Trib. Salerno, ordinanza 14/03/2025

TRIB Salerno
Ordinanza
14 marzo 2025
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TRIB Salerno
Ordinanza
14 marzo 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, ordinanza 14/03/2025
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero :
Data del deposito : 14 marzo 2025

Testo completo


TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice dott. Antonio Ansalone
a scioglimento della riserva assunta ha pronunziato la seguente
ORDINANZA ex art.702 bis. e ss. nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo al n. 3470/2022 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale medica;

TRA
D'UO AR (CF: [...]) e D'UO AR IG (CF:
[...]), genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore D'UO
EO, nato in [...] il [...], (C.F. [...]), con loro convivente, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Angela IA GGero e Franco Luigi Aiello;

RICORRENTE
E
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D'ARAGONA DI SALERNO IN PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE LEGALE
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'Avv. Eva Anzalone e dall'Avv. Annarita Colantuono;

RESISTENTE
* * *
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 17.10.2022, D'ON NA e
D'ON AR IA, genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
D'ON AT, assumevano quanto segue:
- in data 16.08.2015, a causa di una caduta accidentale, il piccolo D'ON AT, (nato il
18.10.2007), subiva un trauma al braccio dx;

- veniva immediatamente trasportato presso il Presidio Ospedaliero AOU ORR “San Giovanni e
GG D'GO” di Ravello, ove effettuati i primi accertamenti clinico-radiologici, diagnosticavano una frattura scomposta del terzo distale diafisario di radio destro, si consigliava visita ortopedica e veniva invitato a recarsi il giorno seguente presso il Presidio di Cava de' Tirreni;

- il 17.8.2015, gli istanti si recavano a visita ortopedica, presso il Presidio Ospedaliero Santa
AR Incoronata dell'Olmo di Cava de' Tirreni, facente parte dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria San Giovanni di Dio e GG d'GO – Scuola Medica Salernitana, ed il minore veniva affidato per le cure specialistiche del caso allo specialista ortopedico e si provvedeva alla immobilizzazione del braccio mediante apparecchio gessato brachiometacarpale;

- seguirono ulteriori controlli presso l'ambulatorio di ortopedia e traumatologia del suddetto presidio ospedaliero, dai quali emergeva una deformità del profilo anatomico con evidenza radiologica di “diastasi dei capi ossei di frattura e deficit della consolidazione”;
- a distanza di circa 45 giorni veniva rimosso il gesso e prescritto cicli di FKT;

- nei giorni che seguirono, per l'evidente deformità dell'avambraccio destro e persistere di una marcata sintomatologia algica con severa limitazione funzionale, i genitori del piccolo AT si rivolsero ad un'altra struttura Ospedaliera;

- in data 19/10/2015 il piccolo AT veniva ricoverato presso la U.O.C. di Ortopedia e
Traumatologia dell'A.O. “Santobono Pausilipon” di Napoli dove si diagnosticava: “frattura al III medio-distale radio dx in viziosa consolidazione”;
- veniva programmato, pertanto, un intervento chirurgico di osteotomia correttiva e stabilizzazione con fili di Kirshner. L'intervento veniva effettuato il 21/10/2015. Seguivano controlli clinico-strumentali presso il predetto nosocomio con prescrizioni di trattamenti fisiokinesiterapici fino al 27/1/2016. In tale data, i sanitari riscontravano, ancora, una marcata limitazione funzionale della flesso-estensione e prescrivevano ulteriori cicli di FKT. Dagli esami radiografici di controllo effettuati successivamente emergeva un marcato deficit della consolidazione e deformità di tipo angolare. I genitori del piccolo AT decidevano, quindi, di rivolgersi presso l'Unità di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico “Agostino Gemelli” di Roma, dove, in data 22/06/2016 veniva ricoverato e posta la diagnosi di pseudoartrosi di radio. Il
23/06/2016 veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico che prevedeva la riduzione e sintesi della frattura con placca e viti. Successivamente venivano effettuati diversi controlli clinico strumentali e prescritti cicli di fisioterapia;

- nonostante il reiterato intervento chirurgico residuano danni permanenti, consistenti in: “deficit funzionale marcato dell'articolarità del polso destro, in particolare, residuano esiti di frattura evoluta in pseudoartrosi di radio con limitazione funzionale di due terzi dell'estensione, un terzo della flessione e dei movimenti di lateralità del polso;

- nonostante, le A/R di messa in mora inviate (la prima del 13.05.2019) all'azienda sanitaria in data, con le quali si richiedeva il risarcimento dei danni subiti dagli istanti, non si aveva riscontro alcuno;

- pertanto, i ricorrenti, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
D'ON AT, proponevano istanza di accertamento tecnico preventivo ai sensi della L. 8
Marzo 2017 n. 24 (Gelli – Bianco), condizione di procedibilità dell'azione di merito, iscritta al ruolo civile del Tribunale di Salerno, n. RG 9981/21;
- i CCTTUU nominati Dott. Brunello D'Urso e Dott. Vincenzo Perrone in data 5.10.2022 inviavano Bozza peritale alle parti costituite e depositavano la relazione definitiva in data
27.10.2022.
Tanto premesso, i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente domanda, così provvedere: A) Accertare e Dichiarare, che il danno subito dal minore D'ON AT, così come descritto è dovuto a imperizia, imprudenza e negligenza, quindi a esclusiva responsabilità della convenuta Azienda Ospedaliera;
B) Condannare pertanto la convenuta Azienda Ospedaliera in favore dei ricorrenti quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale per il danno subito dal minore D'ON AT, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per quanto lamentato nel presente ricorso, adeguatamente personalizzati, al caso concreto, nonché al danno morale ed esistenziale che sin d'ora si quantificano nella somma complessiva di € 50.500,00,

o a quella maggior o minor somma che il Giudice riterrà di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, dalla data del fatto al soddisfo, in favore dei ricorrenti;
C) Condannare la convenuta struttura in favore dei ricorrenti alla refusione delle spese di Consulenza del Giudizio di ATPO già corrisposte e da corrispondere ai CTU nominati;
D) Condannare la convenuta struttura al pagamento delle spese e competenze di lite oltre accessori sia del giudizio di ATPO nonché a quelle del presente giudizio ex art. 702 bis c.p.c. in favore dei difensori anticipatari;
E) Con l'emissione di ogni opportuno e correlato provvedimento.

Il ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, veniva ritualmente notificato a mezzo pec alla Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e GG D'GO, che con comparsa depositata in data 22.05.2023 si costituiva in giudizio ed insisteva per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Foggia adito così provvedere: in via preliminare, dichiarare
l'improcedibilità e comunque l'inammissibilità del ricorso ex art 702 ter cpc per i motivi di cui in narrativa;
nel merito:

1. disporre, anche d'ufficio, il mutamento del rito con il ricorso al rito ordinario di cognizione in quanto il caso di specie richiede una completa istruttoria per la natura tecnicamente complessa della vicenda de quo che presenta caratteri di indiscutibile contraddittorietà tra le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti ed i fatti, per cui sì evidenzia

l'impossibilità al ricorso sommario di cognizione;

2. rigettare la domanda come proposta perché
infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna responsabilità riconducibile all'operato dei sanitari della Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio
e GG D'GO, non sussistendone i presupposti;

3. rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni;

4.con vittoria di spese diritti ed onorari.

Acquista documentazione, tra cui la relazione peritale resa nel procedimento di ATP, il Giudice riservava la decisione.
2. Va preliminarmente osservato che i rapporti tra l'accertamento tecnico preventivo e il successivo
(eventuale) giudizio di merito sono regolati dall'art. 696-bis, co. 5, c.p.c.. La norma prevede che, laddove la conciliazione non riesca, la relazione depositata dal consulente può essere acquisita, su istanza della parte interessata, agli atti del successivo giudizio di merito;
tale è quello che presenti identità di parti e abbia per oggetto gli stessi fatti e gli stessi diritti, ovvero diritti connessi o contrapposti, rispetto a quelli dedotti nel procedimento di consulenza preventiva. L'acquisizione, espressione della valutazione di ammissibilità e rilevanza, non pregiudica la possibilità di rinnovazione o quella di un successivo ampliamento delle indagini.
Deve darsi, quindi, conto dell'utilizzabilità dell'ATP in sede di giudizio di merito secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale non è necessario un provvedimento formale per l'acquisizione delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo
(Cass. n.5209/2017; Cass. n.6591/2016). Una volta depositato lo stesso a cura delle parti (nel caso di specie, del ricorrente), questo si inserisce tra le fonti che il giudice di merito utilizza per l'accertamento dei fatti di causa, senza che la sua acquisizione debba avvenire a mezzo di un provvedimento formale. A tal fine, dunque, basta anche la sua materiale acquisizione, essendo sufficiente che il giudice l'abbia poi esaminata traendone elemento per il proprio convincimento e che la controparte sia stata posta in grado di contraddire in merito ad essa (cfr. Cass. n. 23693/2009;
Cass. n. 5658/2010).
Alla stregua delle osservazioni che precedono, dunque, ritiene il Tribunale che il contenuto della relazione conclusiva dell'ATP versata in atti ed acquisita al presente giudizio può essere oggetto di vaglio del giudice.
3. Venendo al merito, la domanda risarcitoria della ricorrente merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
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