Trib. Taranto, sentenza 09/01/2025, n. 44
Sentenza
9 gennaio 2025
Sentenza
9 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n.1014/21 di R.G. avente ad oggetto “nullità contrattuale;
restituzione somme”
tra
TI CO
(rappresentato e difeso dall'avv. Lidia Lezzi, come da mandato a margine dell'atto di citazione)
ATTORE
e
INTESA SANPAOLO S.P.A., anche quale procuratrice di ISP OBG s.r.l.
(rappresentata e difesa dall'avv. Mario Esposito, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta)
CONVENUTA
* * * * * * *
All'udienza del 1.10.24 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei loro atti di costituzione.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'epigrafato attore conviene in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. eccependo in relazione al mutuo fondiario in corso di ammortamento, stipulato il 23.5.08 e rinegoziato il 3.7.15 ed il 20.3.18, a) l'usura genetica degli interessi, data l'incidenza di quelli moratori e delle altre concorrenti voci di costo, tali da far lievitare il t.a.e.g. oltre i limiti consentiti e determinare, sul piano sanzionatorio, la gratuità del mutuo (art.1815 c.c.);
b) la nullità della pattuizione del isc/t.a.e.g. dell'operazione, realmente superiore a quello indicato in contratto, e la conseguente violazione degli artt.117 co.
4-6 del t.u.b., sanzionata dal comma 7 con l'applicazione degli interessi sostitutivi al tasso rendibot;
c) la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi, che registrano un tasso effettivo (t.a.e.) maggiore dal t.a.n. contrattuale, determinato dal piano di ammortamento del prestito e dai maggiori costi “anatocistici” propri del regime di capitalizzazione periodica (della rata) degli interessi, illecita ai sensi dell'art.1283 c.c. L'attore chiede, previo accertamento delle nullità negoziali, la rideterminazione dei piani di rimborso e la conseguente condanna della banca a restituirgli l'importo di euro 68.902,52 indebitamente percetto.
Intesa Sanpaolo deduce l'assoluta infondatezza delle avverse doglianze, smentite dal dato documentale e dalla normativa di riferimento, e l'incongruenza della pretesa restitutoria, peraltro riferita ad un rapporto obbligatorio ancora in corso.
* * * * * * * *
Le domande attrici vanno rigettate.
L'operazione creditizia non è viziata da anomalie strutturali e, di riflesso, è infondata in radice la pretesa restitutoria.
I) In data 23.5.2008 l'Amati ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo un contratto di mutuo fondiario di euro
94.680,00 (somma accreditata sul conto corrente dell'intestatario) da rimborsare in trenta anni mediante la corresponsione di n.360 rate mensili comprensive di una quota capitale e di una quota interessi al saggio annuo del 6,050% secondo un piano di ammortamento c.d. “alla francese” (rate costanti composte da una
2
quota-capitale via via crescente e da una quota-interessi decrescente, calcolata sul debito residuo alla data precedente), evincibile dal modulo allegato.
Il titolo indica le altre spese e le conseguenze in caso di inadempimento del mutuatario (tasso di mora del
9,050% alla data di stipula, parametrato al t.e.g.m. degli interessi corrispettivi aumentato della metà,
secondo le indicazioni dei decreti ministeriali antiusura);
riporta l'indicatore del costo totale del credito
(i.s.c.) pari al 6,242% annuo.
Il contratto primigenio è stato poi rinegoziato per iscritto.
In data 3.7.2015 le parti hanno convenuto la riduzione del saggio d'interesse corrispettivo annuo (3,50%)
sulle rate costanti a scadere dal 31.7.15, rideterminate in minus (euro 447,00) secondo l'allegato piano di ammortamento;
hanno rinegoziato anche il saggio di mora, parametrandolo al tasso BCE maggiorato di 4
punti percentuali (alla data di stipula, 4,30%) e, in caso di sopravvenuta eliminazione di quel criterio determinativo, al tasso Euribor a 6 mesi con la maggiorazione del 2,75% da applicare nei termini pattuiti.
E' poi intervenuta una successiva modifica in data 20.4.18, indotta anche dalla morosità del mutuatario nel pagamento dei ratei.
E' stato quindi rimodulato il piano di rimborso in n.368 rate mensili