubblica di LI
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: querela di falso in via principale.
Conclusioni: come da atti costitutivi e verbali di causa

pagina 3 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la querela di falso proposta in via principale da
LL IA, quale socia accomandataria e socio unico della cessata società F.LI
AN e IT LL di IA LL & C. s.a.s., nei confronti del comune di
Pozzuoli, dell'Agenzia Delle Entrate – Riscossione, del Raggruppamento Temporaneo
Di Imprese Agenzia Delle Entrate Riscossione Epe, già Equitalia Sud S.p.a. - GE.SE.T.
Italia S.p.a., - Ottogas S.r.l., nonché della IT PO di LI , avente ad
oggetto la ricevuta di consegna della raccomandata n. 672139593484, recapitata in data
13/12/2014 e sottesa all'avviso di accertamento notificato in data 3/01/2020, emesso per
il mancato pagamento della TARSU per l'anno 2013;
in particolare l'istante assume che
la firma illeggibile in calce alla ricevuta non è riferibile ad essa LL IA o a
parenti o suoi impiegati e nel corso del processo, previa costituzione di tutti i convenuti
e comunicazione degli atti al P.M. sede, espletata la formalità di cui agli artt. 99 disp att
cpc e 223 cpc, la causa è stata assegnata in decisione collegiale all'udienza del
7/6/2024.
L'oggetto del presente giudizio è una querela di falso proposta in via principale nei
confronti dell'avviso di ricevimento della raccomandata n. 672139593484, recapitata in
data 13/12/2014 e sul punto ritiene il Collegio che la causa vada decisa sulla base della
ragione più liquida a prescindere dalla individuazione della controversa titolarità passiva
negata da tutti gli enti e società convenute in giudizio ( sul punto va comunque
richiamata la constante Giurisprudenza di legittimità secondo cui “Legittimato passivo pagina 4 di 11 rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del
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