Trib. Velletri, sentenza 04/11/2024, n. 2245

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 04/11/2024, n. 2245
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 2245
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

Proc. nr. 4746/2023 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Marco Valecchi PRESIDENTE REL. ED EST.
Dott. Prisca Picalarga GIUDICE
Dott. Sonia Piccinni GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 4746/2023 promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VELLETRI
ATTORE nei confronti di
NA NO
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.6.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la parte resistente è affetto da “tetraparesi spastica con grave deficit psicomotorio”. In sede di udienza il medico curante, dott. Aldo Raponi ha confermato che il beneficiando “non è capace di intendere e di volere ed è alimentato tramite peg non è in alcun modo in grado di rapportarsi con il mondo esterno ha un rapporto affettivo percepisce il calore le carezze accenna un sorriso ma non ha alcuna forma di comunicazione” confermando quanto già attestato nel certificato medico del 13.1.2013 secondo cui il ragazzo avverte l'affetto delle persone che lo assistono divenute nel tempo la sua unica famiglia come del resto confermato dalla Sig.ra LA GG (già affidataria del minore dal lontano 2003 e poi nominata tutrice provvisoria con decreto del TM del 6.3.2015 con cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori, divenuti irreperibili) che pure ha confermato di avere instaurato con il ragazzo nel lungo lasso temporale intercorso dalla nascita
(essendo stato alla medesima affidato in tenerissima età) un rapporto tale da consentire uno scambio affettivo e comunicativo di emozioni e bisogni:
pagina 1 di 5
Ritenuto pertanto che le condizioni del resistente, alla luce della documentazione sanitaria in atti, rendono totalmente superfluo il suo esame all'esito del quale il giudicante non potrebbe comunque acquisire conoscenza degli interessi personali e delle esigenze di protezione dell'interessato cui pure è finalizzata l'audizione (cfr. in tal senso Trib. Piacenza 16.9.2006 in www.ilcaso.it secondo cui “Alla conclusione della non necessità dell'audizione del beneficiario incapace di rapportarsi con terzi dal punto di vista comunicativo, deve pervenirsi anche muovendo da uno scrutinio della ratio legis posta alla base dell'istituto, atteso che l'incombente procedurale è finalizzato alla diretta conoscenza, da parte del Giudice, dei bisogni e delle richieste dell'amministrato (cfr. art. 407 comma 2 c.c.) ed è fondato logicamente sul presupposto fattuale che il beneficiario sia in grado di esprimere tali bisogni e richieste. Pertanto, l'audizione del beneficiario risulta necessaria solo ove l'interessato sia in grado di esprimere bisogni e richieste, ciò che è escluso nel caso di specie, sulla base delle inequivoche risultanze documentali sopra riportate”). Le risultanze mediche offrono un quadro personologico e nosologico compatibile anche con l'istituto dell'Amministrazione di Sostegno. A tale specifico riguardo, giova precisare che l'intenzione del legislatore, nell'introdurre
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi