Trib. Roma, sentenza 12/03/2024, n. 4467

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 12/03/2024, n. 4467
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 4467
Data del deposito : 12 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 56996/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56996/2020 promossa da:
UI GI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
BAFFIONI VENTURI RM e dell'avv. ANTONIUCCI SAMUELE
([...]) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. BAFFIONI VENTURI RM
ATTRICE contro
COND. ROMA P. IRNERIO 67 IN PERSONA DELL'AMMINISTRATORE P.T.
FURIO QUADRANI (C.F. 80153060589), con il patrocinio dell'avv. QUADRANI
ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in PIAZZA IRNERIO, 67 00165 ROMA presso il difensore avv. QUADRANI ALESSANDRO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
IU LU ha convenuto in giudizio il Condominio Roma P.zza Irnerio 67 in persona dell'amministratore pro – tempore al fine di accertare
1) 'l'obbligo dell'amministratore condominiale di inviare ai condomini il registro di contabilità ai sensi di legge e dell'art. 23 del Regolamento di Condominio;

2) il diritto dell'amministratore condominiale a un compenso pari a 3.200,00 euro, oltre accessori di legge, per ciascun esercizio, in luogo di quello esposto per
3.300,00 euro;

3) l'inesistenza di un diritto dell'amministratore condominiale a un compenso ulte- riore per l'amministrazione relativa alla gestione del riscaldamento, in quanto atti- vità ricompresa nell'unitario compenso annuo convenuto;

4) la violazione da parte dell'amministratore condominiale dell'obbligo di indicare nella situazione patrimoniale condominiale l'avanzo di cassa registrato nell'esercizio precedente;

5) l'attuale inesistenza di un diritto dell'amministratore condominiale al compenso annuo per l'esercizio 2017/2018, perché già percepito;

6) l'intervenuta compensazione ex lege del debito dell'attrice verso il Condominio per la quinta rata del preventivo riscaldamento 2016/2017 dell'importo di 45,00 euro e per la prima rata del preventivo condominio 2017/2018 dell'importo di
123,00 euro, con l'equivalente parte del proprio credito verso il medesimo
Condomino ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1215, 1241, 1242 e 1243, comma 1, c.c.;

7) dichiarare l'obbligo del Condominio di Piazza Irnerio n. 67 in Roma di ripartire
l'o-nere del riscaldamento ai sensi della norma tecnica UNI 10200, come imposto dal D. Lgs. 04 luglio 2014 n. 102;
e, per l'effetto dichiarare nulle o comunque
pagina 2 di 6
annullare le delibere di approvazione del rendiconto consuntivo condominio e riscaldamento 2018/19 e dei relativi riparti di spesa, nonché del preventivo condominio e riscalda-mento 2019/20 e dei relativi riparti di spesa del
Condominio di Piazza Irnerio.
Nel costituirsi in giudizio, il Condominio convenuto ha chiesto in via preliminare
'dichiarare la propria incompetenza per valore a favore del Giudice di Pace;

-dichiarare in ogni caso l'inammissibilità e/o improcedibilità della impugnazione per essere stata la delibera impugnata dell'11.11.2019 sostituita completamente dalla delibera del Condominio Piazza Irnerio 67 Roma del 16.7.2020, prima dell'instaurazione del presente giudizio;
-rigettare, comunque, la domanda attrice in quanto infondata in
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