Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 122
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1017 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/08/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DELL'ARMI ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 27/10/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MATERIA LEONORA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
24/07/2010 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, CP_1 Per_1
30/7/2015) e (Roma, 3/11/2019), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la
separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio he non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le
avverse allegazioni e istanze e chiedeva addebitarsi la separazione alla
moglie per violazione del dovere di assistenza morale e materiale e del
dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a
vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, affidava i figli minori in
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre cui
assegnava la casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il
padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo
3
mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da gennaio 2022,
onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle
spese extra;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice
istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 16721 del 2022 il Tribunale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1017 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(ROMA (RM), 30/08/1979), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. DELL'ARMI ANNA MARIA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 27/10/1979), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. MATERIA LEONORA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale.
2
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/9/2024 le parti precisavano le conclusioni come da
note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di
fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
24/07/2010 contraeva in Roma matrimonio concordatario con
[...]
e che dall'unione nascevano i figli (Roma, CP_1 Per_1
30/7/2015) e (Roma, 3/11/2019), esponeva che nel tempo la Per_2
convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi, pronunciarsi la
separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio he non si opponeva Controparte_1
alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le
avverse allegazioni e istanze e chiedeva addebitarsi la separazione alla
moglie per violazione del dovere di assistenza morale e materiale e del
dovere di collaborazione nell'interesse della famiglia.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a
vivere separati con obbligo di reciproco rispetto, affidava i figli minori in
modo condiviso ad entrambi i genitori con residenza presso la madre cui
assegnava la casa familiare, disciplina dei tempi di permanenza presso il
padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre l'assegno perequativo
3
mensile di euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) da gennaio 2022,
onere di ambo le parti di contribuire in eguale misura al pagamento delle
spese extra;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice
istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 16721 del 2022 il Tribunale
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