Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 589
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Cavaliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39814/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra
BE AM nato a [...], il [...], residente in [...] (C.F.: [...]) e EL AM nato a [...], il
17.04.1965, residente in [...] (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati in Roma, Via dell'Amba Aradam, 22 presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Grillo che li rappresenta e difende per procura in atti;
Attori contro
LU CA nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) e
RE FR, nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]) entrambi residenti in Cavallino Treporti (VE), Piazza Santa Maria
Elisabetta n. 17, rappresentati ed assistiti congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce del presente atto dagli avv.ti Francesco Casellati del Foro di Venezia e Nicola Di Pierro del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Tagliamento n. 55 per procura in atti;
Convenuti
Oggetto: Mutuo – indebito - ingiustificato arricchimento.
Conclusioni: le parti concludevano come da note di trattazione scritta all'udienza del 16.10.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RT TR e RC TR, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
20/7/2020, agivano in giudizio contro i Sigg. IO RP e LA RA al fine di chiedere la restituzione della somma complessiva di euro 160.000,00.
La pretesa creditoria trovava origine in una serie di somme cedute dai genitori defunti degli attori in favore dei convenuti tramite 5 assegni bancari dal valore di 10.000 euro cada uno, tre bonifici bancari di cui due dal valore di 30.000 euro ed uno dal valore di 20.000 euro in favore del
Sig. IO RP, ed un successivo bonifico dal valore di 30.000 euro eseguito in favore della
Sig.ra LA RA, dal valore di 30.000 euro, nonché un ulteriore bonifico bancario sempre dal valore di 30.000 euro, effettuato successivamente in data 27/01/2011.
Gli attori con il ricorso allegavano a sostegno della loro pretesa le copie dei bonifici e degli assegni, nonché una scrittura privata avente valore di riconoscimento di debito del 19/10/2010, sottoscritta dal Sig. IO RP, in cui lo stesso dichiarava di aver ricevuto la somma complessiva di euro 130.000 dalla famiglia Trambusto, impegnandosi, altresì, a restituire tale somma.
Gli attori adducevano che, in seguito alla morte dei genitori, in qualità di eredi avevano avanzato una richiesta restitutoria ai Sigg. RP e RA delle somme da questi percepite, invitandoli alla negoziazione assistita e concludevano chiedendo di: accertare e dichiarare la consegna di denaro in mutuo ai convenuti e condannare il sig. IO RP al pagamento della complessiva somma di euro 160.000, in favore degli attori, oltre interessi e rivalutazione;
condannare, altresì, la Sig.ra LA RA al pagamento della somma di euro 30.000 oltre interessi e rivalutazione in favore degli attori, in solido con il marito. In via subordinata, accertare che la consegna di denaro in favore dei convenuti non è comunque giustificata da alcun titolo, e pertanto, condannare il Sig. RP alla ripetizione in favore degli attori dell'importo di euro
160.000, percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
condannare, altresì, la Sig.ra RA alla ripetizione, in favore degli attori e in solido con il marito, dell'importo di euro 30.000 percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.
2033 c.c. In via ulteriormente subordinata, chiedevano di accertare che i pagamenti effettuati nei confronti dei convenuti rappresentavano un ingiustificato arricchimento e pertanto chiedevano la condanna del Sig. RP, in solido con la moglie LA RA, al pagamento della somma di
30.000 euro, oltre all'importo di euro 160.000, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
In ogni caso, chiedevano condanna dei convenuti alla refusione delle spese.
Si costituivano i Sigg. IO RP e LA RA che nel contestare ogni richiesta e pretesa avversa negavano, innanzitutto, la paternità delle sottoscrizioni allegate da parte attrice, quali la
lettera inviata dalla figlia dei convenuti e il documento rappresentante il riconoscimento di debito e
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sez. XVII Civile
Il Tribunale nella persona del Giudice Dott.ssa Daniela Cavaliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39814/2020 del R.G.A.C.C. e vertente: tra
BE AM nato a [...], il [...], residente in [...] (C.F.: [...]) e EL AM nato a [...], il
17.04.1965, residente in [...] (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati in Roma, Via dell'Amba Aradam, 22 presso e nello studio dell'Avv.
Francesco Grillo che li rappresenta e difende per procura in atti;
Attori contro
LU CA nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) e
RE FR, nata a [...] il [...] (C.F.:
[...]) entrambi residenti in Cavallino Treporti (VE), Piazza Santa Maria
Elisabetta n. 17, rappresentati ed assistiti congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce del presente atto dagli avv.ti Francesco Casellati del Foro di Venezia e Nicola Di Pierro del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Tagliamento n. 55 per procura in atti;
Convenuti
Oggetto: Mutuo – indebito - ingiustificato arricchimento.
Conclusioni: le parti concludevano come da note di trattazione scritta all'udienza del 16.10.2024 svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
RT TR e RC TR, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data
20/7/2020, agivano in giudizio contro i Sigg. IO RP e LA RA al fine di chiedere la restituzione della somma complessiva di euro 160.000,00.
La pretesa creditoria trovava origine in una serie di somme cedute dai genitori defunti degli attori in favore dei convenuti tramite 5 assegni bancari dal valore di 10.000 euro cada uno, tre bonifici bancari di cui due dal valore di 30.000 euro ed uno dal valore di 20.000 euro in favore del
Sig. IO RP, ed un successivo bonifico dal valore di 30.000 euro eseguito in favore della
Sig.ra LA RA, dal valore di 30.000 euro, nonché un ulteriore bonifico bancario sempre dal valore di 30.000 euro, effettuato successivamente in data 27/01/2011.
Gli attori con il ricorso allegavano a sostegno della loro pretesa le copie dei bonifici e degli assegni, nonché una scrittura privata avente valore di riconoscimento di debito del 19/10/2010, sottoscritta dal Sig. IO RP, in cui lo stesso dichiarava di aver ricevuto la somma complessiva di euro 130.000 dalla famiglia Trambusto, impegnandosi, altresì, a restituire tale somma.
Gli attori adducevano che, in seguito alla morte dei genitori, in qualità di eredi avevano avanzato una richiesta restitutoria ai Sigg. RP e RA delle somme da questi percepite, invitandoli alla negoziazione assistita e concludevano chiedendo di: accertare e dichiarare la consegna di denaro in mutuo ai convenuti e condannare il sig. IO RP al pagamento della complessiva somma di euro 160.000, in favore degli attori, oltre interessi e rivalutazione;
condannare, altresì, la Sig.ra LA RA al pagamento della somma di euro 30.000 oltre interessi e rivalutazione in favore degli attori, in solido con il marito. In via subordinata, accertare che la consegna di denaro in favore dei convenuti non è comunque giustificata da alcun titolo, e pertanto, condannare il Sig. RP alla ripetizione in favore degli attori dell'importo di euro
160.000, percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art. 2033 c.c.;
condannare, altresì, la Sig.ra RA alla ripetizione, in favore degli attori e in solido con il marito, dell'importo di euro 30.000 percepito indebitamente, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell'art.
2033 c.c. In via ulteriormente subordinata, chiedevano di accertare che i pagamenti effettuati nei confronti dei convenuti rappresentavano un ingiustificato arricchimento e pertanto chiedevano la condanna del Sig. RP, in solido con la moglie LA RA, al pagamento della somma di
30.000 euro, oltre all'importo di euro 160.000, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
In ogni caso, chiedevano condanna dei convenuti alla refusione delle spese.
Si costituivano i Sigg. IO RP e LA RA che nel contestare ogni richiesta e pretesa avversa negavano, innanzitutto, la paternità delle sottoscrizioni allegate da parte attrice, quali la
lettera inviata dalla figlia dei convenuti e il documento rappresentante il riconoscimento di debito e
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