Trib. Paola, sentenza 14/01/2025, n. 65
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 93/2022 vertente
TRA
AN CO, C.F.: [...], elettivamente domiciliato in Praia a mare (Cs), via C. Colombo, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Norina Scorza, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
e
CONDOMINIO “LA QUIETE”, fabbricato A, in p.l.r.p.t., C.F.: 9604360784, elettivamente domiciliato in Portici (Na), via Libertà, n. 67 presso lo studio degli Avv.ti
Ciro Gaudino (C.F.: [...]) e Renato Gaudino (C.F.: GDN RNT
82R03C495H), che lo rappresentano e difendono in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 7 RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. AN ES proponeva appello avverso la sentenza n. 325/2021, notificata in data 21.12.2021 pronunciata dal Giudice di Pace di Scalea, nella persona del Dott.
Walter Nicodemo, nella causa RG 69/2019, pubblicata in data 15.10.2021, emessa a favore del Condominio La Quiete contro il signor AN ES, per quote inevase relative agli esercizi 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 a mezzo della quale veniva dichiarata dovuta, da parte del signor AN al Condominio La Quiete, la somma di euro 2.513,09 e disposta la condanna del signor AN al pagamento, a favore del Condominio La Quiete Fabbricato A, delle spese legali, compensate in ragione di 1/3, liquidate nella misura di 2/3, in euro 520,00 oltre accessori.
1.1. A sostegno dell'atto di citazione in appello l'appellante, chiedendo in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, eccepisce l'illegittimità nonché la contraddittorietà della pronuncia resa in primo grado “pur ritenendo non essere emerso in giudizio l'esistenza o meno delle tabelle millesimali ritiene dovute parte delle somme richieste stante l'approvazione dei bilanci consuntivi
2016/2017 e 2015/2016 nonché i preventivi 2017/2018 e 2016/2017 (cfr pag. 3 sentenza)”. Lamenta, altresì, l'omessa motivazione e l'errata valutazione delle prove nella parte in cui il Giudice di prime cure ritiene provata la pretesa creditoria da parte opposta non tenendo conto del pagamento di euro 800,00 effettuato dal signor AN. Chiede, infine, la riforma della sentenza nella parte in cui ha condannato l'appellante al pagamento delle spese, nella misura di un terzo, o in via subordinata la compensazione delle spese tra le parti.
1.2. Il Condominio La Quiete, fabbricato A, nel contestare le avverse doglianze, rileva l'inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., e, nel merito, previo richiamano all'iter logico – giuridico seguito dal Giudice di primo grado, sostiene l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dei motivi dedotti a sostegno dell'atto di appello in quanto la documentazione allegata è stata correttamente accertata e valutata dal
Giudicante.
2. La domanda non merita accoglimento.
2.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi, di cui all'art. 342 c.p.c., deve ritenersi sussistente, con verifica da effettuarsi in concreto, quando l'atto di impugnazione consenta di
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individuare con certezza le ragioni del gravame e le statuizioni impugnate, sì da consentire al giudice di comprendere con certezza il contenuto delle censure ed alle controparti di svolgere senza alcun pregiudizio la propria attività difensiva, mentre non è richiesta né l'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate, né una rigorosa
e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione.
Alla luce di quanto evidenziato, nel caso de quo, la lettura dell'atto d'appello consente di superare pienamente la denunciata sua inammissibilità per difetto di specificità dei motivi in quanto, per come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, non occorre la proposta di un progetto alternativo di sentenza (cfr. Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1932).
A tal fine, è sufficiente evidenziare che nei passaggi
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