Trib. Catania, sentenza 06/02/2024, n. 705

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 06/02/2024, n. 705
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 705
Data del deposito : 6 febbraio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
II Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 6 febbraio 2024, ha pronunciato ex artt. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7612/14 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
IS GI, rappresentato e difeso da se medesimo;

-Ricorrente –
CONTRO
CASSA NAZIONASLE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo;

-Resistente-
Motivazione
Con ricorso depositato in data 27 maggio 2014, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 293 201400040976 05, emessa da Riscossione Sicilia Spa, notificata il 16 giugno 2014 per complessivi € 8.832,44 relativa ad asseriti crediti previdenziali per gli anni 2007, 2008 e 2009 a causa dell'asserito ritardo di richiesta di iscrizione alla Cassa, con conseguente iscrizione d'ufficio e recupero di contributo soggettivo per i ridetti anni, oltre interesse e sanzioni.
Avverso il suddetto atto ed i ruoli cui si riferiva parte ricorrente proponeva opposizione eccependo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n.
576
, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 1992, n. 141.
1


In conseguenza chiedeva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, il Tribunale annullare la cartella di pagamento impugnata ed il relativo ruolo.
La Cassa resistente ha contestato la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
Il processo veniva successivamente sospeso in quanto il ricorrente aveva aderito, per le cartella
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