Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 501

TRIB Torino
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Torino
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 501
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 501
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Bruno Conca, all'esito dell'udienza del 3.12.2024, fissata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7584/2023 promossa da:
LA TRINACRIA di CC A., CC A. &
C. s.n.c.
, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. NI RC Rocco, p.iva 01055850018, corrente in Torino, Via Cibrario n. 13, nonché per i sig.ri ON CC, c.f. [...], e NI RC CC, c.f. [...], tutti rappresentati e difesi dall'avv. Ilaria Zorino (cod. fisc. [...]) – elettivamente domiciliati presso il suo studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 170.
attore in opposizione
contro
CAVOLO FELICE S.R.L., in persona del l.r.p.t., con sede legale in Fondi (LT), Viale Piemonte Mof Pad C24, p.iva 00979560596, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Martellucci (c.f. [...]) del Foro di Latina ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Fondi (LT), Vico I Santorre di Santarosa 7.
convenuto in opposizione
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare, con qualsiasi formula, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 1387/2023, del 22.2.2023, accertando la falsità delle fatture dedotte sub doc n. 1 del fascicolo monitorio di parte opposta (con la sola esclusione delle fatture nn.
1 1287/2021 – 1479/2021 – 1853/2021 – 1394/2021 – 2411/2021 – 2541/2021 già regolarmente pagate) dichiarando che nulla è dovuto dalla parte attrice-opponente alla convenuta-opposta per i titoli di cui è causa;

- in via istruttoria, senza inversione alcuna dell'onere della prova, ammettere la prova per testi sulle circostanze in fatto di cui al presente atto, depurate di eventuali valutazioni e precedute dal rituale
“vero che”, con riserva di indicare i testi entro il termine di legge. Con vittoria di compensi e spese di causa (comprensivi di contr. forf. spese generali 15%, CPA e IVA).”

Conclusioni di parte convenuta: “Tutto ciò premesso, la VO LI s.r.l.., come sopra rappresentata e difesa, insiste perché il Giudice
1) conceda la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. limitatamente alla somma di euro 216.751,09;

2) nel merito, rigettare l'opposizione poiché manifestamente infondata e dilatoria per i motivi di cui in narrativa;

3) condannare l'opponente al pagamento delle spese di liti da distrarsi in favore dell'Avv. Maria Martellucci che si dichiara antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con atto di citazione ritualmente notificato La NA Di Rocco A., Rocco A. &
C. S.N.C. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1387/2023 emesso dal Tribunale di Torino in favore di VO LI s.r.l. con cui è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma di euro 224.805,64 oltre interessi legali e spese procedurali. Il decreto ha ad oggetto delle fatture asseritamente inadempiute riguardanti il pagamento della consegna di prodotti agricoli effettuata dalla società VO LI s.r.l. alla NA s.n.c. Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di fatture emesse tra febbraio 2021 e marzo 2022 per asserite forniture di prodotti ortofrutticoli per complessivi euro 224.805,64. La società opposta ha documentato il proprio credito producendo le fatture elettroniche, il partitario aggiornato e la documentazione relativa al trasporto della merce tramite la società Trans Service s.r.l.


2. La NA s.n.c. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo rappresentando che:
- le fatture oggetto della controversia erano già state adempiute per le merci ed i prodotti effettivamente acquistati e ricevuti;

- vi è l'illegittimità del decreto ingiuntivo poiché fondato su delle fatture che sono state tutte pagate tramite bonifico bancario e più nello specifico:
- la fattura n. 1287/2021, del 4.2.2021, di euro 1.332,01 è stata pagata dalla società opponente con bonifico bancario in data 5.1.2023;

- la fattura n. 1479/2021, del 9.2.2021, di euro 1.377,16 è stata pagata con bonifico bancario in data 20.1.2023;

- la fattura n. 1853/2021, di euro 1.361,36 è stata pagata con bonifico bancario in data 30.1.2023;

- la fattura n. 1394/2021, del 7.2.2021, di euro 1.549,60, è stata pagata con bonifico bancario in data 6.2.2023;

- la fattura n. 2411/2021, del 2.3.2021, di euro 1.322,57 è stata pagata con bonifico bancario in data 20.2.2023;

2
- la fattura n. 2541/2021, del 4.3.2021, di euro 1.111,85, è stata pagata con bonifico bancario in data 24.2.2023;

- nelle altre fatture restanti invece le merci riportate e le quantità in esse indicate non sono corrispondenti;

- tra le parti erano in corso delle trattative, proprio a fronte delle specifiche contestazioni mosse dalla società opponente rispetto alle ulteriori fatture oggetto di ingiunzione. L'opponente ha documentato l'avvenuto pagamento delle seguenti fatture, producendo le relative distinte di bonifico:
- fattura n. 1287/2021 del 4.2.2021 di euro 1.332,01, pagata il 5.1.2023;

- fattura n. 1479/2021 del 9.2.2021 di euro 1.377,16, pagata il 20.1.2023;

- fattura n. 1853/2021 di euro 1.361,36, pagata il 30.1.2023;

- fattura n. 1394/2021 del 7.2.2021 di euro 1.549,60, pagata il 6.2.2023;

- fattura n. 2411/2021 del 2.3.2021 di euro 1.322,57, pagata il 20.2.2023;

- fattura n. 2541/2021 del 4.3.2021 di euro 1.111,85, pagata il 24.2.2023. Per le restanti fatture, l'opponente ha specificamente contestato di aver mai ricevuto le merci ivi indicate nelle quantità fatturate, evidenziando come tra le parti fossero in corso trattative proprio in relazione alle contestazioni mosse sulle ulteriori fatture oggetto di ingiunzione.

Per questi motivi

l'attore chiedeva la revoca del decreto opposto.


3. Si costituiva la società opposta VO LI s.r.l, contestando l'opposizione avversaria e chiedendone il rigetto. Evidenziava, in particolare, che:
- come documentato dal conferimento di incarico prodotto in giudizio, la Trans Service s.r.l. era stata incaricata del trasporto delle merci con contratto sottoscritto il 19.12.2020
- la società opposta le ha fornito dal mese di febbraio 2021 al mese di marzo 2022, merce per un valore complessivo di euro 224.805,64;

- nonostante ripetuti solleciti sia verbali che scritti, la società NA s.n.c non ha provveduto a corrispondere la somma dovuta;

- l'opponente non ha contestato specificamente il residuo credito, limitandosi a negare per la prima volta di non aver ricevuto le merci riportare nelle fatture e nelle quantità in esse indicate;

- tutte le fatture emesse dal mese di febbraio 2021 sino al mese di marzo 2022 e azionate nel giudizio monitorio non sono mai state in
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