Trib. Avellino, sentenza 18/10/2024, n. 974
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1679/2021, introdotta
DA
GI AN (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ciro Frattini, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
SERVICES GROUP S.R.L. (c.f.: 04006541215), in persona del l. r. p. t., rappresentata
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Chiara Cacace, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la nullità ed illegittimità del licenziamento comminato in data 30.11.2020 e, per l'effetto, condannare la società alla reintegra, oltre ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
T.F.R. dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto l'UN perceptum, non inferiore a cinque mensilità, ovvero, in via subordinata, al solo pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità;
condannare inoltre la società al pagamento delle differenze retributive, per € 14.241,28 come da allegati conteggi, ovvero della somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con condanna al versamento dei relativi contributi;
con vittoria delle spese di
1
lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.6.2021 il sig. UG TA esponeva di aver lavorato alle dipendenze di Services Group s.r.l., società che occupa più di 200 dipendenti, dall'1.6.2017 al 30.11.2020, allorquando veniva licenziato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Precisava di essere stato inquadrato nel livello F C.C.N.L. Vigilanza Privata, con mansioni di portiere diurno notturno, addetto al presidio di accessi all'ingresso di uffici
e negozi, con contratto a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno, come contratto
e buste paga prodotti.
Specificava, ai fini della competenza territoriale, che il rapporto era sorto allorquando la società aveva sede legale in Mercogliano (AV), alla via Nazionale n. 289, laddove era stato stipulato il contratto di lavoro.
Dichiarava di aver osservato i seguenti orari: “(a) Per il periodo dal giugno 2017 al marzo
2018, presso la società “NOplastic” sita in Saviano (NA), svolgendo turni diurni di 12 ore (dalle ore
8:00 alle ore 20:00) ovvero notturni di 10 ore (dalle 21.00 alle 7.00) e/o le “Poste Italiane” in Napoli -
Via G. Ferraris, svolgendo turni diurni di 12 ore (dalle ore 6:00 alle ore 18:00), dal lunedì al sabato.
Nonché presso la società “Implastic” Zona Industriale NO - Via Boscofangone, svolgendo turno domenicale di 12 ore (dalle ore 8:00 alle ore 20:00). In particolare, i turni erano stabiliti in modo tale che il monte ore medio settimanale del ricorrente fosse pari almeno a 60 ore e veniva svolto lavoro per sei giorni, mentre nei mesi di agosto e settembre 2017 era pari a 70 ore;
(b) Per il periodo dall'aprile
2018 a fine rapporto (salvo che per quanto evidenziato al punto c), presso l'INPS di Avellino per turni di 6 ore (dalle 8.00 alle 14.00), cui seguiva un turno ulteriore svolto nella stessa giornata, alternativamente, di 3 ore presso la società “3DLine” in NO (dalle ore 17.30 alle ore 20.30) e/o presso il Supermercato “da Lorenzo” in Saviano (NA) (dalle 18.00 alle 21.00) ovvero di 7 ore presso l'ASL
Napoli 3 Sud di US (dalle 16.00 alle 24.00): il tutto dal lunedì al venerdì. Nonché un turno domenicale di 12 ore (dalle ore 8:00 alle ore 20:00) presso la società “Cereria Nappi” in Liveri (AV).
In particolare, i turni erano stabiliti in modo tale che il monte ore medio settimanale del ricorrente fosse pari almeno a 52 ore e veniva svolto lavoro per sei giorni, mentre ad agosto 2018-2019-2020 era pari a 60 ore;
(c) Dalla metà marzo 2020 a giugno 2020, a causa di chiusura degli uffici INPS legata alla pandemia di COVID-19, alternativamente presso l'Ospedale di NO per turni di 8 ore (dalle 6.00 alle 14.00) e/o presso ASL Napoli 3 Sud di Marigliano - Pontecitra per turni di 7 ore (dalle 13.00 alle
20.00) e/o presso la “Cereria Nappi” in Liveri per turni di 6 ore (delle 18.00 alle 24.00) dal lunedì al venerdì. Nonché un turno domenicale di 12 ore presso la “Cereria Nappi” in Liveri (dalle ore 8:00 alle ore 20:00). Il tutto con turni stabiliti in modo tale che il monte ore medio settimanale del ricorrente fosse pari almeno a 52 ore e veniva svolto lavoro distribuiti per sei giorni”.
Il tutto oltre ad ulteriori attività e turni orari, che pure elencava analiticamente.
2
Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione dovuta per il lavoro festivo, notturno e straordinario, nonché i ratei di 13a e 14a maturati, l'indennità per ferie, permessi e
R.O.L. non goduti, così come l'indennità di mancato preavviso ed il T.F.R., il tutto da liquidarsi, secondo i criteri di cui al predetto C.C.N.L. ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., nel complessivo importo di € 14.241,28, di cui € 9.865,40 per differenze, € 3.772,75 per il
T.F.R. ed € 603,13 per l'indennità sostitutiva di preavviso, oltre interessi, rivalutazione
e contributi previdenziali.
Lamentava altresì l'illegittimità del licenziamento, motivato dalla cessazione dell'appalto con l'I.N.P.S., per violazione: del divieto di licenziamenti per g.m.o. ex art.
46 D.L. 18/2020;
dei limiti in materia di licenziamento collettivo ex L. 223/1991, risultando cessati oltre 4 dipendenti in 120 giorni (ed anzi circa 30, tra cui SP
IG, ZO PP, SP IG, AR CO e AL EL);
dei criteri di scelta dei lavoratori licenziati, giacché egli non era adibito in via esclusiva all'attività di vigilanza presso l'I.N.P.S., bensì abitualmente impiegato anche presso altri cantieri in tutta la Campania, taluni dei quali aventi posizioni libere (i.e. c/o Salpa
Nautica, A.S.L. Napoli 3 Sud;
Nusco Porte;
Cereria Nappi;
Interporto;
etc.);
dell'obbligo di repêchage, vieppiù risultando successivamente assunto altro lavoratore nel medesimo posto (LE RD).
Vana la tempestiva impugnazione stragiudiziale del 4.1.2021.
Invocava la tutela ex art. 3 D. Lgs. 23/2015.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Services Group s.r.l. innanzi al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Eccepiva la nullità del ricorso per violazione degli obblighi contenutistici ex art. 414
c.p.c..
Sosteneva di aver sempre e regolarmente retribuito il lavoro espletato dal ricorrente.
Affermava la legittimità del recesso e l'insussistenza del diritto al preavviso.
Riferiva che, a marzo 2021, aveva convocato il lavoratore offrendogli la riassunzione, che egli accettava pur temporeggiando, nelle more della percezione dell'indennità di disoccupazione e del matrimonio della figlia.
Aggiungeva di aver proceduto, ad aprile 2021, ad ogni incombente obbligatorio per ricostituzione del rapporto, ma che l'istante, benché gli fossero stati assegnati i turni di lavoro, non si era mai presentato a rendere la prestazione
3
Rappresentava che, con tre verbali di conciliazione ex art. 2113 c.c. (15.11.2017,
28.5.2018 e 15.5.2019), il ricorrente si era dichiarato soddisfatto di ogni pretesa retributiva.
Segnalava, infine, che il lavoratore aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza di rigetto, allo scopo di ottenere l'assunzione da parte dell'impresa subentrata nell'appalto in cui era applicato.
Sosteneva la conformità del proprio operato rispetto all'art. 4 L. 223/1991.
Contestava nell'an e nel quantum le avverse pretese retributive.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, il ricorrente rinunciava a parte della domanda avanzata per il pagamento delle pretese differenze retributive, chiedendo il riconoscimento delle sole indennità sostitutive di preavviso e riposi e del T.F.R., per complessivi € 6.381,19.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Occorre dapprima esaminare la proposta impugnazione del licenziamento.
Sul punto, si riscontra anzitutto la procedibilità dell'impugnazione per rispetto dei termini di cui all'art. 6 L. 604/1966, nel testo novellato dall'art. 32 L. 183/2010.
Pacifico che il licenziamento abbia avuto effetto dal 30.11.2020, data apposta in calce alla relativa missiva, l'impugnazione stragiudiziale è stata eseguita a mezzo P.E.C. consegnata il 26.1.2021, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 28.6.2021.
Il doppio termine decadenziale di legge (60 + 180 giorni) risulta perciò rispettato.
Nel merito della domanda, si osserva che l'art. 46 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L.
27/2020, e modificato dall'art. 80 D.L. 34/2020, conv. da L. 77/2020, rubricato
“Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, prevedeva quanto segue: “
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro,
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 1679/2021, introdotta
DA
GI AN (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ciro Frattini, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
SERVICES GROUP S.R.L. (c.f.: 04006541215), in persona del l. r. p. t., rappresentata
e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Chiara Cacace, presso cui è elettivamente domiciliata.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la nullità ed illegittimità del licenziamento comminato in data 30.11.2020 e, per l'effetto, condannare la società alla reintegra, oltre ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
T.F.R. dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, dedotto l'UN perceptum, non inferiore a cinque mensilità, ovvero, in via subordinata, al solo pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale in misura non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità;
condannare inoltre la società al pagamento delle differenze retributive, per € 14.241,28 come da allegati conteggi, ovvero della somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge e con condanna al versamento dei relativi contributi;
con vittoria delle spese di
1
lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso;
con vittoria di spese, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.6.2021 il sig. UG TA esponeva di aver lavorato alle dipendenze di Services Group s.r.l., società che occupa più di 200 dipendenti, dall'1.6.2017 al 30.11.2020, allorquando veniva licenziato dal datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo.
Precisava di essere stato inquadrato nel livello F C.C.N.L. Vigilanza Privata, con mansioni di portiere diurno notturno, addetto al presidio di accessi all'ingresso di uffici
e negozi, con contratto a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno, come contratto
e buste paga prodotti.
Specificava, ai fini della competenza territoriale, che il rapporto era sorto allorquando la società aveva sede legale in Mercogliano (AV), alla via Nazionale n. 289, laddove era stato stipulato il contratto di lavoro.
Dichiarava di aver osservato i seguenti orari: “(a) Per il periodo dal giugno 2017 al marzo
2018, presso la società “NOplastic” sita in Saviano (NA), svolgendo turni diurni di 12 ore (dalle ore
8:00 alle ore 20:00) ovvero notturni di 10 ore (dalle 21.00 alle 7.00) e/o le “Poste Italiane” in Napoli -
Via G. Ferraris, svolgendo turni diurni di 12 ore (dalle ore 6:00 alle ore 18:00), dal lunedì al sabato.
Nonché presso la società “Implastic” Zona Industriale NO - Via Boscofangone, svolgendo turno domenicale di 12 ore (dalle ore 8:00 alle ore 20:00). In particolare, i turni erano stabiliti in modo tale che il monte ore medio settimanale del ricorrente fosse pari almeno a 60 ore e veniva svolto lavoro per sei giorni, mentre nei mesi di agosto e settembre 2017 era pari a 70 ore;
(b) Per il periodo dall'aprile
2018 a fine rapporto (salvo che per quanto evidenziato al punto c), presso l'INPS di Avellino per turni di 6 ore (dalle 8.00 alle 14.00), cui seguiva un turno ulteriore svolto nella stessa giornata, alternativamente, di 3 ore presso la società “3DLine” in NO (dalle ore 17.30 alle ore 20.30) e/o presso il Supermercato “da Lorenzo” in Saviano (NA) (dalle 18.00 alle 21.00) ovvero di 7 ore presso l'ASL
Napoli 3 Sud di US (dalle 16.00 alle 24.00): il tutto dal lunedì al venerdì. Nonché un turno domenicale di 12 ore (dalle ore 8:00 alle ore 20:00) presso la società “Cereria Nappi” in Liveri (AV).
In particolare, i turni erano stabiliti in modo tale che il monte ore medio settimanale del ricorrente fosse pari almeno a 52 ore e veniva svolto lavoro per sei giorni, mentre ad agosto 2018-2019-2020 era pari a 60 ore;
(c) Dalla metà marzo 2020 a giugno 2020, a causa di chiusura degli uffici INPS legata alla pandemia di COVID-19, alternativamente presso l'Ospedale di NO per turni di 8 ore (dalle 6.00 alle 14.00) e/o presso ASL Napoli 3 Sud di Marigliano - Pontecitra per turni di 7 ore (dalle 13.00 alle
20.00) e/o presso la “Cereria Nappi” in Liveri per turni di 6 ore (delle 18.00 alle 24.00) dal lunedì al venerdì. Nonché un turno domenicale di 12 ore presso la “Cereria Nappi” in Liveri (dalle ore 8:00 alle ore 20:00). Il tutto con turni stabiliti in modo tale che il monte ore medio settimanale del ricorrente fosse pari almeno a 52 ore e veniva svolto lavoro distribuiti per sei giorni”.
Il tutto oltre ad ulteriori attività e turni orari, che pure elencava analiticamente.
2
Lamentava di non aver ricevuto la retribuzione dovuta per il lavoro festivo, notturno e straordinario, nonché i ratei di 13a e 14a maturati, l'indennità per ferie, permessi e
R.O.L. non goduti, così come l'indennità di mancato preavviso ed il T.F.R., il tutto da liquidarsi, secondo i criteri di cui al predetto C.C.N.L. ex artt. 36 Cost. e 2099 c.c., nel complessivo importo di € 14.241,28, di cui € 9.865,40 per differenze, € 3.772,75 per il
T.F.R. ed € 603,13 per l'indennità sostitutiva di preavviso, oltre interessi, rivalutazione
e contributi previdenziali.
Lamentava altresì l'illegittimità del licenziamento, motivato dalla cessazione dell'appalto con l'I.N.P.S., per violazione: del divieto di licenziamenti per g.m.o. ex art.
46 D.L. 18/2020;
dei limiti in materia di licenziamento collettivo ex L. 223/1991, risultando cessati oltre 4 dipendenti in 120 giorni (ed anzi circa 30, tra cui SP
IG, ZO PP, SP IG, AR CO e AL EL);
dei criteri di scelta dei lavoratori licenziati, giacché egli non era adibito in via esclusiva all'attività di vigilanza presso l'I.N.P.S., bensì abitualmente impiegato anche presso altri cantieri in tutta la Campania, taluni dei quali aventi posizioni libere (i.e. c/o Salpa
Nautica, A.S.L. Napoli 3 Sud;
Nusco Porte;
Cereria Nappi;
Interporto;
etc.);
dell'obbligo di repêchage, vieppiù risultando successivamente assunto altro lavoratore nel medesimo posto (LE RD).
Vana la tempestiva impugnazione stragiudiziale del 4.1.2021.
Invocava la tutela ex art. 3 D. Lgs. 23/2015.
Tanto premesso, conveniva in giudizio Services Group s.r.l. innanzi al Tribunale di
Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, la società resistente si costituiva tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza delle avverse pretese.
Eccepiva la nullità del ricorso per violazione degli obblighi contenutistici ex art. 414
c.p.c..
Sosteneva di aver sempre e regolarmente retribuito il lavoro espletato dal ricorrente.
Affermava la legittimità del recesso e l'insussistenza del diritto al preavviso.
Riferiva che, a marzo 2021, aveva convocato il lavoratore offrendogli la riassunzione, che egli accettava pur temporeggiando, nelle more della percezione dell'indennità di disoccupazione e del matrimonio della figlia.
Aggiungeva di aver proceduto, ad aprile 2021, ad ogni incombente obbligatorio per ricostituzione del rapporto, ma che l'istante, benché gli fossero stati assegnati i turni di lavoro, non si era mai presentato a rendere la prestazione
3
Rappresentava che, con tre verbali di conciliazione ex art. 2113 c.c. (15.11.2017,
28.5.2018 e 15.5.2019), il ricorrente si era dichiarato soddisfatto di ogni pretesa retributiva.
Segnalava, infine, che il lavoratore aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c., definito con ordinanza di rigetto, allo scopo di ottenere l'assunzione da parte dell'impresa subentrata nell'appalto in cui era applicato.
Sosteneva la conformità del proprio operato rispetto all'art. 4 L. 223/1991.
Contestava nell'an e nel quantum le avverse pretese retributive.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, il ricorrente rinunciava a parte della domanda avanzata per il pagamento delle pretese differenze retributive, chiedendo il riconoscimento delle sole indennità sostitutive di preavviso e riposi e del T.F.R., per complessivi € 6.381,19.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Occorre dapprima esaminare la proposta impugnazione del licenziamento.
Sul punto, si riscontra anzitutto la procedibilità dell'impugnazione per rispetto dei termini di cui all'art. 6 L. 604/1966, nel testo novellato dall'art. 32 L. 183/2010.
Pacifico che il licenziamento abbia avuto effetto dal 30.11.2020, data apposta in calce alla relativa missiva, l'impugnazione stragiudiziale è stata eseguita a mezzo P.E.C. consegnata il 26.1.2021, mentre il ricorso giudiziario è stato depositato il 28.6.2021.
Il doppio termine decadenziale di legge (60 + 180 giorni) risulta perciò rispettato.
Nel merito della domanda, si osserva che l'art. 46 D.L. 18/2020, conv. con mod. da L.
27/2020, e modificato dall'art. 80 D.L. 34/2020, conv. da L. 77/2020, rubricato
“Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo”, prevedeva quanto segue: “
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4,5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per cinque mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro,
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