Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3150

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3150
Giurisdizione : Trib. Genova
Numero : 3150
Data del deposito : 2 dicembre 2024

Testo completo

N. 11400/2023 R.G.TRIB.
/ DELL'INTERNO Parte_1 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Laura Cresta Presidente relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Daniela Di Sarno Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 26.11.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 11400/2023, avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Prot 0057813 di reg. del 13.11.2023 (notificato in pari data), con il quale il Questore di La Spezia ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
C.U.I. elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Federico Lera, C.F._2 che lo r e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_2 DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Spezia in data 13.11.2023 su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere permesso per protezione speciale, presentata in data 31.10.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha sostenuto la carenza/erroneità della motivazione del rigetto basata sulla mancanza di radicazione sul TN nonostante il ricorrente sia regolarmente e continuativamente presente in Italia fino dal 2010, ove risiede anche il padre, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo, ed abbia aperto una propria attività nel 2015, come commerciante itinerante al dettaglio di articoli tessili e bigiotteria (come da certificato iscrizione C.C.I.A.A. di Massa), che gli ha consentito di disporre di cospicui mezzi economici. Inoltre, la difesa ha sottolineato la condizione di instabilità del Paese di origine, riportando come fonte parte del report redatto da HRW del 2023.

Per questi motivi

, ha concluso nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale
1
- NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: accogliere il presente ricorso per le causali tutte di cui in narrativa e, per l'effetto, riconoscere in capo al ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'articolo 19 comma 1,1.1 e 1.2 T.U.I.con ogni conseguente provvedimento del caso anche per spese ed onorari di giudizio”. Oltre a copia del provvedimento impugnato, ha allegato: memoria difensiva a firma dell'avvocato Andrea Monaci;
copia documenti del padre del ricorrente;
copia contratto di locazione e rinnovi;
copia visura camerale impresa individuale;
copia dichiarazione dei redditi anno 2020. Il Questore della Provincia di La Spezia, con il provvedimento del 13.11.2023, notificato in pari data al precedente difensore, Avv. Monaci, e reso previo parere ritenuto obbligatorio e vincolante del 1.3.2023 della Commissione territoriale di Torino- Sezione Genova, ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La Commissione, con parere reso in data 1.3.2023, allegato alla comparsa di costituzione della convenuta, ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura e di quella allegata su richiesta, consistente in: copia passaporto marocchino valido dal luglio 2016 a luglio 2021 e copia del passaporto marocchino rilasciato il 25.8.2022;
memoria del richiedente (ove si apprende come viva in Italia da 13 anni, con rientro in Marocco per un periodo di due anni per motivi di lavoro n.d.r.);
istanza al Questore redatta dal precedente legale (da cui risulta che il richiedente ha lasciato il Marocco all'età di 16 anni per raggiungere il padre;
che risiede in Italia dal 2010 ed ha fatto rientro in Marocco solo per brevi periodi;
che il padre è l'unico punto di riferimento familiare;
che ha lavorato costantemente, raggiungendo anche redditi cospicui nel 2018 e nel 2019 n.d.r.);
dichiarazione sostitutiva di certificazione anagrafica;
contratto di locazione valido dal 1.1.2018 al 30.10.2021 sottoscritto dall'istante;
copia del permesso di soggiorno per lavoro autonomo valido fino all'11.1. 2018;
buste paga relative al 2012, CU2013 e buste paga del 2013. Ha quindi ritenuto di rendere parere non favorevole, non essendo apparsa continuativa la presenza sul TN e risultando non aggiornata la documentazione lavorativa e abitativa prodotta, oltreché non provati i redditi relativi agli anni 2018 e 2019. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in Controparte_2 giu menti relativi alla normativa applicabile ed alla legittimità delle valutazioni dell'autorità amministrativa. In particolare, ha riportato come il caso presenti alcune peculiarità, perché, se pur vero che il richiedente risiede da lungo tempo sul TN, il diniego del permesso è stato attribuito ai trascorsi penali del soggetto (con riferimento all'istanza di permesso di soggiorno di lungo periodo e lavoro autonomo ed alla messa in prova per il reato di cessione di stupefacenti con dichiarazione di NDP per tenuità del fatto all'esito della positiva verifica, oltreché ad una assoluzione dalla contestazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale per tenuità del fatto, ed altresì alla mancata dimostrazione di disporre di redditi sufficienti n.d.r.). Ha quindi valutato la situazione generale del Marocco, ritenuta sicura per il ricorrente, come dimostrato dall'avvenuto rientro, in più occasioni, nel corso degli anni, e, a riprova di questo, ha richiesto l'esibizione del passaporto per la verifica dei timbri. Ha infine concluso chiedendo il rigetto del ricorso ed ha prodotto: le risultanze del sistema stranieri web relative al primo permesso di soggiorno;
il provvedimento questorile del 24.5.2019;
la sentenza del Tar Liguria del 14.10.2021;

2
l'istanza del rilascio del permesso per protezione speciale del 31.10.2022;
il parere della Commissione del 1.3.2023, la comunicazione motivi ostativi con relativa notifica ed il decreto questorile del 13.11.2023 con relativa notifica. Il certificato penale, aggiornato al maggio 2024 ed acquisito d'ufficio, riporta le seguenti pronunce: 1) 18/09/2018 ORDINANZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA 1° reato ) ACQUISTO, DETENZIONE ED OFFERTA ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI Art. 73 comma 5 D.P.R. 9/10/1990 N. 309 (COMMESSO DAL GENNAIO 2016 E FINO AL 15/5/2017 IN LA SPEZIA) Dispositivo: DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO PER MESSA ALLA PROVA (ART. 464 QUATER C.P.P.) Provvedimento successivo emesso durante l'esecuzione del provvedimento
-> 07/10/2020 CON SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA DICHIARATA L'ESTINZIONE DEL REATO PER ESITO POSITIVO DELLA MESSA ALLA PROVA (ART. 464 SEPTIES C.P.P.) 2) 17/10/2019 SENTENZA DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA IRREVOCABILE IL 03/12/2019 1° reato) RESISTENZA A UN PUBBLICO UFFICIALE Art. 337 C.P. (COMMESSO IL 26/6/2017 IN LA SPEZIA) Dispositivo: ASSOLUZIONE PERCHE' NON PUNIBILE PER PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO (ART. 131-BIS C.P.) 3) 12/10/2022 SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI GENOVA IRREVOCABILE IL 27/01/2023
- CONFERMA DELLA SENTENZA EMESSA IN DATA 31/01/2022 DAL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA DI LA SPEZIA 1° reato) INOSSERVANZA DELLO STRANIERO ALL'ORDINE DI ESIBIZIONE DEL PASSAPORTO O DI ALTRO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE Art. 6 comma 3 D.L.vo 25/07/1998 n. 286 (COMMESSO IL 20/10/2017 IN LA SPEZIA)
- REATO DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE 2° reato) CONSEGUITO LA PATENTE (PER Parte_2 CP_3
REITERAZIONE/RECIDIVA DEL REATO NEL BIENNIO) Art. 116 comma 15 D. L.VO 30/4/1992 N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) (COMMESSO IL 20/10/2017 IN LA SPEZIA) Circostanza: Art. 116 comma 17 D. L.VO 30/4/1992 N. 285 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) Dispositivo: RITENUTA LA CONTINUAZIONE TRA I REATI DI CUI AI PUNTI: 1), 2) ARRESTO MESI 3, AMMENDA 3.000,00 EURO Benefici: SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA AI SENSI DELL'Art. 163 C.P. Dal certificato dei Carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di La Spezia, nulla risulta mentre dal Certificato ex art. 335 c.p.p risulta l'iscrizione quale indagato nel procedimento penale 22/2024, per il reato di lesioni dolose ex art. 582 c.p. del 21.12.2023;
nulla risulta neppure dal certificato dei Carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Massa. La trattazione ed istruttoria del procedimento Esperita la fase di trattazione scritta, la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi