Trib. Cremona, sentenza 05/11/2024, n. 612
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Testo completo
N. R.G. 192 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
G S Presidente
F M Giudice
B F Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/02/2024
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. TOLOMINI MICHELE , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CURATTI LUCA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.10.2024
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI DEL 14/10/2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06.02.2024 , , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con , unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e CP_1 Per_1
(nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio Persona_2
della responsabilità genitoriale. La ricorrente in particolare chiedeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso di sé e di Persona_2
presso il padre, con regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario Per_1
e quantificazione dell'assegno di mantenimento, come meglio precisato in ricorso.
Con comparsa depositata il 24.04.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda CP_1
di affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori;
egli chiedeva il collocamento della prole presso di sé e la regolamentazione delle frequentazioni della madre con i figli come indicate in comparsa. In via riconvenzionale, domandava di porre a carico della ricorrente un CP_1 assegno di mantenimento per i figli di misura pari a complessivi € 600 mensili (soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli;
chiedeva di disporre che l'assegno unico fosse percepito integralmente dal padre.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 24/05/2024, ove veniva formulata proposta conciliativa.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta, le parti chiedevano rinvio dell'udienza per perfezionare le condizioni dell'accordo e dare attuazione agli impegni previsti.
In data 26/07/2024, le parti depositavano le condizioni dell'accordo raggiunto, sottoscritte personalmente dalle parti, e, dando atto che erano in corso gli adempimenti necessari a definire le rispettive posizioni, chiedevano un ulteriore termine per depositare note scritte.
Depositate le note del 14/10/2024, il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
G S Presidente
F M Giudice
B F Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 06/02/2024
DA
(cf: nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. TOLOMINI MICHELE , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CURATTI LUCA elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.10.2024
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE CON ISTANZA
CONGIUNTA IN ATTI DEL 14/10/2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 06.02.2024 , , premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1
more uxorio con , unione dalla quale sono nati i figli ( nato il [...]) e CP_1 Per_1
(nato il [...]), chiedeva a questo Tribunale di regolamentare l'esercizio Persona_2
della responsabilità genitoriale. La ricorrente in particolare chiedeva l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente di presso di sé e di Persona_2
presso il padre, con regolamentazione della frequentazione del genitore non collocatario Per_1
e quantificazione dell'assegno di mantenimento, come meglio precisato in ricorso.
Con comparsa depositata il 24.04.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla domanda CP_1
di affidamento condiviso dei minori a entrambi i genitori;
egli chiedeva il collocamento della prole presso di sé e la regolamentazione delle frequentazioni della madre con i figli come indicate in comparsa. In via riconvenzionale, domandava di porre a carico della ricorrente un CP_1 assegno di mantenimento per i figli di misura pari a complessivi € 600 mensili (soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT) nonché il pagamento del 50% delle spese straordinarie dei figli;
chiedeva di disporre che l'assegno unico fosse percepito integralmente dal padre.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP delegato per il tentativo di conciliazione all'udienza del 24/05/2024, ove veniva formulata proposta conciliativa.
Nelle more del giudizio, con istanza congiunta, le parti chiedevano rinvio dell'udienza per perfezionare le condizioni dell'accordo e dare attuazione agli impegni previsti.
In data 26/07/2024, le parti depositavano le condizioni dell'accordo raggiunto, sottoscritte personalmente dalle parti, e, dando atto che erano in corso gli adempimenti necessari a definire le rispettive posizioni, chiedevano un ulteriore termine per depositare note scritte.
Depositate le note del 14/10/2024, il
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