Trib. Brindisi, sentenza 15/02/2024, n. 262
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1325/2019 R.G. chiamata all'udienza del 15/2/2024, promossa da:
-NE RM, rappresentato e difeso dall'avv. G. Insalata
Ricorrente
E
-INPS, rappresentato e difeso dall' avv. F. Leone
Resistente
Oggetto: Ricalcolo pensione
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio, introdotto in data 21/3/2019, il ricorrente, titolare di pensione
CAT. VO n. 10080846 con decorrenza dicembre 2015, premesso che dall'estratto analitico e dai fogli di calcolo INPS allegati alla prima liquidazione della pensione, risultano periodi di inattività coperti da malattia ad integrazione già accreditata e CIG ad integrazione, negli anni ricompresi tra il
2005 ed il 2015, ha adito il Tribunale di Brindisi, Ufficio Lavoro, chiedendo di accertare il proprio diritto al ricalcolo della propria pensione in godimento, in virtù della corretta applicazione dell'art.
8, commi 1 e 3 e dell'art. 1, comma 2 d.lgs. n. 564/96 in relazione ai periodi di CIG ad integrazione
e malattia ad integrazione già accreditati in misura inesatta da INPS per un importo mensile lordo, alla decorrenza (dicembre 2015) pari ad € 2.014,84 o ad altra misura maggiore o minore da quantificarsi in corso di causa, con condanna dell'INPS al pagamento dei differenziali arretrati in favore del ricorrente, con decadenza triennale a decorrere dalla data del deposito del ricorso e calcolati in € 7.417,25, fatte salve le future differenze, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria.
L'INPS si costituiva in giudizio, eccependo la decadenza dall'azione, l'improponibilità dell'azione giudiziaria e, nel merito, faceva valere l'infondatezza dell'avversa pretesa.
La causa veniva istruita a mezzo di ctu contabile e, all'odierna udienza, previa discussione, veniva decisa con sentenza con motivazione contestuale.
*
L'INPS ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda non preceduta da domanda amministrativa.
L'eccezione non coglie nel segno, alla luce del principio di diritto recentemente affermato dai
Giudici di legittimità in virtù del quale: “ …nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda, a suo tempo presentata per ottenere la pensione, è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l'Istituto può e deve liquidare la pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura”(cfr. Cass., n. 22820/2021), cui il Giudicante intende uniformarsi.
In merito all'eccezione di decadenza, si osserva.
Pregiudizialmente va dichiarata la parziale decadenza dall'azione giudiziale di parte ricorrente.
Ritiene il Giudicante di fare proprie le motivazioni poste a sostegno di un recente arresto dei
Giudici di Legittimità che hanno affermato il seguente principio di diritto: “In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni
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