Trib. Treviso, sentenza 25/06/2024, n. 1229
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei
magistrati
dr D R presidente
dr S M giudice rel. ed est. dr C B giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
3654/2023 in data 26/06/2023, promossa
da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SAFFIOTI VINCENZO
parte ricorrente
contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
con il patrocinio degli avv. PIZZOLATO VERONICA e BASSO
GIUSEPPE
parte convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
avente per oggetto: Separazione giudiziale;
riservata la decisione all'udienza del 6/6/2024 sulle
seguenti conclusioni:
“i procuratori precisano le conclusioni come da rispettivi
atti e con quanto oggi proposto circa l'assegno unico”
MOTIVI DELLA DECISIONE
adiva l'intestato Tribunale esponendo di Parte_1
avere contratto matrimonio il 29/8/2003 in Albania con
[...]
;
che dall'unione erano nate le tre figlie D CP_1
(il 29/8/2006), (il 26/4/2009) e (il Per_1 Per_2
14/10/2010);
che il marito aveva tenuto per tutta la durata
della convivenza una condotta contraria ai doveri del
matrimonio e violenta, tanto che il 15/5/2023 il marito
aveva tentato di strangolarla e lei si era salvata grazie
all'intervento del nipote;
il marito era stato quindi
arrestato dai Carabinieri, l'arresto era stato convalidato
con l'applicazione della misura del divieto di dimora ,
dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di
avvicinarsi alla persona offesa;
il era stato poi Pt_1
rinviato a giudizio immediato per i delitti di
maltrattamenti e lesioni ai danni della moglie;
che lei
lavorava quale cameriera , mentre il marito era artigiano
edile;
che le figlie rifiutavano di vedere il padre.
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva disporsi la
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separazione dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento “super esclusivo “ delle figlie;
un
contributo al mantenimento delle figlie da parte del padre
pari ad euro 200 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle
spese straordinarie.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, si opponeva
all'accoglimento della domanda di addebito, chiedeva
l'affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente
presso la madre, concordava sui 600 euro per il
mantenimento delle figlie.
All'udienza del 7/11/2024 comparivano i procuratori delle
parti e il convenuto personalmente;
all'esito, il giudice
pronunciava i provvedimento provvisori e urgenti,
disponendo che le figlie rimanessero presso la madre e che
il padre versasse 600 euro al mese per il mantenimento
delle figlie (200 euro per ciascuna figlia) oltre al 50%
delle spese straordinarie;
disponeva inoltre CTU al fine di
valutare la capacità genitoriale di entrambe le parti e le
migliori condizioni di affidamento e di regolamentazione
della responsabilità genitoriale.
Espletata la CTU, all'udienza del 6/6/2024 i procuratori si
riportavano alle osservazioni dei rispettivi CTP e, previa
discussione, concludevano come da verbale.
***
1.Sulla giurisdizione e sulla legge applicabile.
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Deve rilevarsi, in via preliminare, che la controversia
presenta elementi di internazionalità, essendo nate le
parti in Albania e non essendovi in atti riscontro
documentale sul fatto che le stesse abbiano acquistato la
cittadinanza italiana.
Questo impone al Collegio, prima della decisione di merito,
di verificare la sussistenza della propria giurisdizione e
di individuare la legge applicabile in relazione a ciascuna
delle domande proposte.
Sussiste la giurisdizione del giudice italiano a conoscere
della domanda di separazione, essendo entrambi i coniugi
residenti nel territorio dello Stato italiano: sussistono,
quindi, i presupposti di cui all'art.3 punto i) del
Regolamento (CE) 1111/2019.
Quanto alla legge applicabile in materia, ai sensi
dell'art. 8/1 lett. d) del Regolamento CE 1259/2010, in
assenza di una scelta ad hoc delle parti, si applica, in
via residuale, la legge italiana quale legge dello Stato di
cui è adita l'autorità giurisdizionale.
Sussiste, altresì, la giurisdizione del giudice italiano
sulla domanda inerente la regolamentazione della
responsabilità genitoriale, radicandosi questa –ai sensi
dell'art. 8 del citato Regolamento –in ragione della
residenza dei figli minori;
in virtù dell'art. 17 della
Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, ratificata
dall'Italia con la legge 101/2015, l'esercizio della
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responsabilità genitoriale è disciplinato dalla legge dello
Stato di residenza abituale del minore, che in questo caso
è quella italiana.
Riguardo, infine, alla domanda relativa al mantenimento
della prole : in base al Protocollo dell'Aja 2007 –sulla
legge applicabile alle domande alimentari –si applica la
legge italiana, quale legge del luogo di residenza abituale
del creditore della prestazione alimentare.
2. Sulla separazione personale dei coniugi
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e
merita accoglimento, sussistendone i presupposti di legge.
Risulta, infatti, che il rapporto coniugale si è
deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione
della convivenza. Questo trova conferma nelle allegazioni
contenute negli atti del giudizio e nelle dichiarazioni
rese in giudizio;
il contegno dei coniugi nel corso del
giudizio denota poi l'assenza di un interesse alla
ricomposizione dell'unione coniugale.
3. Sull'addebito della separazione.
La signora ha chiesto l'addebito della Parte_1
separazione al marito, la cui condotta violenta,
prevaricatrice, disinteressata alle sorti della famiglia ha
inevitabilmente condotto alla crisi matrimoniale.
La domanda va accolta.
La condotta violenta del , tale da determinare CP_1
l'impossibilità della prosecuzione della convivenza,
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risulta sufficientemente provata dall'imputazione mossa al
per il delitto di maltrattamenti, accompagnata dalla Pt_1
adozione di misure cautelari nei confronti del (si Pt_1
veda il decreto di convalida dell'arresto e applicazione
delle misure;
si veda la querela, il verbale di pronto
soccorso del maggio 2023, il
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