Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 5

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 5
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, nella persona del giudice dott.ssa Egle La Ferla, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 499/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo,
promossa
Da
IA IC, nato a [...] il [...], C.F.: [...],
quivi residente ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta, in Viale Sicilia n. 126, presso lo studio
legale dell'Avv. Claudio Cutrera, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
VU IU, nato il [...] a [...] e quivi residente in contrada Piano (c. f.: SCV
GPP 52R09 D907D), VU Santo, nato il [...] a [...] e quivi residente in Via Pace
n. 5 (c. f.: [...]), AR CO, nato il [...] a [...] e quivi
residente in [...] (c. f..: [...]), tutti elettivamente domiciliati
1
in Gangi (PA) Via Torino n. 113, presso lo studio dell'Avv. Gandolfo Blando che per procura su
foglio separato allegato al ricorso per decreto ingiuntivo li rappresenta e difende
CONVENUTI OPPOSTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26 settembre 2024, la difesa di parte opponente “precisa le conclusioni coma da atto
di opposizione e successive memorie, insistendo, in particolare, per l'ammissione dei propri mezzi
istruttori, richiesti e non ammessi.”
La difesa degli opposti “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta,
insistendo in tutte le domande ed eccezioni ivi formulate, nonché nella richiesta di ammissione delle
prove testimoniali formulata nella memoria ex art. 183, coma VI, c.p.c. n. 2.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. IA IC proponeva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 50/2021 del 16 febbraio 2021, emesso dal Tribunale di Caltanissetta
nel procedimento R.G. n. 204/2021, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore dei ricorrenti,
in ragione di 1/3 ciascuno, la somma di €uro 50.000,00, oltre interessi moratori nella misura stabilita
dal comma 4 dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale al soddisfo, e oltre le spese del procedimento
monitorio.
A sostegno della domanda di revoca del decreto ingiuntivo, l'opponente deduceva l'illegittimità
dell'azione monitoria per insussistenza dei presupposti ex art. 633 e ss c.p.c., per essere la
documentazione allegata al ricorso insufficiente ai fini dell'emissione del provvedimento monitorio.
Più precisamente, nel contestare il preteso credito, lamentava di essere stato chiamato a corrispondere
l'importo ingiunto in forza di un presunto e non ben specificato diritto di credito degli opposti,
scaturente dalle transazioni dagli stessi effettuate con la Banca di Credito Cooperativo Mutuo
2
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