Trib. Lagonegro, sentenza 21/02/2024, n. 109

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 21/02/2024, n. 109
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 109
Data del deposito : 21 febbraio 2024

Testo completo

N. 614/2016 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO EX ART. 127-TER C.P.C.
Il giudice, dott. PE Izzo, rilevato che la trattazione del presente procedimento per l'udienza del 20/02/2024 è stata sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
considerato che l'udienza è stata fissata per discussione ed eventuale decisione;
verificato che il decreto concernente le modalità di svolgimento dell'udienza è stato regolarmente comunicato alle parti, le quali non hanno proposto opposizione nei termini di legge;
preso atto delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. tempestivamente depositate dalle parti e delle conclusioni ivi rassegnate;



P.Q.M

.
pronuncia sentenza come da prosieguo del presente provvedimento al quale si allega.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
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Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. PE Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 614 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2016 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione
TRA
CA SE (C.F. [...]), in proprio e nella qualità di Amministratore Unico della società R.C.R. Restauri srl (P. IVA
06206891217), rappresentato e difeso dall'avv. Ersilia Rispo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Giuliano (Na) alla Via San Giovanni
a Campo n. 24
OPPONENTE
E
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO SEDE TERRITORIALE DI
POTENZA MATERA (già Direzione Territoriale del Lavoro della AT), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Potenza alla Via Isca del Pioppo n.41, rappresentato e difeso dai funzionari dott.ssa Carmina D'Andrea e dott.ssa Rosa Zoppi
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato in data 19/04/2016, RI PE, nella sua qualità di amministratore unico della società R.C.R. Restauri s.r.l., impugnava le ordinanze di ingiunzione nn. 113 del 07/04/2015 prot. 11480 e 114 del
07/04/2015 prot. 11481, emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro della
AT, con cui venivano irrogate le sanzioni amministrative, entrambe di importo pari ad € 688,66, emesse nei confronti del legale rappresentante e della società a
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seguito della notifica dell'illecito n. PZ00001/2014-461-01 del 22.04.2014 in ragione della violazione dell'art. 9 bis, comma 2, D.L. n. 510/96, conv. con legge n.
608/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1180, L. n. 296/2006, come modificato dall'art. 5, comma 1, legge n. 183/2010 come modificato dal D.L.
16/2012 conv. con modificazioni dalla L. 44/2012, per avere omesso di comunicare
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato con il Di SI RT, e dell'art. 4 bis, primo periodo, comma 2, D. Lgs n. 181/2000, come modificato dall'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 e successivamente modificato dall'art. 5, lett. a) e b), legge n. 183/2010, per non avere consegnato al Di
SI RT la dichiarazione di assunzione relativa al rapporto di lavoro instaurato.
A sostegno delle proprie ragioni deduceva, preliminarmente, la nullità e
l'illegittimità degli atti per il mancato rispetto dei tempi imposti per la chiusura del procedimento sanzionatorio lamentando, nel merito, il contenuto sostanziale degli atti impugnati per erronea individuazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui gli stessi si fondavano. Per tali motivi, concludeva chiedendo, previa sospensione dell'esecutività delle ordinanze di ingiunzione impugnate, l'annullamento delle predette ordinanze, con contestuale dichiarazione di estinzione del verbale unico di accertamento n. PZ00001/2014-461-01 del 22/04/2014 e dell'intero procedimento sanzionatorio e con conseguente condanna della DTL della AT a rimborsare la somma di euro 726,56, quale sanzione pecuniaria di cui alle ordinanze impugnate pagata, nelle more del procedimento sanzionatorio, per evitare di incorrere in ulteriori sanzioni. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 03/11/2016, la Direzione
Territoriale del Lavoro della AT chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà dei provvedimenti impugnati, la conferma delle opposte ordinanze. Con attribuzione delle spese di giudizio.
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Con atto di costituzione depositato in data 25/05/2017 l'Ispettorato Nazionale del
Lavoro sede di Potenza Matera chiedeva ai sensi dell'art. 302 c.p.c. di proseguire il processo quale legittimato passivo succeduto alla DTL della AT.
La causa veniva dunque istruita mediante prova testimoniale e rinviata per discussione.
Subentrato lo scrivente sul ruolo, il procedimento veniva rinviato per esigenze di ruolo dapprima al 20.06.2023 ed infine al 20.02.2024, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto
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