Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2024, n. 1250

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ivrea, sentenza 21/11/2024, n. 1250
Giurisdizione : Trib. Ivrea
Numero : 1250
Data del deposito : 21 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: S E N T E N Z A
“Separazione”. nella causa civile iscritta al n. 716/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01.09.1977, residente in [...]da Po (TO) C.so Industria n.46 ed elettivamente
domiciliata in Torino C.so Lecce n.5 presso lo studio dell' Avv. Loredana AGRO' che la
rappresenta e difende giusta procura in atti
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...]da Po (TO) c.so Industria n.46 ed elettivamente domiciliato in
Torino C.so Lecce n.5 presso lo studio dell'Avv. Loredana AGRO'che lo rappresenta e
difende giusta procura in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“pronunciare la separazione personale dei coniugi;

disporre che i figli minori siano affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento
prevalente presso l'abitazione della madre con esercizio autonomo della responsabilità genitoriale
per le questioni di ordinaria amministrazione e, congiunto per le questioni straordinarie;
disporre
che il padre vedrà e terrà con sé i figli liberamente secondo accordi tra coniugi ed, in difetto di
accordo, come segue: a settimane alternate, una settimana dal lunedì , dal termine delle lezioni
scolastiche, con successivi pernottamenti, fino al lunedì mattina successivo con
riaccompagnamento a scuola nonché tutte le mattine della settimana successiva nel tempo
necessario per l'accompagnamento a scuola;
la metà delle vacanze scolastiche invernali natalizie
ad anni alterni un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre fino
al 6 gennaio, alternatamente le varie festività infrannuali, il compleanno di ognuno dei due figli
sarà trascorso (a prescindere dalla normale calendarizzazione) ad anni alterni con uno o con
l'altro genitore, i compleanni di ciascun genitore così come le ricorrenze per la festa della
'mamma' e del 'papà' saranno trascorsi con i genitori festeggiati (a prescindere dalla
calendarizzazione), le vacanze scolastiche pasquali saranno suddivise a metà in modo tale che ad
anni alterni i figli stiano a Pasqua con un genitore e a Pasquetta con l'altro genitore, durante le
vacanze scolastiche estive due settimane (anche non consecutive) nel periodo da comunicare per
iscritto tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
Disporre che l'assegnazione della casa famigliare sia in favore
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